Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 01/07/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità) |
Art. 2. (Funzioni amministrative sanzionatorie) |
Art. 3. (Disposizioni di attuazione) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24) |
Art. 7. (Norme transitorie) |
Art. 8. (Risorse finanziarie) |
§ 2.9.17 - L.R. 1 luglio 2011, n. 9. [1]
Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.
(B.U. 7 luglio 2011, n. 27)
Art. 1. (Principi e finalità)
1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorietà, sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla
Art. 2. (Funzioni amministrative sanzionatorie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.
2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.
Art. 3. (Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
b) unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
c) identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.
2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta)
1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 1, dell'articolo 47, della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della
"1 bis. La sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011.".
Art. 6. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della
"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al
Art. 7. (Norme transitorie)
1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all' allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della
3. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d'accertamento sono stati elevati prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla
6. Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all'istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.
Art. 8. (Risorse finanziarie)
1. L'attività sanzionatoria disciplinata dalla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse i cui stanziamenti regionali, previsti al comma 2 dell'articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 nell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).
2. Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1 anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
ALLEGATO A. [2]
(Artt. 2, 3 e 4)
Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali
AGENZIE DI VIAGGIO
Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.
Ente sanzionatore: Comune
TURISMO
Disposizioni in materia di Ordinamento della professione di maestro di sci.
Ente sanzionatore: Comune
Ordinamento della professione di guida alpina.
Ente sanzionatore: Comune
Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della
Ente sanzionatore: Comune
Nuova classificazione delle aziende alberghiere.
Ente sanzionatore: Comune
CACCIA
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Ente sanzionatore: Provincia
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - MINERALI
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
Ente sanzionatore: Comune
AGRICOLTURA
Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.
Ente sanzionatore: Provincia
Ente sanzionatore: Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del
Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (Legislazione in materia di Ortofrutta).
dlgs. 306/2002 (artt. 2-3-4) reg. CE 1580/2007
Ente sanzionatore: CCIAA
Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura. Capo VI della
Ente sanzionatore Asl
SANITÀ
Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private.
Ente sanzionatore: Asl
Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.
Ente sanzionatore: Asl
ENERGIA
Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della
Disposizioni normative per l'attuazione del
dlgs. 128/2006 (art. 18) l.r. 44/2000 (art. 53, 1° comma, let. c))
Ente sanzionatore: Provincia
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l'attuazione del
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Provincia).
Ente sanzionatore: Provincia
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l'attuazione del
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo al Comune).
Ente sanzionatore: Comune
VARIE
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio della piante officinali.
Ente sanzionatore: Comune
ALLEGATO B. [3]
(Artt. 2 e 3)
Ambiti di materia di competenza regionale
ENERGIA
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Ente sanzionatore: Regione
AREE PROTETTE
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
Ente sanzionatore: Regione
(per le violazioni accertate su aree a gestione regionale)
BACINI IDRICI
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.
Ente sanzionatore: Regione
BOSCHI E FORESTE
Gestione e promozione economica delle foreste.
l.r. 4/2009 (art. 36)
Ente sanzionatore: Regione
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi .
Ente sanzionatore: Regione
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l'attuazione del
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Regione)
Ente sanzionatore: Regione
CULTURA
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
(mancati depositi obbligatori)
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
Ente sanzionatore: Regione
ALIMENTAZIONE
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (OGM).
dlgs. 70/2005 (artt. 2 sino al 7)
Ente sanzionatore: Regione
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
dlgs. 58/2004
delibera G.R. 28-13881 del 16/12/2004
Ente sanzionatore: Regione
(con riferimento ai Disciplinari di etichettatura facoltativa)
FITOSANITARIO
Attuazione della
dlgs. 214/2005 (art. 54)
Ente sanzionatore: Regione
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.
l.r. 34/2004 (art.12)
Ente sanzionatore: Regione
Legislazione in materia di coltivazione di cave e torbiere.
l.r. 69/1978 (artt.13-21)
Ente sanzionatore: Regione
(le sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione)
Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.
Ente sanzionatore: Regione
AGRICOLTURA
Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura. Capo VI della
Ente sanzionatore Regione Piemonte
[1] Abrogata dall'art. 21 della
[2] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 29 ottobre 2013 n. 9/R e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[3] Allegato così modificato dall'art. 2 del