Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 contratti e rapporti agrari |
Data: | 31/12/1964 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo: |
Art. 3. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di lire 2 [...] |
Art. 4. Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è inscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.4.54 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 33.
Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. [*]
(G.U.R. 31 dicembre 1964, n. 56).
Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi così ripartita:
- L. 800 milioni per l'esercizio in corso;
- L. 2 miliardi e 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965;
- L. 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.
Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:
a) quanto a lire 500 milioni, dal cap. 67;
b) quanto a lire 300 milioni, dal cap. 460.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di lire 2 miliardi, per eventuali prestiti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia andrà a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.
Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è inscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
L'erogazione delle somme è effettuata su richiesta motivata dell'E.R.A.S., il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l'elencazione delle passività da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonché ogni elemento atto ad individuare la natura e l'ammontare di ciascuna di esse.
L'erogazione di cui al comma precedente riguarderà passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di lire 1 miliardo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[*] La