Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 05/12/1991 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. [...] |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.6.91 - L.R. 5 dicembre 1991, n. 46.
Integrazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale».
(G.U.R. n. 58 del 10 dicembre 1991).
1. Dopo l'articolo 29 della
(Omissis).
1. L'articolo 33 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.