Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 27/02/2007 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica. |
Art. 2. Disposizioni relative a personale. |
Art. 3. Contratti per acquisti e forniture di servizi. |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.8.105 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.
Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.
(G.U.R. 2 marzo 2007, n. 10).
Art. 1. Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.
1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della
"4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 2. Disposizioni relative a personale.
1. Al personale di cui all'articolo 48 della
2. [Al terzo comma dell'articolo 10 della
3. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
4. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della
Art. 3. Contratti per acquisti e forniture di servizi.
1. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della