§ 5.11.22 - L.R. 6 ottobre 2003, n. 25.
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:06/10/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Regolamento di attuazione).
Art. 3.  (Catasto degli invasi).
Art. 4.  (Perizia tecnica definitiva).
Art. 5.  (Invasi di competenza regionale ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998).
Art. 6.  (Sanzioni)
Art. 7.  (Norme transitorie).
Art. 8.  (Spese di istruttoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).


§ 5.11.22 - L.R. 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.

(B.U. 9 ottobre 2003, n. 41).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi  meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del rischio connesso, attraverso il regolamento di cui all’articolo 2.

 

     Art. 2. (Regolamento di attuazione).

     1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento attuativo in merito:

     a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

     b) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all’articolo 1;

     c) alla vigilanza sui lavori di costruzione;

     d) al collaudo e all’esercizio dell’opera;

     e) alle competenze relative al catasto degli invasi di cui all’articolo 3, comma 2;

     f) alle competenze in ordine all’applicazione delle fattispecie sanzionatorie;

     g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.

 

     Art. 3. (Catasto degli invasi).

     1. Presso la struttura regionale competente è costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.

     2. I contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, nonché le modalità di accesso ai dati sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.

 

     Art. 4. (Perizia tecnica definitiva).

     1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva.

     2. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell’impianto.

 

     Art. 5. (Invasi di competenza regionale ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998).

     1. Il proprietario o il gestore dell’opera di competenza regionale ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.

 

     Art. 6. (Sanzioni)

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all’articolo 4, comma 1;

     b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all’articolo 1, senza l’autorizzazione regionale;

     c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all’articolo 1 in difformità al progetto approvato;

     d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all’articolo 1 senza rispettare le prescrizioni dettate con l’autorizzazione e durante l’esercizio.

     2. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude l’obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.

 

     Art. 7. (Norme transitorie).

     1. Sono esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, i proprietari degli invasi esistenti che hanno già ottemperato ai disposti di cui all’articolo 13, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 e di cui all’articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).

     2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 12 della l.r. 58/1995:

     a) da euro cinquecento a euro millecinquecento per coloro i quali, non avendo presentato la denuncia di cui all’articolo 12 della l.r. 58/1995, non hanno provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine indicato dall’articolo 12, comma 5, della l.r. 58/1995, come modificato dall’articolo 3 della l.r. 49/1996;

     b) da euro duecentocinquanta a euro settecentocinquanta per coloro i quali hanno presentato la denuncia di cui all’articolo 12 della l.r. 58/1995 in maniera incompleta.

     3. Le sanzioni previste al comma 2, lettera a) e all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), sono applicabili alle violazioni pregresse riferibili all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 58/1995, accertate in seguito all’entrata in vigore della presente legge.

     4. Alle violazioni previste al comma 2 si applicano, altresì, le norme previste all’articolo 6, comma 2.

 

     Art. 8. (Spese di istruttoria).

     1. Ad ogni istanza relativa alla perizia tecnica definitiva per gli invasi esistenti nonché ad ognuna di quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica pari a cento euro per l’anno in corso.

     2. Eventuali adeguamenti dell’importo previsto al comma 1 sono stabiliti successivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. I proventi delle sanzioni amministrative, stabilite dagli articoli 6 e 7, sono introitati nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dell’anno 2003, dall’Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2330.

     2. I proventi delle spese stabilite dall’articolo 8 a carico del richiedente la concessione, per l’istruttoria della relativa pratica, sono introitate, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dell’anno 2003, dall’UPB n. 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2331.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     1. A partire dall’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 2 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale);

     b) legge regionale 24 luglio 1996 n. 49 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 “Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale”. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5).