§ 2.7.35 - L.R. 21 maggio 1998, n. 15.
Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava".


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:21/05/1998
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989 è abrogato con effetto retroattivo a far data dall'entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3. 
Art. 4.      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.100.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi.


§ 2.7.35 - L.R. 21 maggio 1998, n. 15.

Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava".

(B.U. 4 giugno 1998, n. 17).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989 è abrogato con effetto retroattivo a far data dall'entrata in vigore della medesima legge.

     2. Ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave o, comunque, agli esercenti dell'attività di coltivazione di cave che hanno effettuato il versamento del contributo in applicazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989 e nella misura prevista dall'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 1995, n. 277 concernente: "Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30", è rimborsato il relativo ammontare su espressa richiesta degli interessati da presentarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.100.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 ed in quello pluriennale per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 32 della L.R. 7 giugno 1989, n. 30.

[2] Sostituisce l'art. 35 della L.R. 7 giugno 1989, n. 30.