Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 23/12/1993 |
Numero: | 574 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello [...] |
Art. 2. 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si [...] |
§ 46.3.119 - Legge 23 dicembre 1993, n. 574.
Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonchè a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.
(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4)
1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'art. 15, commi 3, 4 e 5, del
1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.