§ 4.5.6 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.
Proroga dei termini di cui agli artt. 2, 15 e 16 della L. 24 dicembre 1979, n. 650 e modifiche ed integrazioni delle LL.RR. 18 giugno 1977, n. 39 e 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:29/12/1981
Numero:181


Sommario
Art. 1.      Entro il 31 marzo del 1982
Art. 2.      Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 2, quinto comma, della L. 24 dicembre 1979, n. 650, i termini di cui agli artt. 12 e 13 della L. 10 maggio 1976, n. 319, modificati dagli artt. 15 e 16 [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      L'autorizzazione agli scarichi che hanno recapito finale in territorio comunale diverso da quelli serviti dall'impianto fognante, è rilasciata dall'Assessore regionale per il territorio e [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      L'art. 19 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, è soppresso
Art. 7.      I criteri di attuazione, le fasi temporali di intervento, i limiti di accettabilità e i relativi termini di adeguamento per le acque di eduzione delle miniere di zolfo, nonché per gli scarichi [...]
Art. 8.      La costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      L'art. 25 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, è soppresso


§ 4.5.6 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

Proroga dei termini di cui agli artt. 2, 15 e 16 della L. 24 dicembre 1979, n. 650 e modifiche ed integrazioni delle LL.RR. 18 giugno 1977, n. 39 e 4 agosto 1980, n. 78, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U.R. 2 gennaio 1982, n. 1).

 

Art. 1.

     Entro il 31 marzo del 1982 [1] potranno essere presentate motivate domande di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 650.

     La proroga, che non potrà comunque superare il 31 agosto 1982, può essere concessa, previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione del programma a suo tempo autorizzato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

     La richiesta di proroga si intende accolta ove non sia intervenuta pronunzia entro il 15 giugno 1982 [2].

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai programmi di adeguamento tempestivamente presentati anche agli organi provinciali periferici dell'Amministrazione regionale per la tutela dell'ambiente, ma autorizzati in data successiva al 30 aprile 1981.

     I titolari degli scarichi che abbiano presentato entro i termini previsti dalle vigenti norme programmi di adeguamento ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, restano responsabili dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, indipendentemente dall'autorizzazione regionale.

     Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico deve attivare l'impianto di depurazione a partire dalla data della sua attuazione.

 

     Art. 2.

     Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 2, quinto comma, della L. 24 dicembre 1979, n. 650, i termini di cui agli artt. 12 e 13 della L. 10 maggio 1976, n. 319, modificati dagli artt. 15 e 16 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono prorogati al 31 dicembre 1983, purché i relativi impianti centralizzati di depurazione siano stati finanziati con fondi già stanziati o il cui finanziamento intervenga entro il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     L'autorizzazione agli scarichi che hanno recapito finale in territorio comunale diverso da quelli serviti dall'impianto fognante, è rilasciata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il comune interessato.

     L'autorizzazione di cui al comma precedente costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto fognante nei territori attraversati, sino a quello del recapito finale.

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6.

     L'art. 19 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, è soppresso.

 

     Art. 7.

     I criteri di attuazione, le fasi temporali di intervento, i limiti di accettabilità e i relativi termini di adeguamento per le acque di eduzione delle miniere di zolfo, nonché per gli scarichi delle industrie di sali potassici, delle industrie ittico-conserviere e dei frantoi oleari saranno stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 6 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

     I titolari delle imprese di cui al comma precedente sono obbligati ad adottare le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento e sono comunque tenuti ad osservare le relative prescrizioni stabilite dalla Regione.

     I mattatoi comunali sono assoggettati alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo [5].

 

     Art. 8.

     La costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati.

     L'accertamento di conformità delle opere allo strumento urbanistico generale è effettuato dal sindaco ai sensi dell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o in quelli i cui piani non prevedono localizzazione di impianti di depurazione, o quando occorre variarne la previsione urbanistica, la realizzazione degli impianti predetti è autorizzata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

     La richiesta di autorizzazione è avanzata dal sindaco e deve essere corredata dalla deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell'impianto e dagli elaborati tecnici necessari all'individuazione urbanistica dell'opera.

     L'autorizzazione assessoriale si intende acquisita positivamente ove non intervenga pronunzia entro 45 giorni dalla richiesta del sindaco; essa deve pervenire prima della gara di appalto, indipendentemente da ogni altra procedura per l'approvazione dei progetti.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [8].

     Entro la stessa data [9] l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle incombenze di cui all'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 13.

     L'art. 25 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, è soppresso.

 

 


[1] Termine così prorogato con art. 1 L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[2] Termine così prorogato con art. 1 L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[3] Sostituisce art. 13 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[4] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[5] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 30 maggio 1983, n. 48.

[6] Sostituisce art. 3 L.R. 18 giugno 1977, n. 39. V. avviso di rettifica in G.U.R. 6 febbraio 1982, n. 6.

[7] Modifica art. 8 L.R. 1980. n. 78.

[8] Comma sostitutivo dell'art. 9 L.R. 4 agosto 1980, n. 78.

[9] 31 dicembre 1982.

[10] Modifica art. 17 L.R. 4 agosto 1980, n. 78.