§ 2.9.17 - L.R. 1 luglio 2011, n. 9.
Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:01/07/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Funzioni amministrative sanzionatorie)
Art. 3.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)
Art. 7.  (Norme transitorie)
Art. 8.  (Risorse finanziarie)


§ 2.9.17 - L.R. 1 luglio 2011, n. 9. [1]

Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

(B.U. 7 luglio 2011, n. 27)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorietà, sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative sanzionatorie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.

2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.

 

     Art. 3. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;

b) unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;

c) identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.

2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta)

1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981, alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1.".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 72/1989, le parole: "ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)".

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Al comma 1, dell'articolo 47, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la parola: "a)", è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 4/2009, è inserito il seguente:

"1 bis. La sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011.".

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori.".

 

     Art. 7. (Norme transitorie)

1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all' allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).

3. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d'accertamento sono stati elevati prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono di competenza dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in conformità a quanto previsto dall'allegato A.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla l.r. 4/2009.

6. Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all'istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8. (Risorse finanziarie)

1. L'attività sanzionatoria disciplinata dalla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse i cui stanziamenti regionali, previsti al comma 2 dell'articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 nell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).

2. Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1 anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

 

 

ALLEGATO A. [2]

(Artt. 2, 3 e 4)

 

Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali

 

AGENZIE DI VIAGGIO

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

l.r. 15/1988 (art. 18)

Ente sanzionatore: Comune

 

TURISMO

Disposizioni in materia di Ordinamento della professione di maestro di sci.

l.r. 50/1992 (art. 16)

Ente sanzionatore: Comune

 

Ordinamento della professione di guida alpina.

l.r. 41/1994 (artt. 16-20)

Ente sanzionatore: Comune

 

Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ' 'Ordinamento della professione di maestro di sci ' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina '.

l.r. 33/2001 (art. 13)

Ente sanzionatore: Comune

 

Nuova classificazione delle aziende alberghiere.

l.r. 14/1995 (art. 8)

Ente sanzionatore: Comune

 

CACCIA

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

l. 157/1992 (art.31)   l.r. 70/1996 (art. 53)

Ente sanzionatore: Provincia

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - MINERALI

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

l.r. 51/1995 (art.12)

Ente sanzionatore: Comune

 

AGRICOLTURA

Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.

l.r. 39/1980 (art. 3 bis)

Ente sanzionatore: Provincia

 

Legge di conversione n. 898/1986 (artt. 2-3) del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Ente sanzionatore: Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)

 

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (Legislazione in materia di Ortofrutta).

dlgs. 306/2002 (artt. 2-3-4)  reg. CE 1580/2007

Ente sanzionatore: CCIAA

 

Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura. Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96 commi 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8)

Ente sanzionatore Asl

 

SANITÀ

Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private.

l.r. 42/1992 (art.11)

Ente sanzionatore: Asl

 

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

l.r. 27/2009 (art.8)

Ente sanzionatore: Asl

 

ENERGIA

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

dlgs. 128/2006 (art. 18)  l.r. 44/2000  (art. 53, 1° comma, let. c))

Ente sanzionatore: Provincia

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Provincia).

l.r. 45/1989 (artt. 13-14)  l.r. 44/2000  (art. 64, 1° comma, let. a))

Ente sanzionatore: Provincia

 

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo al Comune).

l.r. 45/1989 (artt. 13-14)  l.r. 44/2000  (art. 65, 1° comma, let. a))

Ente sanzionatore:  Comune

 

VARIE

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio della piante officinali.

l. 99/1931 (artt. 4-5-8)

Ente sanzionatore: Comune

 

ALLEGATO B. [3]

(Artt. 2 e 3)

 

Ambiti di materia di competenza regionale

 

ENERGIA

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

l.r. 13/2007 (art. 20, commi 1, 2, 12 e 13)

Ente sanzionatore: Regione

 

AREE PROTETTE

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

l.r. 19/2009 (art. 55)

Ente sanzionatore: Regione

(per le violazioni accertate su aree a gestione regionale)

 

BACINI IDRICI

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

l.r. 25/2003 (art. 6)

Ente sanzionatore: Regione

 

BOSCHI E FORESTE

Gestione e promozione economica delle foreste.

l.r. 4/2009  (art. 36)

Ente sanzionatore: Regione

 

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi .

l. 353/2000 (art. 10)  l.r. 16/1994 (art. 13)

Ente sanzionatore: Regione

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Regione)

l.r. 45/1989 (artt. 13-14)  l.r. 44/2000  (art. 63, 2° comma, let. a))

Ente sanzionatore: Regione

 

CULTURA

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

(mancati depositi obbligatori)

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

l. 106/2004  (art. 7)  dpr. 252/2006

Ente sanzionatore: Regione

 

ALIMENTAZIONE

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (OGM).

dlgs. 70/2005   (artt. 2 sino al 7)

Ente sanzionatore: Regione

 

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

dlgs. 58/2004

delibera G.R. 28-13881 del 16/12/2004

Ente sanzionatore: Regione

(con riferimento ai Disciplinari di etichettatura facoltativa)

 

FITOSANITARIO

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

dlgs. 214/2005  (art. 54)

Ente sanzionatore: Regione

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

l.r. 34/2004   (art.12)

Ente sanzionatore: Regione

 

Legislazione in materia di coltivazione di cave e torbiere.

l.r. 69/1978  (artt.13-21)

Ente sanzionatore: Regione

(le sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione)

 

Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.

l.r. 30/1999 (art. 4)

Ente sanzionatore: Regione

 

AGRICOLTURA

Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura. Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96 commi 2, 3, 9, 10 e 11)

Ente sanzionatore Regione Piemonte


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 8 agosto 2023, n. 17.

[2] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 29 ottobre 2013 n. 9/R e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 23 febbraio 2021, n. 2.

[3] Allegato così modificato dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2021, n. 2.