§ 12.6.i - Legge 24 gennaio 1962, n. 13.
Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:24/01/1962
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 12.6.i - Legge 24 gennaio 1962, n. 13.

Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

(G.U. 10 febbraio 1962, n. 37).

 

     Art. 1.

     Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.