Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 24/01/1962 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 12.6.i - Legge 24 gennaio 1962, n. 13.
Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.
(G.U. 10 febbraio 1962, n. 37).
Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.