Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 contratti e rapporti agrari |
Data: | 11/03/1957 |
Numero: | 24 |
§ 3.4.45 - L.R. 11 marzo 1957, n. 24.
Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
(G.U.R. 16 marzo 1957, n. 14) [*].
TITOLO I
AGEVOLAZIONI PER GLI ACQUISTI DIRETTI ALLA FORMAZIONE DELLA PICCOLA
PROPRIETA' CONTADINA
Articolo 1.
L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere con proprio decreto la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del
E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.
Il concorso della Regione negli interessi, previsto dal comma precedente, ha luogo:
a) per i prestiti diretti ad integrare la somma ammessa a contributo, concessa dagli istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del
b) per l'intero ammontare del valore del fondo valutato a norma dell'art. 3 quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risoluti di diritto per effetto dell'applicazione della
c) per i prestiti in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lett. a) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lett. b), occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario.
Articolo 5.
L'ammortamento dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alle lett. a) e b) del precedente art. 1 avrà luogo in un periodo di trenta anni; quello dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alla lett. c) avrà luogo in un periodo di cinque anni.
Articolo 6.
L'inizio dell'ammortamento dei prestiti previsti alle lettere a) e b) del precedente art. 1 può essere protratto di anni tre. In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.
Articolo 7.
Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 62 milioni annui. Il limite di impegno annuale è così ripartito:
- lire 12 milioni per gli scopi di cui alla lett. a) dell'art. 1;
- lire 45 milioni per gli scopi di cui alla lett. b) dell'art. 1;
- lire 5 milioni per gli scopi di cui alla lett. c) dell'art. 1.
Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Le quote del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge sono versate direttamente a favore degli istituti di credito che hanno concesso il mutuo.
[*] Legge abrogata dall'art. 20
[1] Con sentenza della Corte