§ 3.4.54 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 33.
Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:31/12/1964
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:
Art. 3.      Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di lire 2 [...]
Art. 4.      Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è inscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.4.54 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 33.

Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. [*]

(G.U.R. 31 dicembre 1964, n. 56).

 

Art. 1.

     Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi così ripartita:

     - L. 800 milioni per l'esercizio in corso;

     - L. 2 miliardi e 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965;

     - L. 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.

 

     Art. 2.

     Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:

     a) quanto a lire 500 milioni, dal cap. 67;

     b) quanto a lire 300 milioni, dal cap. 460.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di lire 2 miliardi, per eventuali prestiti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia andrà a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è inscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

     L'erogazione delle somme è effettuata su richiesta motivata dell'E.R.A.S., il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l'elencazione delle passività da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonché ogni elemento atto ad individuare la natura e l'ammontare di ciascuna di esse.

     L'erogazione di cui al comma precedente riguarderà passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di lire 1 miliardo.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] La L.R. 10 agosto 1965, n. 21, ha trasformato l'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo.