Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 08/01/1996 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 5. Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18. |
Art. 6. Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18. |
Art. 12. Richieste di conversione delle autorizzazioni. |
Art. 16. Integrazione alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18. |
Art. 17. Servizi per i mercati storici. |
Art. 18. Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo. |
Art. 19. Proroga del termine per i lavoratori forestali. |
Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.12.104 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.
Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 «Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche». Disposizioni varie in materia agricola.
(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).
Artt. 1. - 4. [1]
Art. 5. Integrazione della
1. [2].
2. Il comma 17 dell'articolo 8 della
Art. 6. Integrazione della
Artt. 7. - 11. [1]
Art. 12. Richieste di conversione delle autorizzazioni.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della
Artt. 13. - 15. [1]
Art. 16. Integrazione alla
Art. 17. Servizi per i mercati storici. [3]
Art. 18. Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo. [4]
Art. 19. Proroga del termine per i lavoratori forestali.
1. Il termine di cui all'art. 1 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della
[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della
[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della
[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della
[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della
[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della
[3] Integra l'art. 22 della
[4] Modifica l'art. 7 della