§ 1.10.73 - L.R. 28 maggio 2002, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale secondo i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:28/05/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2.      1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 12 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 14 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 21 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'articolo 26 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'articolo 29 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 12.      1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 7/1997, è inserito il seguente articolo:
Art. 14.      1. La "Tabella A" allegata alla legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:
Art. 15.      1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. L'articolo 5 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, comma 2, e 31 nonché l'allegato "Tabella B" della legge regionale n. 7/1997.


§ 1.10.73 - L.R. 28 maggio 2002, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale".

(B.U. n. 11 del 1 giugno 2002).

 

TITOLO I

MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 12 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 14 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 21 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 26 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 29 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 7/1997, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. La "Tabella A" allegata alla legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'articolo 5 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18.

     1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, comma 2, e 31 nonché l'allegato "Tabella B" della legge regionale n. 7/1997.

     2. E’ abrogato, nel testo della legge regionale n. 7/1997, ogni riferimento al Segretario generale della Giunta regionale. E’ abrogata altresì ogni disposizione concernente poteri, attribuzioni e competenze dello stesso Segretario generale.

     3. E’ abrogato, nei testi delle leggi regionali n. 7/1997 e n. 2/1999, ogni riferimento alla Sezione quale articolazione organizzativa.

     4. E’ abrogato il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2/1999.

     5. E’ abrogata ogni altra disposizione di legge regionale o di regolamento in contrasto o incompatibile con la presente legge.

     5 bis. Limitatamente agli anni 2001 e 2002, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti regionali, utilizzando interamente le relative risorse finanziarie già determinate, rispettivamente per le singole annualità, in base alle norme contrattuali vigenti nel tempo [1].

     5 ter. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è rapportato al coefficiente 100 per tutti i dirigenti e, per il personale collocato a riposo durante gli anni di riferimento, è calcolato in dodicesimi rispetto ai mesi di permanenza in servizio , tenuto conto ai fini del calcolo, dell'intera mensilità, dei periodi pari o superiori a giorni 16. Per i dirigenti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 18 della legge n. 109 del 1994, i relativi importi sono ridotti del valore economico pari al 30% del compenso percepito in base alla sopra citata legge n. 109 del 1994 [2].

     5 quater L'utilizzo del fondo , concernente la retribuzione di risultato dei dirigenti, è consentito, a decorrere dall'anno 2003, previa costituzione del Nucleo di valutazione previsto dall'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a seguito di conferimento degli obiettivi ai dirigenti e di verifica dei risultati conseguiti [3].

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 novembre 2002, n. 33.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 novembre 2002, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 novembre 2002, n. 33.