§ 4.7.27 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.
Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:29/12/1975
Numero:88


Sommario
Art. 7.      L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, attua i fini istituzionali di cui alla L.R. 11 marzo 1950, n. 18, avvalendosi di [...]
Art. 8.      Sono organi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione è composto
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni
Art. 12.      Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è il direttore regionale del Corpo forestale
Art. 13.      Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto
Art. 14. 
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni in sede di redazione del piano generale di cui all'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, l'Azienda [...]
Art. 17.      Nella prima applicazione della presente legge lo statutoregolamento dell'Azienda è predisposto dal Consiglio d'amministrazione
Art. 21.      Fermo restando il disposto dell'art. 2 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, gli agenti tecnici forestali possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi speciali connessi alla prevenzione e [...]
Art. 22.      E' istituito il consiglio di direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, presieduto dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale delle [...]
Art. 23.      Gli agenti tecnici, le guardie forestali ed i sottufficiali, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia, sono autorizzati alla conduzione degli automezzi di qualsiasi tipo di [...]
Art. 24.      Per l'attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale, i ripartimenti forestali si avvalgono dei distaccamenti forestali aventi giurisdizione territoriale intercomunale, determinata [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 28.      L'Amministrazione regionale delle foreste provvederà periodicamente all'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento per il personale del Corpo forestale
Art. 29.      Agli ispettorati ripartimentali delle foreste ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono preposti dirigenti appartenenti rispettivamente al ruolo tecnico forestale e al ruolo [...]
Art. 30.      La tabella A del ruolo sottufficiali e guardie forestali, allegata alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge
Art. 31. 
Art. 32.      Per l'espletamento del servizio sanitario per il personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali è autorizzata la stipula di apposita convenzione con un ufficiale medico in servizio [...]
Art. 33.      Ai fini delle operazioni di martellatura per le utilizzazioni boschive, l'Amministrazione regionale fornisce in dotazione ai dirigenti tecnici ed ai sottufficiali del Corpo forestale, a titolo [...]
Art. 34.      Le norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla L. 1° marzo 1975, n. 47, si applicano in quanto compatibili con la legislazione regionale in materia
Art. 35. 
Art. 36.      La gestione dei fondi dell'Azienda delle foreste demaniali viene affidata agli istituti di credito che espletano il servizio di cassa della Regione siciliana e si effettua mediante la [...]


§ 4.7.27 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.

(G.U.R. 31 dicembre 1975, n. 58).

 

     Artt. 1. - 6. [1]

 

Art. 7.

     L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, attua i fini istituzionali di cui alla L.R. 11 marzo 1950, n. 18, avvalendosi di personale regionale e delle strutture operative periferiche del Corpo forestale, con la costituzione di appositi gruppi di lavoro in seno agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

     L'Azienda può effettuare altresì interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli in zone demaniali o da acquisire al demanio ed anche in applicazione del primo comma dell'art. 9 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102.

 

     Art. 8.

     Sono organi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il direttore dell'Azienda;

     3) il Comitato tecnico consultivo.

 

     Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     b) dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione;

     c) dal vice direttore dell'Azienda foreste demaniali;

     d) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;

     e) da quindici membri, scelti fra i cittadini italiani di provata capacità amministrativa o tecnica, in possesso dei diritti politici e residenti in Sicilia, eletti dall'Assemblea regionale.

     Per l'elezione dei componenti di cui alla lett. e) ogni deputato vota per un consigliere da eleggere.

     Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per delega dello stesso, dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.

     I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinare con le modalità di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 42, oltre all'indennità di missione, se dovuta, nella misura stabilita per il direttore regionale [2].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     1) formula proposte relative allo statuto-regolamento dell'Azienda;

     2) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'Azienda, nonché eventuali variazioni da apportare ai bilanci preventivi durante l'esercizio;

     3) stabilisce le direttive ed i criteri per l'impegno dei fondi iscritti in bilancio;

     4) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda;

     5) delibera sui programmi per il miglioramento e l'ampliamento del patrimonio boschivo dell'Azienda;

     6) approva i piani di governo dei boschi demaniali;

     7) approva il programma di gestione annuale per le foreste e le eventuali variazioni ritenute necessarie nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 12.

     Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è il direttore regionale del Corpo forestale.

     Il direttore ha la rappresentanza giuridica dell'Ente e cura l'attuazione degli scopi del medesimo in conformità delle disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

     Le funzioni di vice direttore dell'Azienda sono affidate ad un dirigente tecnico forestale con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

     Al suddetto funzionario il direttore dell'Azienda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 11 marzo 1950, n. 18, ha la facoltà di delegare le sue attribuzioni.

 

     Art. 13.

     Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto:

     a) il Direttore regionale delle foreste, che lo presiede;

     b) il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione;

     c) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato;

     d) cinque dirigenti tecnici forestali;

     e) due dirigenti amministrativi;

     f) tre ingegneri capi dell'Ufficio del Genio Civile;

     g) un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     h) tre esperti in materia idraulico-forestale, scelti preferibilmente tra docenti universitari [4].

     i) un geologo del Servizio geologico regionale;

     l) il medico provinciale di Palermo;

     m) il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo o un suo delegato [5].

     Ai componenti del comitato di cui al comma precedente si applicano le norme sulla rotazione e sulla riconferma nell'incarico che valgono per i componenti del Comitato tecnico amministrativo regionale [6].

     Ai membri esterni del Comitato tecnico-amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9 [7].

     Il Comitato tecnico consultivo esprime pareri sui progetti delle opere e sulle eventuali successive loro modifiche, sulle determinazioni relative alle vertenze insorte con le imprese, nonché su tutti gli altri affari su cui il presidente o il Consiglio d'amministrazione ritengano d'interpellarlo.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

 

     Art. 14. [8]

     1. La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.

     2. Alle erogazioni di cui al comma 1 nonché alle assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro [9].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 16.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni in sede di redazione del piano generale di cui all'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, l'Azienda delle foreste demaniali appronterà un inventario dei complessi boscati dell'Isola che rivestano carattere di pubblico interesse e quindi suscettibili di espropriazione per l'acquisizione al demanio forestale della Regione.

     Il predetto documento viene approvato con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la conferenza permanente delle comunità montane e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Eventuali opposizioni al provvedimento di cui al comma precedente dovranno essere presentate all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste decide sui ricorsi presentati nel termine di 60 giorni, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

     Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge lo statutoregolamento dell'Azienda è predisposto dal Consiglio d'amministrazione.

 

     Artt. 18. - 20. [11]

 

     Art. 21.

     Fermo restando il disposto dell'art. 2 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, gli agenti tecnici forestali possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi speciali connessi alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi [12].

 

     Art. 22.

     E' istituito il consiglio di direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, presieduto dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale delle foreste.

     La composizione e le attribuzioni del consiglio sono regolate dagli artt. 2 e 80 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 23.

     Gli agenti tecnici, le guardie forestali ed i sottufficiali, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia, sono autorizzati alla conduzione degli automezzi di qualsiasi tipo di proprietà dell'Amministrazione.

     Nei casi di provata necessità tale autorizzazione è estesa agli assistenti tecnici ed ai dirigenti tecnici.

     L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

     Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP) [13].

     Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574 [14].

 

     Art. 24.

     Per l'attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale, i ripartimenti forestali si avvalgono dei distaccamenti forestali aventi giurisdizione territoriale intercomunale, determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, possibilmente coincidente con i limiti di bacini montani o di parchi o di grandi riserve naturali.

     Ai distaccamenti è assegnato un contingente adeguato di sottufficiali e guardie forestali con dotazione di automezzi fuoristrada e attrezzature ed equipaggiamenti idonei.

     Al comando del distaccamento forestale è preposto un sottufficiale.

     Oltre alle attribuzioni ed ai compiti di polizia giudiziaria, i sottufficiali e le guardie forestali disimpegnano, nell'ambito della giurisdizione, mansioni di sorveglianza, di tutela e di collaborazione esecutiva nell'attuazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

     I comandanti dei distaccamenti hanno l'obbligo della tenuta dei registri e della compilazione dell'itinerario di servizio secondo le modalità e le apposite norme interne emanate dalla direzione regionale del Corpo.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [15].

 

     Artt. 26. - 27. [16]

 

     Art. 28.

     L'Amministrazione regionale delle foreste provvederà periodicamente all'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento per il personale del Corpo forestale.

 

     Art. 29.

     Agli ispettorati ripartimentali delle foreste ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono preposti dirigenti appartenenti rispettivamente al ruolo tecnico forestale e al ruolo dell'agricoltura con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica.

     Gli ispettori ripartimentali delle foreste e gli ispettori provinciali dell'agricoltura, ai quali sono confermate tutte le attribuzioni rispettivamente dei capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono delegare attribuzioni loro demandate ai dirigenti dei gruppi di lavoro.

 

     Art. 30.

     La tabella A del ruolo sottufficiali e guardie forestali, allegata alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

     Per quanto non previsto espressamente dalla succitata legge in materia di stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano le disposizioni vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 31. [18]

 

     Art. 32.

     Per l'espletamento del servizio sanitario per il personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali è autorizzata la stipula di apposita convenzione con un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o di complemento.

     Nella stessa convenzione che avrà vigore per un periodo non superiore a due anni dovrà essere fissato l'ammontare del compenso annuo che l'Amministrazione dovrà corrispondere.

     Per gli accertamenti sanitari e visite fiscali compiuti fuori dalla sede di Palermo vengono corrisposte all'ufficiale medico di cui al primo comma del presente articolo le indennità di missione previste per i dirigenti regionali e rimborsate le spese di viaggio.

 

     Art. 33.

     Ai fini delle operazioni di martellatura per le utilizzazioni boschive, l'Amministrazione regionale fornisce in dotazione ai dirigenti tecnici ed ai sottufficiali del Corpo forestale, a titolo gratuito, i martelli forestali di cui al D.P.R. 30 maggio 1950, n. 566.

 

     Art. 34.

     Le norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla L. 1° marzo 1975, n. 47, si applicano in quanto compatibili con la legislazione regionale in materia.

     E' istituito, in seno al Corpo forestale, il servizio antincendi boschivi cui è affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi che sarà attuata a mezzo degli appositi centri operativi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

     Art. 35. [19]

 

     Art. 36.

     La gestione dei fondi dell'Azienda delle foreste demaniali viene affidata agli istituti di credito che espletano il servizio di cassa della Regione siciliana e si effettua mediante la istituzione di sottoconti di cassa intestati all'Azienda medesima.

     La competenza della relativa gestione è determinata in base alla provenienza dei fondi a seconda che si riferiscano al bilancio della Regione o al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

     Al sottoconto istituito presso l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa relativo al bilancio regionale sono attribuite altresì le entrate proprie dell'Azienda.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda delle foreste demaniali provvederà al totale trasferimento dell'attuale propria gestione dei fondi agli istituti di cui al primo comma del presente articolo ed il saldo di cassa accertato è versato nei sottoconti istituiti presso i predetti istituti secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1, lett. c), della presente legge ed ogni altra nuova entrata dell'Azienda delle foreste demaniali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono interamente versati nei sottoconti di competenza.

 

     Artt. 37. - 38. [20]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 L.R. 28 luglio 1983, n. 87.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 28 luglio 1983, n. 87.

[4] Comma così sostituito con art. 9 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[5] Comma così integrato con art. 11 L.R. 5 giugno 1989, n. 11.

[6] Comma così sostituito con art. 31 L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 124 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[9] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 28 luglio 1983, n. 87.

[11] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[12] Articolo abrogato ad eccezione del presente comma dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[13] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[14] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[15] Modifica art. 37 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[16] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[17] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[20] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.