§ 4.7.6 - Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14.
Nuova classificazione delle aziende alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 alberghi
Data:24/01/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Aziende alberghiere.
Art. 2 bis.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 3.  Classificazione.
Art. 4.  Durata della classificazione.
Art. 5.  Pubblicità della classe.
Art. 6.  Tipologie alberghiere.
Art. 7.  (Denuncia di classificazione)
Art. 8.  (Sanzioni)
Art. 9.  Norme transitorie e finali.
Art. 10.  Norme abrogative e sostitutive.


§ 4.7.6 - Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14. [1]

Nuova classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 - 1° Supp. Spec.).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende alberghiere.

 

     Art. 2. Aziende alberghiere.

     1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

     2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

     a) «alberghi» quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

     b) «residenze turistico-alberghiere» quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

     3. La classificazione come albergo o come residenza turistico- alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.

 

          Art. 2 bis. (Dichiarazione di inizio attività) [2]

     1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

     2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

     3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

     4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 3. Classificazione.

     1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'Allegato A alla presente legge.

     2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.

     3. Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.

     4. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.

     5. Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.

 

     Art. 4. Durata della classificazione. [3]

     [1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio.

     2. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si determinino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede alla attribuzione di una nuova classificazione.

     3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.]

 

     Art. 5. Pubblicità della classe.

     1. E' fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.

 

     Art. 6. Tipologie alberghiere.

     1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:

     a) «motel»: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;

     b) «villaggio albergo»: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

     c) «albergo meublé o garni»: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;

     d) «albergo-dimora storica»: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;

     d bis) ''albergo diffuso": esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti [4];

     e) «albergo-centro benessere»: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.

     2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione «hotel» o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle «grand hotel» o «grande albergo».

     3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni «hotel residence», «albergo residenziale» o «aparthotel».

     4. E' vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Denuncia di classificazione) [5]

1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990.

2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente [6].

3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.

 

     Art. 8. (Sanzioni) [7]

1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

 

     Art. 9. Norme transitorie e finali.

     1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1996.

     2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'Allegato A alla presente legge.

     3. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della L.R. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre 1994, è prorogata al 31 dicembre 1995.

     4. E' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento, le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995, sempre che rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza [8].

 

     Art. 10. Norme abrogative e sostitutive.

     1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46.

 

 

Allegato A

 

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (Art. 3).

 

Il presente allegato è composto da:

- Avvertenze

- Sezione I - Standard qualitativi minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe

- Sezione II - Standard qualitativi minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, distinti per classe

 

Avvertenze

     1. Accanto ad ogni voce sono indicate le classi per le quali la caratteristica è obbligatoria.

     2. Per l'assegnazione ad una determinata classe l'azienda alberghiera deve avere tutte le caratteristiche richieste per tale classe.

     3. Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.

     Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

     4. Gli ascensori e montacarichi non sono obbligatori negli edifici esistenti dotati di rampe di accesso ai piani senza scalini. Per gli esercizi alberghieri siti in immobili esistenti e classificabili come "albergo-dimora storica" o come albergo a 2 stelle il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti [9].

     5. Per «personale addetto in via esclusiva», si intende persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

     Per «addetto» si intende la persona che è impegnata prevalentemente in un servizio, ma che può essere impegnata contemporaneamente anche in altri servizi.

     Per «servizio assicurato» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

 

Sezione I - Standard qualitativi minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe.

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva

[5]

1.01.2 assicurati 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva

[4]

1.01.3 assicurati 16/24 ore con un addetto [3]

1.01.4 assicurati 12/24 ore [1] [2]

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 portiere di notte [4]

1.02.2 addetto disponibile a chiamata [1] [2] [3]

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere [5]

1.03.2 cassetta di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte

dell'albergo per le restanti camere [4]

1.03.3 cassaforte in albergo [3]

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 24/24 ore [5]

1.04.2 assicurato 16/24 ore [4]

1.04.3 assicurato 12/24 ore [3]

1.05 Servizio di prima colazione:

1.05.1 in sala apposita o in sala ristorante [5] [4]

1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi [2] [3]

1.05.3 servizio reso nelle camere a richiesta del cliente [4] [5]

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:

1.06.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva

[5]

1.06.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto in via esclusiva

[4]

1.06.3 assicurato 12/24 ore con un addetto [3]

1.06.4 assicurato 12/24 ore [2]

1.07 Servizio di bar nei locali comuni:

1.07.1 assicurato 16/24 ore [4] [5]

1.07.2 assicurato 12/24 ore [3]

1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:

1.08.1 assicurato 16/24 ore [4] [5]

1.08.2 assicurato 12/24 ore [3]

1.09 Frigo bar in tutte le camere o unità abitative [4] [5]

(ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)

1.10 Divise per il personale [4] [5]

1.11 Lingue estere correntemente parlate:

1.11.1 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:

- 2 lingue [4] [5]

- 1 lingua [3]

1.12 Cambio biancheria:

1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente:

- tutti i giorni [4] [5]

- a giorni alterni [3]

- due volte alla settimana [2]

- una volta alla settimana [1] (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente:

- tutti i giorni [3] [4] [5]

- a giorni alterni [2]

- due volte alla settimana [1]

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) 1.13 Accessori dei locali-bagno privati:

1.13.1 saponetta [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.2 bagnoschiuma [3] [4] [5]

1.13.3 sali da bagno [5]

1.13.4 un telo da bagno per persona [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.5 un asciugamano per persona [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.6 una salvietta per persona [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.7 riserva di carta igienica [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.8 sacchetti igienici [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.9 cestino rifiuti [1] [2] [3] [4] [5]

1.13.10 asciugacapelli [4] [5]

Avvertenza: le camere senza bagno privato devono avere

accessori di cui ai punti 1.13.4 e 1.13.5

1.14 Accessori nelle camere o unità abitative:

1.14.1 documentazione sull'albergo [3] [4] [5]

1.14.2 necessario per scrivere [3] [4] [5]

1.15 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:

1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9,00

[5]

1.15.2 resa entro le 24 ore [4]

1.16 Pulizia nelle camere o unità abitative:

1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano [4] [5]

1.16.2 una volta al giorno [1] [2] [3]

1.17 Servizio parcheggio auto:

1.17.1 assicurato 24/24 ore [5]

 

2. Dotazioni, impianti e attrezzature

2.01 Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere o unità abitative:

2.01.1 il 100% [4] [5]

2.01.2 almeno 1'80% [3]

2.01.3 almeno il 60% [2]

2.02 Numero dei locali-bagno comuni (completi):

2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano [3]

2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano [2]

2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano [1]

2.03 Riscaldamento:

2.03.1 in tutto l'esercizio [1] [2] [3] [4] [5]

(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 in tutto l'esercizio [4] [5]

(l'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

2.05 Ascensore di servizio o montacarichi [5]

2.06 Ascensore per i clienti:

2.06.1 qualunque sia il numero dei piani [4] [5]

2.06.2 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) [2] [3]

2.07 Sistemazione delle camere:

2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio [1] [2] [3]

[4] [5]

2.07.2 lampade o appliques da comodino [1] [2] [3] [4] [5]

2.07.3 punto di illuminazione per leggere o scrivere [2] [3] [4]

[5]

2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza bagno [1]

[2] [3]

2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie [2] [3] [4] [5]

2.07.6 cestino rifiuti [ 1 ] [2] [3] [4] [5]

2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli [2] [3] [4] [5]

2.07.8 angolo soggiorno arredato [5]

Avvertenza: il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione

2.08 Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:

2.08.1 una sedia per letto [1] [2] [3]

2.08.2 una poltroncina per letto [4] [5]

2.09 Disponibilità di suites [5]

2.10 Televisione:

2.10.1 in tutte le camere o unità abitative [4] [5]

2.10.2 con antenna satellitare [5]

2.10.3 ad uso comune [1] [2] [3]

(obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione)

2.11 Chiamata per il personale:

2.11.1 chiamata con telefono [3] [4] [5]

2.11.2 chiamata con telefono o campanello [1] [2]

2.12 Telefono nelle camere o unità abitative:

2.12.1 abilitato alla chiamata esterno diretta [3] [4] [5]

2.13 Linee telefoniche esterne:

2.13.1 un apparecchio telefonico per uso comune [1] [2] [33 [4]

[5]

2.13.2 cabina telefonica per clienti [5]

2.13.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti [3] [4]

2.14 Telex e/o telefax [3] [4] [5]

2.15 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.15.1 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) [1]

2.15.2 sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima [2]

2.15.3 come 2.15.2, maggiorata del 20% [3]

2.15.4 come 2.15.2, maggiorata del 30% [4]

2.15.5 come 2.15.2, maggiorata del 50% [5]

2. 16 Sala ristorante:

2.16.1 in locale apposito [5]

2.16.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio [4]

2.17 Bar:

2.17.1 banco bar in area appositamente attrezzata [4] [5]

2.17.2 banco bar posto in locale comune [3]

2.17.3 attrezzatura bar posta in locale comune [2]

2.18 Sale separate:

2.18.1 sala per riunioni [5]

2.18.2 sala soggiorno e svago [4] [5]

2.19 Ingresso protetto da portico o pensilina [5]

2.20 Ingresso separato per i bagagli [5]

2.21 Locali di servizio (offices) ai piani [5]

2.22 Silenziosità:

2.22.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative [5]

2.23 Qualità e stato di conservazione:

2.23.1 qualificata in base alla classe di appartenenza

 

Sezione II - Standard qualitativi minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, distinti per classe.

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 16t24 ore con personale addetto [4]

1.01.2 assicurati 14/24 ore con personale addetto [3]

1.01.3 assicurati 12/24 ore [2]

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 addetto al servizio di notte [4]

1.02.2 addetto disponibile a chiamata [2] [3]

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassetta di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera [4]

1.03.2 servizio custodia valori [3]

1.04 Trasporto intento dei bagagli:

1.04.1 assicurato 12/24 ore [4]

1.04.2 assicurato 8/24 ore [3]

1.05 Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:

1.05.1 assicurato 14/24 ore [4]

1.05.2 assicurato 12/24 ore [3]

1.06 Divise per il personale [4]

1.07 Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:

1.07.1 - 2 lingue [4]

1.07.2 - 1 lingua [3]

1.08 Cambio biancheria da letto e da bagno: ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni [4]

- a giorni alterni [3]

- due volte alla settimana [2]

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) 1.09 Pulizia: pulizia ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni [4]

- a giorni alterni [3]

- due volte alla settimana [2]

1.10 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

[4]

 

2. Dotazioni struttura

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.01.1 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar] [2]

2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima [3] come 2.01.2, maggiorata del 10% [4]

2.02 Vani distinti per camere e soggiorno-cucina [4]

2.03 Riscaldamento:

in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(l'obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 regolabile dal cliente [4]

(l'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

2.05 Ascensore:

2.05.1 negli esercizi qualunque sia il numero dei piani [4]

2.05.2 negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) [3] [2]

2.06 Posto telefonico per clienti [2] [3] [4]

2.07 Posto auto assicurato per ciascuna unità abitativa [4]

 

3. Dotazioni minime delle unità abitative

3.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili [4]

[3] [2]

3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques [4] [3] [2]

3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto [4] [3] [2]

3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili [4]

3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno [3]

3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

[4] [3] [2]

3.02.2 frigorifero [4] [3] [2]

3.02.3 lavello con scolapiatti [4] [3] [2]

3.02.4 per ciascuna persona ospitabile [4] [3] [2]:

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiai

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.02.5 per ciascuna unità abitativa [4] [3] [2]:

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglia/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.02.6 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde)

[4]

3.02.7 tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina [4] [3]

3.03 Dotazioni bagno:

3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza [4] [3] [2]

3.03.2 saponetta [4] [3] [2]

3.03.3 telo da bagno per persona [4] [3] [2]

3.03.4 asciugamano per persona [4] [3] [2]

3.03.5 salvietta per persona [4] [3] [2]

3.03.6 carta igienica con riserva [4] [3] [2]

3.03.7 sacchetti igienici [4] [3] [2]

3.03.8 cestino rifiuti [4] [3] [2]

3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica [4] [3] [2]

3.03.10 mensola [4] [3] [2]

3.03.11 scopettino [4] [3] [2]

3.03.12 asciugacapelli [4]

3.03.13 bagnoschiuma [4] [3]

3.04 Dotazione generale delle unità abitative:

3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda [4] [3] [2]

3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

[4] [3] [2]

3.04.3 televisore a colori [4] [3]

3.04.4 antenna satellitare [4]

3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale [4] [3]

3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta [4] [3]

3.04.7 necessario per scrivere [4] [3]

 

4. Prestazione di servizi

4.01 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[4] Lettera inserita dall'art. 26 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 91.

[9] Punto così integrato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 14.