§ 4.5.16 - L.R. 15 maggio 1986, n. 27.
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:15/05/1986
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Obiettivi del piano di risanamento delle acque.
Art. 3.  Coordinamento e verifica dei programmi degli enti locali.
Art. 4.  Definizioni.
Art. 5.  Classificazione delle pubbliche fognature.
Art. 6.  Recapito degli scarichi.
Art. 7.  Regolamentazione degli scarichi. Limiti e caratteristiche.
Art. 8.  Livelli di depurazione.
Art. 9.  Limiti di accettabilità per le pubbliche fognature di prima categoria.
Art. 10.  Scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in mare sottocosta.
Art. 11.  Scarichi delle pubbliche fognature con condotte sottomarine.
Art. 12.  Pubbliche fognature esistenti e nuove di prima categoria.
Art. 13.  Scaricatori di piena di pubbliche fognature miste.
Art. 14.  Scarichi di pubbliche fognature di tipo separato.
Art. 15.  Ammissibilità di immissioni in pubbliche fognature.
Art. 16.  Regolamenti per i servizi di fognatura e depurazione.
Art. 17.  Trattamento e smaltimento dei fanghi.
Art. 18.  Classificazione degli scarichi civili.
Art. 19.  Recapito degli scarichi civili.
Art. 20.  Regolamentazione degli scarichi limiti e caratteristiche.
Art. 21.  Classe A.
Art. 22.  Classe B.
Art. 23.  Classe C.
Art. 24.  Scarichi civili esistenti della classe A.
Art. 25.  Scarichi civili esistenti della classe B.
Art. 26.  Scarichi civili esistenti della classe C.
Art. 27.  Scarichi civili nuovi della classe A.
Art. 28.  Scarichi civili nuovi della classe B.
Art. 29.  Scarichi civili nuovi della classe C.
Art. 30.  Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti della classe C.
Art. 31.  Divieto di spandimento.
Art. 32.  Scarichi di acque termali.
Art. 33.  Scarichi che non recapitano in pubbliche fognature.
Art. 34.  Obblighi di disinfezione per gli scarichi sanitari.
Art. 35.  Autorizzazioni.
Art. 36.  Caratteristiche dei veicoli.
Art. 37.  Cautele per il carico e trasporto.
Art. 38.  Autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti.
Art. 39.  Autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi.
Art. 40.  Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competenti.
Art. 41.  Funzioni tecniche di vigilanza e controllo: organi competenti.
Art. 42.  Finanziamenti per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 43.  Sanzioni.
Art. 43 bis. 
Art. 43 ter. 
Art. 44.  Adeguamento degli scarichi esistenti: autorizzazione.
Art. 45.  Rispondenza degli impianti depurativi comunali alle prescrizioni urbanistiche.
Art. 46.  Fasce di rispetto per impianti di depurazione.
Art. 47.  Eseguibilità di opere autorizzate.
Art. 48.  Campionamento degli scarichi.
Art. 49.  Criteri per il finanziamento delle opere fognarie e depurative.
Art. 50.  Incentivi per la redazione dei programmi di attuazione della rete fognante.
Art. 51.  Studi per interventi in zone degradate.
Art. 52.  Contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative.
Art. 53.  Gestione e manutenzione degli impianti.
Art. 54.  Interventi per la divulgazione della disciplina degli scarichi.
Art. 55.  Abrogazione di norme.
Art. 56.  Abrogazione di norma concernente materia urbanistica.
Art. 57.  Modifica di norma concernente materia urbanistica.
Art. 58.  Norma finanziaria.
Art. 59. 


§ 4.5.16 - L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

(G.U.R. n. 25 del 17 maggio 1986)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, ed in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, ha per oggetto:

     a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

     b) la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell'art. 1 quater, lett. b della legge 8 ottobre 1976, n. 690, che non recapitano in pubbliche fognature;

     c) la disciplina degli scarichi delle imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980;

     d) la disciplina dell'attività di trasporto di reflui non depurati di insediamenti civili.

 

     Art. 2. Obiettivi del piano di risanamento delle acque.

     Sono obiettivi del piano di risanamento delle acque:

     a) il mantenimento e il recupero delle caratteristiche dei corpi idrici anche al fine di garantirne le possibilità di utilizzo, secondo le indicazioni di uso che saranno indicate dallo stesso piano, nonché il contenimento e la riduzione dell'eutrofizzazione al fine di garantirne un accettabile livello trofico;

     b) la tutela delle falde idriche, con particolare riferimento agli usi potabili;

     c) la tutela della salute pubblica.

     Il piano, nel perseguimento degli obiettivi previsti dal comma precedente, terrà conto delle indicazioni contenute nel quadro di riferimento della programmazione regionale e delle finalità di difesa del patrimonio naturale e ambientale contenute nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

 

     Art. 3. Coordinamento e verifica dei programmi degli enti locali.

     Il programma di attuazione della rete fognante, previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, indica anche i fabbisogni idrici, le dotazioni e le fonti di approvvigionamento idropotabile esistenti.

     Dopo l'adozione del piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche, il programma di attuazione della rete fognante, coerente al piano regionale stesso, è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente senza il parere previsto dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     Il provvedimento di approvazione del programma di attuazione della rete fognante deve essere emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     Decorso infruttuosamente il termine previsto dal precedente comma il programma di attuazione della rete fognante si intende approvato.

     Il programma di attuazione della rete fognante può essere approvato anche per stralci relativi a sistemi fognari che presentino carattere di autonomia e funzionalità autonoma.

     Il programma di attuazione della rete fognante deve essere adottato dal consiglio comunale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente detto termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvederà, in via sostitutiva, alla nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 4. Definizioni.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge sono formulate le definizioni di cui ai seguenti commi.

     Per acque bianche si intendono le acque meteoriche.

     Per acque nere si intendono acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili o produttivi.

     Per reflui si intendono le acque bianche o nere defluenti nelle fognature.

     Per corpi idrici superficiali si intendono i laghi, gli invasi artificiali, i corsi d'acqua naturali o artificiali ivi compresi i torrenti ed i valloni, il mare.

     Per suolo o strato superficiale di esso si intende lo spessore di terreno immediatamente collegato alla superficie, generalmente destinato alla nutrizione delle piante, nel quale possa completarsi la maggior parte dei fenomeni di depurazione, secondo le indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

     Per sottosuolo si intende la parte sottostante lo strato superficiale di cui al precedente comma, composta da sostanze minerali, vegetali ed animali, a profondità non inferiore a metri 1,50.

     Per suolo adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie di cui al sesto comma la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale.

     Per pubblica fognatura si intende un complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane, gestito da comuni, consorzi intercomunali e dagli altri enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici.

     Il numero degli abitanti equivalenti si ottiene utilizzando la seguente formula:

 

 

                                 BOD5

                        N = n + ------

                                  60

 

 

     - N = numero degli abitanti equivalenti;

     - n = numero degli abitanti;

     - BOD5 = carico organico giornaliero prodotto dagli insediamenti industriali espresso in g/d.

 

     Per scarico di pubbliche fognature esistenti si intende quello che sia stato attivato o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Per scarico di pubbliche fognature nuove si intende quello le cui opere siano state appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     Per gli insediamenti civili esistenti si intendono quelli che abbiano comunque attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per insediamenti civili nuovi si intendono quelli non compresi nella definizione di cui al comma precedente.

 

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

 

     Art. 5. Classificazione delle pubbliche fognature.

     Agli effetti della presente legge, le pubbliche fognature sono distinte in pubbliche fognature di prima categoria e pubbliche fognature di seconda categoria.

     Le pubbliche fognature di prima categoria sono quelle che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili o a questi assimilabili, i cui reflui in ingresso all'impianto di depurazione, o, in assenza di quest'ultimo, all'uscita dell'emissario, per le sostanze biodegradabili non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

     I reflui degli insediamenti produttivi, per la immissione nelle pubbliche fognature di prima categoria, devono rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 2 annessa alla presente legge e le norme e le prescrizioni stabilite dall'ente gestore del servizio, anche in rapporto alle sostanze biodegradabili.

     I reflui depurati delle pubbliche fognature di prima categoria devono rispettare i limiti fissati in rapporto al corpo ricettore ed al carico di abitanti dalle tabelle annesse alla presente legge.

     Le pubbliche fognature di seconda categoria sono quelle che convogliano gli scarichi degli insediamenti produttivi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelle che convogliano scarichi provenienti dai consorzi misti formati tra enti locali e imprese.

     I reflui degli insediamenti produttivi, per la immissione nelle pubbliche fognature di seconda categoria, devono rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite dall'ente che gestisce il servizio.

     I reflui depurati delle pubbliche fognature di seconda categoria devono rispettare, anche se convogliano scarichi di centri abitati, i limiti di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

     Art. 6. Recapito degli scarichi.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, nel suolo e negli strati superficiali di esso, con esclusione delle unità geologiche profonde.

     Gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali di esso devono rispettare, in ogni caso, le norme dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e le disposizioni della presente legge.

     Nelle lagune, zone di foce e stagni salmastri sono vietati gli scarichi di qualsiasi tipo.

 

     Art. 7. Regolamentazione degli scarichi. Limiti e caratteristiche.

     Per gli scarichi delle pubbliche fognature e per le immissioni di scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature di cui al terzo comma dell'art. 5 vengono prescritti limiti di accettabilità previsti nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla presente legge. Detti limiti si applicano con le modalità ed i termini stabiliti dai successivi articoli.

     Ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1, lett. b, sono assimilabili a scarichi di insediamenti civili, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla presente legge.

     La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

 

     Art. 8. Livelli di depurazione.

     I sistemi di depurazione dei reflui delle pubbliche fognature sono distinti nei seguenti livelli:

     - di primo livello, nel caso si effettui solo un trattamento primario di grigliatura, e/o di dissabbiatura, e/o di disoleatura;

     - di secondo livello, nel caso si effettui, in aggiunta al trattamento di primo livello, la separazione dei solidi sospesi sedimentabili;

     - di terzo livello, nel caso di effettui, in aggiunta ai trattamenti di primo ed eventualmente di secondo livello, anche la ossidazione biologica e/o trattamento fisico-chimico;

     - di quarto livello, nel caso si effettui scarico a mare mediante condotta sottomarina, in aggiunta ad uno dei trattamenti dei livelli precedenti.

     Sono fatte salve le forme equivalenti di trattamento per i sistemi di primo, secondo e terzo livello.

 

     Art. 9. Limiti di accettabilità per le pubbliche fognature di prima categoria.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature di prima categoria sono assoggettati alle disposizioni di cui al presente articolo.

     Gli scarichi che recapitano in corsi d'acqua, ivi compresi i torrenti ed i valloni, devono rispettare:

     - i limiti fissati dalla tabella 3, compatibilmente agli usi del corpo ricettore a valle dello scarico, ove abbiano carico inferiore a 3.000 abitanti equivalenti;

     - i limiti fissati dalla tabella 4, ove abbiano carico compreso tra 3.000 e 50.000 abitanti equivalenti;

     - i limiti fissati dalla tabella 5, ove abbiano carico superiore a 50.000 abitanti equivalenti.

     Sono esclusi dalla disciplina prevista dal precedente comma gli scarichi di cui all'art. 10, primo comma.

     Gli scarichi che recapitano in laghi o invasi, con qualsiasi carico di abitanti equivalenti, devono rispettare i limiti fissati dalla tabella 6.

     Gli scarichi che recapitano, entro 5 Km. dal punto di scarico, in corsi d'acqua, ivi compresi i torrenti e i valloni, sversanti, direttamente o indirettamente in laghi o invasi, con qualsiasi carico di abitanti, devono rispettare i limiti della tabella 6.

     Gli scarichi che recapitano nel suolo o negli strati superficiali di esso sono soggetti al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

 

     Art. 10. Scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in mare sottocosta.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in mare sottocosta con qualsiasi carico di abitanti e quelli che recapitano in corsi d'acqua, ivi compresi i torrenti ed i valloni, entro due chilometri dalla costa, fermo restando il divieto di sversamento nella zona di foce previsto dall'art. 6, devono rispettare i limiti fissati dalla tabella 5.

     Gli scarichi in mare, di cui al precedente comma, non devono produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine, tali da superare, entro duecento metri dalla linea di costa, i valori fissati dalla tabella 7.

     Nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle acque marine non rientrino nei limiti dei parametri della tabella 7, l'autorità competente al controllo adotta misure idonee ad ottenere il loro miglioramento al fine di conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla tabella 7.

     Gli scarichi disciplinati dal presente articolo, fermi restando i limiti fissati dalla tabella 5, qualora sussistano motivi di tutela della salute pubblica, della balneazione e della mitilicoltura, devono essere allontanati, dopo la depurazione, mediante apposite condotte sottomarine di allontanamento.

 

     Art. 11. Scarichi delle pubbliche fognature con condotte sottomarine.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature da realizzarsi mediante condotte sottomarine devono rispettare le disposizioni del presente articolo.

     Gli scarichi devono essere sottoposti:

     - a trattamento di primo livello se hanno carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;

     - a trattamento di secondo livello se hanno carico compreso tra 10.000 e 50.000 abitanti equivalenti e devono rispettare, prima dell'immissione nella condotta sottomarina, i limiti fissati dalla tabella 3;

     - a trattamento di terzo livello se hanno carico superiore a 50.000 abitanti equivalenti e devono rispettare, prima dell'immissione nella condotta sottomarina, i limiti fissati dalla tabella 4.

     Le condotte sottomarine aventi carico inferiore a 50.000 abitanti equivalenti devono essere realizzate ad una profondità idonea, e comunque non inferiore a metri 20, ed in modo che lo sversamento del refluo avvenga ad una distanza dalla costa superiore a metri 300.

     Le condotte sottomarine aventi carico superiore a 50.000 abitanti equivalenti devono essere realizzate ad una profondità non inferiore a metri 30, ed in modo che lo sversamento del refluo avvenga ad una distanza dalla costa superiore a metri 500.

     Distanze inferiori, rispetto a quelle previste dai due precedenti commi, possono essere autorizzate, purché motivate e corredate da indagini adeguate.

     Prescrizioni più restrittive, rispetto alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma, possono essere previste, nei casi di particolari e motivate esigenze di tutela ambientale, in sede di approvazione del programma di attuazione della rete fognante.

     Nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5 [1].

 

     Art. 12. Pubbliche fognature esistenti e nuove di prima categoria.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti di prima categoria, che hanno recapito in corpi idrici superficiali, nonché nel suolo e negli strati superficiali di esso, devono essere adeguati, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità fissati, in rapporto al corpo ricettore e al carico degli abitanti, dalle tabelle allegate alla presente legge.

     Alla disposizione di cui al precedente comma sono altresì assoggettate le pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione funzionante ma non idoneo al raggiungimento dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge.

     Nelle more dell'adeguamento previsto dai precedenti commi:

     - la portata degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti può essere aumentata per nuove immissioni nella rete fognante, per modifiche ad esse apportate con lavori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso o già ultimati;

     - le opere di fognature appaltate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono allacciate alla rete fognaria, qualora i lavori siano conformi ai programmi di attuazione della rete fognaria previsti dall'art. 3 o comunque quando l'allacciamento sia giustificato da impellenti ragioni di igiene pubblica e comporti un miglioramento delle condizioni ambientali preesistenti. In tale ultimo caso, l'allacciamento è disposto con ordinanza del sindaco, sentita la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole [2].

     Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove devono adeguarsi, sin dalla loro attivazione, ai limiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, fatti salvi i tempi tecnici per la messa a regime degli impianti stabiliti nell'autorizzazione.

 

     Art. 13. Scaricatori di piena di pubbliche fognature miste.

     Nel caso in cui le pubbliche fognature convoglino congiuntamente acque nere ed acque bianche, gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da tre a cinque volte la portata del giorno di massimo consumo. Valori inferiori possono essere autorizzati, in casi particolari, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione del programma di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 3.

     Le acque di sfioro, cioè quelle eccedenti il valore di cui al comma precedente, possono avere recapito nel suolo e negli strati superficiali di esso, nei corpi idrici superficiali, con esclusione dei laghi e degli invasi.

     L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico può imporre, in rapporto alle caratteristiche del corpo ricettore e agli usi di esso, particolari prescrizioni per le acque di sfioro.

 

     Art. 14. Scarichi di pubbliche fognature di tipo separato.

     Nel caso in cui le pubbliche fognature provvedano a convogliare separatamente acque nere ed acque bianche, lo scarico di queste ultime è sempre ammesso nei corpi idrici superficiali, nonché nel suolo e negli strati superficiali di esso nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

     L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico può, a maggior tutela, imporre, in relazione alle caratteristiche dei corpi ricettori e/o agli usi di essi, ulteriori prescrizioni.

     Gli scarichi di pubbliche fognature di tipo separato esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Ammissibilità di immissioni in pubbliche fognature.

     Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli enti gestori delle pubbliche fognature.

     Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime. Nelle predette zone tutti gli scarichi, aventi recapito diverso, devono essere recapitati alla pubblica fognatura, entro il termine che sarà stabilito dal comune competente con provvedimento notificato all'interessato; tale termine non potrà comunque essere superiore ad un anno.

     Gli scarichi delle acque di eduzione delle miniere di zolfo, delle industrie di sali potassici, delle industrie ittico-conserviere, dei macelli comunali, dei frantoi oleari, delle cantine, delle industrie e relativi impianti di vinificazione, concentrazione, distillazione, imbottigliamento e lavorazione dei prodotti vinosi possono essere immessi nelle pubbliche fognature purché rispettino i limiti di accettabilità ed i tempi di adeguamento stabiliti dagli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione nei regolamenti previsti dall'art. 16.

 

     Art. 16. Regolamenti per i servizi di fognatura e depurazione.

     Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad emanare i regolamenti relativi ai predetti servizi e ad adottare limiti di accettabilità e tempi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi che recapitano nella pubblica fognatura, tenendo conto dei limiti previsti dalla tabella 2 e nel rispetto dei valori fissati dalla tabella 1.

     Decorso infruttuosamente detto termine, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in via sostitutiva a mezzo di un commissario ad acta [3].

 

     Art. 17. Trattamento e smaltimento dei fanghi.

     I fanghi risultanti dalla depurazione dei reflui delle pubbliche fognature devono essere trattati o nello stesso impianto di depurazione o in appositi centri.

     I fanghi trattati ed i materiali non putrescibili risultanti dai trattamenti depurativi devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

 

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE

FOGNATURE

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 18. Classificazione degli scarichi civili.

     Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alle lettere b e c dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli del presente titolo III.

 

     Art. 19. Recapito degli scarichi civili.

     Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei corpi idrici superficiali, nel suolo, nonché negli strati superficiali di esso, e devono rispettare, in ogni caso, le norme dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e le disposizioni previste dalla presente legge.

     Nelle lagune, zone di foce e stagni salmastri sono vietati gli scarichi di qualsiasi tipo.

 

     Art. 20. Regolamentazione degli scarichi limiti e caratteristiche.

     Per gli scarichi degli insediamenti definiti civili, o a questi assimilabili secondo quanto previsto dall'art. 7, che non recapitano in pubbliche fognature, vengono prescritti i limiti di accettabilità previsti nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla presente legge.

     I limiti di accettabilità, di cui al precedente comma, si applicano con le modalità ed i termini stabiliti dai successivi articoli.

     Gli scarichi degli insediamenti di cui al primo comma che recapitano in mare sottocosta sono assoggettati alle disposizioni contenute nell'art. 10, secondo e terzo comma.

 

     Art. 21. Classe A.

     Nella classe A sono compresi edifici adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, nonché ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminal} derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, aventi una consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi.

 

     Art. 22. Classe B.

     Nella classe B sono compresi:

     - edifici adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, aventi una consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi:

     - edifici adibiti ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi;

     - edifici adibiti a prestazioni di servizio o ad attività commerciali, nonché centri di ricerca, con scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, e insediamenti produttivi con qualsiasi numero di addetti, sempre che detti edifici, centri ed insediamenti diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili, secondo quanto previsto dall'art. 7;

     - edifici adibiti ad attività sanitarie.

 

     Art. 23. Classe C.

     Nella classe C sono comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione all'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione all'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese di cui alle lettere b, c e d della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

 

Capo II

Regolamentazione degli scarichi

 

     Art. 24. Scarichi civili esistenti della classe A.

     Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

     1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, devono essere sottoposti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento che consenta di ottenere risultati di depurazione non inferiori a quelli conseguibili con impianti di secondo livello.

     In ogni caso lo scarico dovrà conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge;

     2) nel caso di recapito sul suolo e negli strati superficiali di esso, devono essere sottoposti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a processi di chiarificazione con vasche di decantazione e successiva dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o sub- irrigazione.

     Nei casi previsti al punto 2, per gli edifici adibiti ad abitazioni unifamiliari, di consistenza fino a 10 vani o a 1.000 metri cubi, o ad attività commerciali, di consistenza fino a 6 vani o a 600 metri cubi, la dispersione nel terreno, mediante pozzi assorbenti o sub-irrigazione, può prescindere dal processo di chiarificazione.

     Gli scarichi nel suolo adibito ad uso agricolo sono am nessi soltanto nell'immediato rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

 

     Art. 25. Scarichi civili esistenti della classe B.

     Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

     1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali dovranno essere adeguati, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, ed entro il successivo anno a quelli previsti, in rapporto al corpo ricettore ed al carico abitativo, dalle tabelle allegate alla presente legge;

     2) nel caso di recapito sul suolo dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, rispettare le prescrizioni di cui all'allegato n. 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;

     3) nel caso di recapito sul suolo adibito ad uso agricolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere disattivati e recapitati nei corpi ricettori di cui ai punti 1 e 2.

 

     Art. 26. Scarichi civili esistenti della classe C.

     Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

     1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, dovranno essere adeguati, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3, ed entro il successivo anno ai limiti previsti, in rapporto al corpo ricettore ed al carico abitativo, dalle tabelle allegate alla presente legge;

     2) nel caso di recapito sul suolo destinato ad uso agricolo la quantità massima ammissibile di liquami, derivante da attività zootecnica, che può essere smaltita deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q/Ha di peso vivo di bestiame di allevamento, ovvero ad un carico non superiore a 1.000 mc/Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione.

     Qualora i predetti liquami recapitino su suolo non agricolo le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma.

 

     Art. 27. Scarichi civili nuovi della classe A.

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A sono ammessi soltanto sul suolo e negli strati superficiali di esso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e delle norme della presente legge.

 

     Art. 28. Scarichi civili nuovi della classe B.

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B sono ammessi nei corpi idrici superficiali, con esclusione dei laghi e degli invasi, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle in rapporto al corpo ricettore ed al carico abitativo, nonché nel suolo e negli strati superficiali di esso, con esclusione di quello adibito ad uso agricolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

     I predetti scarichi devono essere adeguati alle prescrizioni del precedente comma fin dalla loro attivazione, fatti salvi i tempi tecnici stabiliti nell'autorizzazione per la messa a regime degli impianti.

 

     Art. 29. Scarichi civili nuovi della classe C.

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C sono assoggettati alla medesima disciplina di cui al precedente articolo e sono altresì ammessi nel suolo adibito ad uso agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'allegato n. 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

     Gli scarichi predetti devono essere adeguati alle prescrizioni del comma precedente sin dall'attivazione, fatti salvi i tempi tecnici stabiliti nell'autorizzazione per la messa a regime degli impianti.

 

     Art. 30. Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti della classe C.

     Lo scarico delle imprese appartenenti alla classe C sul suolo, adibito o meno ad uso agricolo, dovrà essere effettuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

     E' vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

     Lo spandimento dei liquami su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bio-accumulabili.

     Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili.

     Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione dei liquami.

     Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica e la diffusione di aerosoli.

     Il trasporto dei liquami da allevamenti zootecnici, se attuato a cura del titolare dell'insediamento al fine di effettuare lo smaltimento su terreno agricolo, non è soggetto alle norme di cui al titolo IV.

     Per quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni contenute nell'allegato n. 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

 

     Art. 31. Divieto di spandimento.

     Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe C è vietato:

     - nelle aree urbane;

     - nelle aree di cava;

     - nelle aree di rispetto previste dal piano regolatore generale;

     - nelle aree di protezione ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

     - nelle superfici golenali;

     - nelle aree ricoperte da bosco;

     - nelle aree calanchive;

     - nelle aree con pendenze superiori al 15 per cento;

     - nelle aree franose o geologicamente instabili;

     - nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

     - nelle parchi e nelle riserve naturali, con esclusione delle aree agricole interne ad essi, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli organi competenti.

 

     Art. 32. Scarichi di acque termali.

     Qualora le acque prelevate per uso termale da un corpo idrico, anche sotterraneo, presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, l'autorità competente potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purché le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziali e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute ed all'ambiente.

 

     Art. 33. Scarichi che non recapitano in pubbliche fognature.

     Gli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 15, terzo comma, che non recapitano in pubbliche fognature, sono soggetti alla disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale devono essere adeguati entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Obblighi di disinfezione per gli scarichi sanitari.

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sottoposti anche a trattamenti di disinfezione.

 

Titolo IV

DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI REFLUI NON DEPURATI

 

     Art. 35. Autorizzazioni.

     Le attività di trasporto, conferimento e scarico mediante autoespurgo di reflui non depurati di insediamenti civili devono essere autorizzate.

     Il titolare del servizio di trasporto, in possesso delle abilitazioni rilasciate dalle autorità competenti per l'esercizio dell'attività, deve richiedere al comune, nel cui territorio debbono essere prelevati i reflui non depurati, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di prelievo e di trasporto.

     Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione dell'ente gestore dell'impianto di depurazione nel quale devono confluire i reflui.

     Il titolare del servizio di trasporto è obbligato alla tenuta di un registro su cui vanno trascritti tempi e luoghi di prelievo e di scarico dei reflui.

 

     Art. 36. Caratteristiche dei veicoli.

     Il trasporto dei liquami non depurati, di cui all'articolo precedente, deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.

     I predetti veicoli devono recare ben visibili la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'ente che effettua il trasporto, nonché l'indicazione del tipo di carico.

 

     Art. 37. Cautele per il carico e trasporto.

     Il titolare del servizio di trasporto di reflui non depurati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni impartite dall'autorità preposta al controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e/o ambientali. A tal fine sarà tenuto a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta a impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del liquame.

     Nell'ipotesi di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informarne tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e sanitaria, nonché il sindaco, e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

 

Titolo V

CONTROLLI, AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Capo I

Controlli e autorizzazioni

 

     Art. 38. Autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti.

     I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a dichiarare la loro posizione e a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale competente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda di autorizzazione dovrà indicare il programma ed i tempi di adeguamento degli scarichi ai limiti e alle prescrizioni stabiliti con la presente legge, con la necessaria documentazione tecnica in rapporto a tutti gli elementi esecutivi che caratterizzano lo scarico; in particolare la documentazione dovrà contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del punto di scarico l'indicazione del corpo ricettore e la descrizione dei presidi depurativi.

     Per le abitazioni unifamiliari e gli edifici destinati ad attività commerciali di cui al penultimo comma dell'art. 24, la domanda di autorizzazione dovrà indicare solamente il tipo di scarico e l'eventuale necessario adeguamento.

     L'adeguamento degli scarichi, ove necessario, deve avvenire con le modalità e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale competente, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.

     Nelle zone dei centri abitati non dotate di pubbliche fognature, inserite nei programmi di attuazione di reti fognarie previste dall'art. 3, anche se in corso di redazione, l'autorità comunale competente può consentire ai titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti, nelle more della realizzazione della rete fognaria, di continuare a servirsi dei sistemi di smaltimento utilizzati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i reflui esistenti non subiscano sostanziale modifiche qualitative e quantitative.

 

     Art. 39. Autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi.

     I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi, che recapitano in pubbliche fognature o al di fuori di esse, sono tenute a richiedere l'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.

     La richiesta di autorizzazione presentata dai titolari degli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature deve contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del punto di scarico, l'indicazione del corpo ricettore e la descrizione dei presidi depurativi, ove richiesti.

     La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'autorità comunale territorialmente competente al controllo, contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

     Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione è concessa da parte dell'autorità comunale contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

     Per gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature l'autorità comunale rilascia l'autorizzazione allo scarico contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità, ovvero alla agibilità, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi depurativi conformi a quelli previsti in progetto e autorizzati con la concessione edilizia.

 

     Art. 40. Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competenti.

     I comuni sono responsabili del controllo ed autorizzano:

     a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature;

     b) gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C, che non recapitano in pubbliche fognature;

     c) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature;

     d) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature.

     L'autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature è contestuale all'approvazione del programma di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     I nuovi scarichi della classe C di cui alla lett. b del precedente comma e quelli di cui alla lett. d del medesimo comma sono autorizzati previo parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento, competente per territorio.

     Gli scarichi, di qualsiasi tipo, che recapitano direttamente nelle acque del mare, necessitano altresì del preventivo parere della Capitaneria di porto competente per territorio, relativamente alla disciplina degli usi del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione.

     I pareri di cui ai commi precedenti si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro 60 giorni.

     Per le istanze di autorizzazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione della legge medesima.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è responsabile del controllo ed autorizza:

     a) gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature dei comuni;

     b) gli scarichi alla cui formazione concorrano reflui di più comuni;

     c) gli scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelli provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese;

     d) gli scarichi nelle unità geologiche profonde e gli scarichi delle acque termali.

     Le autorizzazioni previste alla lett. d del precedente comma sono rilasciate previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, da esprimersi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

     Le richieste di autorizzazione allo scarico presentate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e le richieste di parere da indirizzare alle Capitanerie di porto e alle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 41. Funzioni tecniche di vigilanza e controllo: organi competenti.

     Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo della qualità dei reflui di scarico, sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     I comuni che dispongono di laboratori di analisi possono svolgere funzioni di vigilanza e di controllo.

 

     Art. 42. Finanziamenti per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     L'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dagli articoli 16 e 22 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è così sostituito:

     (Omissis).

 

Capo II

Sanzioni amministrative

 

     Art. 43. Sanzioni. [4]

     Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     a) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27;

     b) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28;

     c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29;

     d) di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;

     e) di lire 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;

     f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione.

 

     Art. 43 bis. [5]

     1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire 500.000 e a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.

     2. Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000 a lire 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreché la capacità totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.

 

     Art. 43 ter. [6]

     1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

     2. La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.

     3. Si applica altresì la sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.

     4. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

     5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

 

Titolo VI

NORME COMUNI E FINALI

Capo I

Disposizioni urbanistiche

 

     Art. 44. Adeguamento degli scarichi esistenti: autorizzazione.

     Le opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che non recapitano in pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla presente legge, sono sottoposte alla sola autorizzazione comunale di cui al quinto comma dell'art. 36 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 71.

 

     Art. 45. Rispondenza degli impianti depurativi comunali alle prescrizioni urbanistiche.

     La costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati.

     L'accertamento di conformità delle opere allo strumento urbanistico generale è effettuato dal sindaco ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

     Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o in quelli in cui i piani non prevedono localizzazioni di impianti di depurazione, o quando occorre variarne la previsione urbanistica, la realizzazione degli impianti predetti è autorizzata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

     La richiesta di autorizzazione è avanzata dal sindaco e deve essere corredata della deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell'impianto e degli elaborati tecnici necessari all'individuazione urbanistica dell'opera.

     L'autorizzazione assessoriale si intende acquisita positivamente ove non intervenga pronunzia entro 45 giorni dalla richiesta del sindaco.

     In ogni caso il comune non può attivare le procedure relative all'appalto delle opere, se non ha ottenuto l'autorizzazione anche ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 46. Fasce di rispetto per impianti di depurazione.

     La larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione a servizio di comuni o consorzi di comuni, è di 100 metri per gli impianti di terzo livello, di 50 metri per gli impianti di secondo livello e di 25 metri per i sistemi di pretrattamento di primo livello.

     La larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione a servizio di insediamenti civili della classe A, B e C, che non recapitano in pubbliche fognature, è stabilita in sede di concessione edilizia, ove possono essere prescritte, in rapporto ad esigenze ambientali, piantumazioni con alberi a fogliame persistente in modo da realizzare barriere di protezione.

     Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può imporre, per particolari motivi di tutela ambientale, fasce di rispetto superiori a quelle previste dal precedente comma e può autorizzare, con provvedimento motivato, fasce di rispetto con larghezze inferiori a quelle previste dal primo comma [7].

 

     Art. 47. Eseguibilità di opere autorizzate.

     Per gli scarichi di cui alle lettere b e c del settimo comma dell'art. 40, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature, rilasciate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, costituisce altresì autorizzazione alla esecuzione delle opere connesse alla realizzazione del progetto esecutivo dei collettori nei territori attraversati sino a quello del recapito finale.

     L'autorizzazione di cui al precedente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

 

Capo I

Norme tecniche

 

     Art. 48. Campionamento degli scarichi.

     Gli scarichi degli impianti di depurazione devono essere muniti di un pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto stesso ed accessibile all'organo preposto al controllo tecnico.

     Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo, in rapporto ai tempi e modi di sversamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

     L'organo che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

     Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicate dall'Istituto di ricerca sulle acque (C.N.R.), Roma, e successivi aggiornamenti.

 

     Art. 49. Criteri per il finanziamento delle opere fognarie e depurative.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede al finanziamento delle reti di fognatura, degli impianti di depurazione ed opere connesse, nell'ambito delle indicazioni, priorità ed obiettivi contenuti nel piano di risanamento delle acque, con priorità nei comuni i cui programmi di attuazione delle reti fognarie siano stati già approvati totalmente o parzialmente.

 

     Art. 50. Incentivi per la redazione dei programmi di attuazione della rete fognante.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere ai comuni contributi per la redazione dei programmi di attuazione delle reti fognarie.

     I contributi di cui al precedente comma sono così stabiliti:

     a) lire 15 milioni per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;

     b) lire 25 milioni per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e sino a 10.000 abitanti;

     c) lire 35 milioni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e sino a 50.000 abitanti;

     d) lire 50 milioni per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

     Le somme di cui al comma precedente sono aumentate del 20 per cento per i comuni rivieraschi e del 30 per cento per i comuni nel cui territorio siano presenti più frazioni, la popolazione delle quali superi del 20 per cento quella complessivamente presente nel territorio comunale.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 4.500 milioni per l'esercizio in corso e lire 4.500 per l'esercizio finanziario 1987.

     Le somme assegnate vengono erogate ai comuni che ne fanno richiesta all'atto dell'approvazione del programma di attuazione della rete fognaria.

 

     Art. 51. Studi per interventi in zone degradate.

     Nel quadro del piano regionale di risanamento delle acque, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente individua i problemi di tutela e risanamento ambientale di rilevanza regionale, o comunque sovracomunale, riferentisi ad aree particolarmente degradate, nonché a specchi d'acqua nei porti e lungo le coste.

     Per i problemi e le aree individuate ai sensi del comma precedente l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad affidare a società o enti pubblici o a privati altamente specializzati la predisposizione di studi preliminari per l'effettuazione di interventi di tutela e di risanamento aventi carattere di globalità ed organicità.

     Per la finalità del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 1986 e 1987 la spesa di lire 2.500 milioni.

     Per la realizzazione dei progetti di risanamento redatti in attuazione degli studi di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente utilizza le disponibilità finanziarie derivanti anche da assegnazioni dallo Stato, dalla Comunità economica europea e da qualsiasi organismo od ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

 

     Art. 52. Contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative.

     L'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e dall'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67 è così sostituito:

     (Omissis).

     Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dal presente articolo, debbono intendersi vigenti anche per i contributi erogati, per le finalità di cui al comma medesimo, negli esercizi finanziari precedenti, e comunque concessi a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

     In coerenza con le indicazioni e gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque i programmi di cui al primo comma devono contenere la concreta specificazione degli obiettivi di risanamento ambientale che si intendono perseguire attraverso le opere finanziate, secondo un ordine di priorità riferito alle singole opere ed alla loro localizzazione territoriale.

     I programmi di attuazione della rete fognaria, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 4, lett. c, della legge 10 maggio 1976, n. 319, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, restano validi a tutti gli effetti relativamente alle opere di fognature ed ai collettori in essi previste.

     Per le predette opere il legale rappresentante dell'ente ed il progettista possono rilasciare sui progetti esecutivi l'attestato di conformità previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     I programmi di cui al quarto comma del presente articolo, limitatamente agli scarichi in essi previsti, devono essere adeguati alle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, mediante appositi provvedimenti da approvare secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente legge.

     In assenza di preesistenti programmi di attuazione della rete fognaria, le opere di fognatura e gli impianti di depurazione in corso di esecuzione, o comunque finanziati, approvati in linea tecnica ed appaltati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono eseguiti in conformità dei progetti relativi, salvo i necessari adeguamenti previsti dall'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 53. Gestione e manutenzione degli impianti.

     I comuni, al fine di garantire il funzionamento degli impianti di depurazione di acque reflue, sono tenuti a prevedere nei capitolati speciali di appalto per la realizzazione dei suddetti impianti l'obbligo, per le imprese assuntrici, della gestione e manutenzione degli stessi per una durata non inferiore a tre anni. Detta disposizione è inserita nei capitolati dei progetti approvati e non appaltati, senza ulteriori pareri ed approvazioni.

     I comuni sprovvisti di personale idoneo alla gestione e manutenzione degli impianti di cui al comma precedente sono tenuti ad assicurare il funzionamento degli stessi mediante la stipula di convenzioni con imprese in possesso di documentata specializzazione, con preferenza, a parità di condizioni, per le cooperative aventi le caratteristiche di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 54. Interventi per la divulgazione della disciplina degli scarichi.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente curerà la divulgazione, attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante opuscoli e manifesti, delle norme riguardanti gli adempimenti da porre in essere, sia da parte degli utenti che dalle autorità locali, ai fini dell'applicazione della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1986.

 

     Art. 55. Abrogazione di norme.

     Sono abrogati:

     - gli articoli 13, 14, 16, 22 e 27 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78;

     - gli articoli 4 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181;

     - gli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 57;

     - l'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67.

     E' altresì abrogata qualsiasi altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 56. Abrogazione di norma concernente materia urbanistica.

     E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

 

     Art. 57. Modifica di norma concernente materia urbanistica.

     L'art. 17 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 58. Norma finanziaria.

     Per il finanziamento, previsto dall'art. 49, delle opere atte al conseguimento degli obiettivi di risanamento fissati dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1986-88, la spesa complessiva di lire 800.000 milioni, così ripartita:

     - anno finanziario 1986, lire 330.000 milioni;

     - anno finanziario 1987, lire 100.000 milioni;

     - anno finanziario 1988, lire 370.000 milioni.

     Per le altre finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva di lire 21.600 milioni così suddivisa:

 

 

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                                              1986    1987    1988

                                                      (in milioni)

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Articolo 42 (Potenziamento dei laboratori

provinciali di igiene e profilassi) ........ 2.500   2.500   2.500

Articolo 59 (Incentivi redazione programmi

rete fognaria) ..............................4.500   4.500     -

Articolo 51 (Studi per interventi

in zone degradate) ..........................2.500   2.500     -

Articolo 54 (Divulgazione disciplina

degli scarichi) .............................. 100     -       -

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     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, guanto a lire 700 mila milioni, nel progetto 06.06 «Tutela dell'ambiente e riassetto del territorio» e, quanto a lire 121.600 milioni, nel progetto 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 7.100 milioni di cui agli articoli 50, 51 e 53, con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 2.500 milioni di cui all'art. 42, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e, quanto a lire 330.000 milioni per le altre finalità della presente legge, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 (Fondo di solidarietà nazionale) del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 59.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 15 maggio 1991, n. 29.

[2] Comma così integrato con art. 1 L.R. 10 agosto 1995, n. 58.

[3] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 15 maggio 1991, n. 29.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.