Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 31/07/1987 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. 1. I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive [...] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. 1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20 , primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come [...] |
Art. 5. 1. Al quarto comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: "un aumento della spesa [...] |
Art. 6. 1. L'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti [...] |
Art. 8. 1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente |
Art. 9. [6] |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 54.4.9 - D.L. 31 luglio 1987, n. 318 [1] .
Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi in politica mineraria.
(G.U. 3 agosto 1987, n. 179)
1. I benefici previsti dall'art. 1 della
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'art. 1 del
3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, settimo comma, della
7. Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 del
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25, primo comma, lettera a), del
1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20 , primo comma, lettere a), b), c) e d), della
1. Al quarto comma dell'art. 14 della
2. Il terzo comma dell'art. 15 della
"Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera".
1. L'art. 17 della
"Art. 17. - 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3, terzo comma, lettera b), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
b) lavori di ricerca operativa;
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del
3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.
4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.
5. La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della
6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".
2. All'art. 20 primo comma, lettera d), della
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Gli articoli 11 e 12 del
"Art. 11. - 1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'art. 38 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
[2] Comma modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo modificato dall'art. 15, comma 27,
[5] Comma modificato dalla legge di conversione.
[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.