§ 4.7.34 - L.R. 28 luglio 1983, n. 87.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:28/07/1983
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88 assume la denominazione di Comitato
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Nella prima applicazione della presente legge l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di cui all'art. 9, primo comma, lett. e) della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Sono abrogati gli artt. 10 e 15 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, le LL.RR. 6 marzo 1976, n. 21 e 30 dicembre 1976, n. 91, e qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Fino a quando non si sarà provveduto all'automazione dei servizi contabili, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con ditte specializzate [...]


§ 4.7.34 - L.R. 28 luglio 1983, n. 87.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali.

(G.U.R. 13 agosto 1983, n. 33).

 

Art. 1.

     Il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88 assume la denominazione di Comitato

tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Nella prima applicazione della presente legge l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di cui all'art. 9, primo comma, lett. e) della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, dovrà avere luogo non oltre il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli attuali componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Sono abrogati gli artt. 10 e 15 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, le LL.RR. 6 marzo 1976, n. 21 e 30 dicembre 1976, n. 91, e qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     Fino a quando non si sarà provveduto all'automazione dei servizi contabili, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con ditte specializzate per provvedere alle operazioni relative alla paga degli operai forestali.

     Nelle perizie dei lavori forestali saranno previste, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, quelle per far fronte agli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

 

 


[1] Sostituisce art. 9 L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[2] Modifica art. 13 L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 13 dicembre 1983., n. 117.