Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 miniere |
Data: | 21/05/1998 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. L'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989 è abrogato con effetto retroattivo a far data dall'entrata in vigore della medesima legge. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.100.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi. |
§ 2.7.35 - L.R. 21 maggio 1998, n. 15.
Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava".
(B.U. 4 giugno 1998, n. 17).
1. L'articolo 33 della
2. Ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave o, comunque, agli esercenti dell'attività di coltivazione di cave che hanno effettuato il versamento del contributo in applicazione dell'articolo 33 della
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.100.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 ed in quello pluriennale per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
[1] Sostituisce l'art. 32 della
[2] Sostituisce l'art. 35 della