§ 1.6.8 - Legge Regionale 26 maggio 1992, n. 15.
Nuove norme per il funzionamento dell'Organo Regionale di Controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 esercizio della funzione di controllo
Data:26/05/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Composizione e durata in carica dei collegi dell'organo di controllo.
Art. 5.  Costituzione del comitato e delle sezioni di controllo.
Art. 6.  Decadenza dei componenti.
Art. 7.  Dimissione dei componenti.
Art. 8.  Reintegrazione parziale dell'organo di controllo.
Art. 9.  Sospensione dei componenti.
Art. 10.  Scioglimento e ricostituzione del comitato e delle sezioni di controllo.
Art. 11.  Funzioni del Presidente
Art. 12.  Componenti supplenti.
Art. 13.  Adunanze.
Art. 14.  Calendario delle adunanze.
Art. 15.  Strutture funzionali del comitato e delle sezioni di controllo.
Art. 16.  Verbale delle adunanze.
Art. 17. 
Art. 18.  Atti degli enti diversi dai comuni e dalle province soggetti a controllo.
Art. 19.  Responsabilità dei dirigenti.
Art. 20.  Controllo sostitutivo.
Art. 21.  Audizioni.
Art. 22.  Provvedimenti dell'organo di controllo.
Art. 23.  Modalità e termini per il controllo.
Art. 24.  Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 25.  Conservazione degli atti.
Art. 26.  Relazione annuale.
Art. 27.  Coordinamento.
Art. 28.  Archiviazione degli atti.
Art. 29.  Accesso alle informazioni e ai dati dell'organo di controllo.
Art. 30.  Rilascio di attestazioni e visti.
Art. 31.  Copia e visione degli atti.
Art. 32.  Rappresentanza in giudizio.
Art. 33.  Norme transitorie.
Art. 34.  Istituzione dell'ufficio rapporti con l'organo di controllo.
Art. 35.  Abrogazioni.
Art. 36.  Spese di funzionamento.
Art. 37.  Indennità, rimborsi e missioni.
Art. 38.  Disposizioni finanziarie.
Art. 39.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.6.8 - Legge Regionale 26 maggio 1992, n. 15. [1]

Nuove norme per il funzionamento dell'Organo Regionale di Controllo.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1992).

 

Titolo I

L'ORGANO DI CONTROLLO

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Regione Molise esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi, dei Nuclei di Industrializzazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo dei beni di uso civico, nonchè degli altri Enti Locali a tal fine indicati con legge dello Stato ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione.

     2. La Regione Molise esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti degli Enti di cui all'art. 49 dello Statuto regionale, nei modi previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.

     3. Il controllo è esercitato dall'Organo Regionale di cui al successivo art. 2.

     4. L'attività del Comitato è preordinata a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie funzioni, l'autonomia delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali [2].

 

     Art. 2. [3]

     1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto regionale e dell'art. 130 della Costituzione, è unico, ha sede nel capoluogo regionale e svolge la sua attività in forma decentrata attraverso le Sezioni provinciali competenti nei confronti degli enti locali compresi nel rispettivo ambito territoriale.

     2. Le parole "Comitato regionale e Sezioni provinciali di controllo", ovunque previste congiuntamente dalla presente legge, sono sostituite dalle parole "Sezioni provinciali".

     3. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 42 della legge n. 142/1990 e al successivo articolo 10 della presente legge

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. Composizione e durata in carica dei collegi dell'organo di controllo.

     1. I Collegi del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo sono costituiti da cinque membri effettivi, di cui quattro eletti dal Consiglio Regionale e uno designato dal Commissario di Governo, e da tre supplenti, di cui, due eletti dal Consiglio Regionale e uno designato dal Commissario di Governo aventi i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e secondo i criteri ed i principi previsti nel presente articolo. Le stesse modalità valgono anche per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del Presidente.

     2. Il Presidente della Regione richiede, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di rinnovo degli organi, le necessarie designazioni del Commissario di Governo e le proposte dei competenti ordini professionali, al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al successivo comma 4 ed al comma 1 dell'art. 5.

     3. Le terne dei nominativi devono essere comunicate al Presidente della Giunta Regionale dai competenti ordini professionali, individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle richieste di designazione. In caso di mancata designazione della terna nel termine suddetto, il Consiglio Regionale vi provvede attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.

     4. L'elezione, per il Comitato e per ogni Sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio Regionale avviene per votazioni separate per ciascun collegio e per ciascuna categoria. Per la elezione è richiesta nei primi due scrutini la maggioranza qualificata dei 7/10 dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi, nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

     5. Il Consiglio Regionale provvede alle elezioni di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla sua prima seduta.

     6. Il Comitato e le Sezioni Provinciali durano in carica quanto il Consiglio Regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di Controllo.

     7. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con la funzione di componente dell'Organo di Controllo sono stabiliti dall'art. 43 della legge n. 142/90.

 

     Art. 5. Costituzione del comitato e delle sezioni di controllo.

     1. Il Comitato Regionale e le Sezioni Provinciali di Controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da adottarsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di designazione o elezione.

     2. Lo stesso provvedimento di costituzione fissa la data dell'insediamento del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo.

     3. Nella seduta di insediamento il Comitato e le Sezioni eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti i rispettivi Presidente e Vice Presidente, scelti tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio Regionale.

     4. Qualora dopo due votazioni nessuno di tali componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto Presidente quello che nella successiva votazione avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. Le stesse modalità si applicano per l'elezione del Vice Presidente.

     5. Fino alla elezione del loro Presidente, il Comitato e le Sezioni sono presiedute dal membro elettivo non supplente più anziano di età.

 

     Art. 6. Decadenza dei componenti.

     1. Il Componente del Comitato Regionale o di una Sezione Provinciale di Controllo, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo Collegio, decade dalla carica.

     2. Comportano, altresì, decadenza, le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o da altre leggi dello Stato, nonchè il persistente inadempimento dei doveri di ufficio con nocumento del regolare funzionamento dell'Organo di Controllo.

     3. La causa di decadenza, segnalata dal Presidente del Comitato o della Sezione al Presidente della Giunta Regionale è da questi contestata all'interessato, che ha facoltà di controdedurre nei quindici giorni successivi ovvero di rimuovere le cause sopravvenute di incompatibilità o di ineleggibilità.

     4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 7. Dimissione dei componenti.

     1. Le dimissioni dei componenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo sono presentate al Presidente della Giunta Regionale tramite il Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza e per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale.

     2. Le dimissioni sono operanti dalla data della loro presentazione.

 

     Art. 8. Reintegrazione parziale dell'organo di controllo.

     1. A seguito di dimissioni, decadenza o cessazione dall'Ufficio per altra causa di uno dei componenti l'Organo di Controllo, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina salvaguardando comunque l'iniziale rappresentanza per categorie.

     2. Ai fini della sostituzione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale provvede a comunicare immediatamente la sopravvenuta vacanza al Presidente del Consiglio, per i componenti elettivi, o al Commissario di Governo, per i componenti designati.

     3. Il Consiglio Regionale provvede alla elezione del sostituto, con le maggioranze di cui all'art. 4, comma 4 nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della vacanza.

     4. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza dell'Organo di Controllo.

 

     Art. 9. Sospensione dei componenti.

     1. La contestazione al componente dell'Organo di Controllo di cui all'art. 6, comma 3, comporta la sua automatica sospensione dalle funzioni durante il procedimento di contestazione.

     2. E' sospeso, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, il componente dell'Organo di controllo sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dalla legislazione statale per gli amministratori degli Enti Locali.

 

     Art. 10. Scioglimento e ricostituzione del comitato e delle sezioni di controllo.

     1. Il Comitato e le Sezioni sono sciolti con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

 

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

     Art. 11. Funzioni del Presidente

     1. I Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo convocano il Collegio e ne regolano l'attività, predispongono l'ordine del giorno, ripartiscono tra i componenti i compiti e l'attribuzione per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo e determinano quali componenti supplenti abbiano diritto di voto ai sensi del successivo articolo 12.

     2. I Presidenti curano l'esecuzione delle decisioni adottate dai Collegi, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione e vigilano sul funzionamento degli uffici e sulla corretta esecuzione delle disposizioni da essi impartite.

     3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, o, in assenza di quest'ultimo, dal componente effettivo eletto dal Consiglio regionale più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età.

 

     Art. 12. Componenti supplenti. [5]

     1. I componenti supplenti, secondo il disposto dell'art. 42, comma 3, della legge n. 142/1990, sostituiscono, su convocazione del Presidente della Sezione, in caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi che appartengono alla stessa categoria di eletti.

 

     Art. 13. Adunanze.

     1. Le adunanze del Comitato Regionale e delle Sezioni di Controllo non sono pubbliche.

     2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui almeno due eletti dal Consiglio regionale.

     3. Le decisioni sono rese a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

     4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 14. Calendario delle adunanze.

     1. Il Comitato e le Sezioni di Controllo stabiliscono mensilmente il calendario delle proprie sedute, che devono aver luogo di norma una volta la settimana, nei giorni e nelle ore prefissati durante l'orario degli Uffici regionali, secondo un calendario mensile che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione [6].

     2. Il Comitato e le Sezioni possono essere convocate anche nei giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso telegrafico o fonografico spedito ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

     3. L'ordine del giorno degli argomenti e le pratiche da trattare nelle adunanze previste in calendario vengono depositati in Segreteria, a disposizione dei componenti l'Organo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

     4. Per le convocazioni di cui al comma 2, gli argomenti da trattare devono essere resi noti ai componenti con lo stesso mezzo usato per la convocazione; gli atti relativi sono resi disponibili in Segreteria dal momento stesso della convocazione.

 

     Art. 15. Strutture funzionali del comitato e delle sezioni di controllo.

     1. Le strutture di supporto del Comitato e delle Sezioni di Controllo sono costituite dai rispettivi Settori di Segreteria istituiti con legge regionale 29 aprile 1985, n. 14. Al Responsabile del Settore spettano le responsabilità relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, nonchè all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Collegio o dal Presidente.

     2. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte dal Responsabile del Settore di Segreteria; in caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Settore, le funzioni di Segretario del Collegio sono assolte dal Vice Segretario, scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso la struttura, inquadrati almeno nell'ottava qualifica funzionale. Il Vice Segretario è designato dal Presidente della Giunta Regionale con lo stesso decreto di cui all'art. 5, comma 1.

     3. I dipendenti regionali eletti negli Organi degli Enti di cui all'art. 3 non possono essere assegnati al Settore di Segreteria del Comitato o delle Sezioni competenti per il controllo degli atti degli Enti medesimi.

     4. Su proposta del Presidente la Giunta Regionale dispone per le sedi, le attrezzature e gli arredi necessari per il funzionamento del Comitato Regionale e delle Sezioni provinciali di Controllo [7].

 

          Art. 16. Verbale delle adunanze.

     1. Il verbale delle adunanze, redatto a cura del Segretario deve indicare i nominativi dei partecipanti alla seduta, gli argomenti trattati con i rispettivi relatori e le decisioni adottate.

     2. Ogni componente del Collegio ha facoltà di far inserire a verbale, nella stesura integrale dettata, le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

     3. Il verbale è approvato dal Collegio nella stessa seduta ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

     4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria.

     5. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spesa, copia dei provvedimenti adottati, degli atti preparatori e del verbale della seduta.

 

Titolo III

L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

 

     Art. 17. [8]

     1. L'esercizio del controllo del Comitato si svolge sulla legittimità degli atti degli enti locali con le modalità, i termini e i limiti di cui all'art. 17, commi 33 - 45 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

 

     Art. 18. Atti degli enti diversi dai comuni e dalle province soggetti a controllo.

     1. Ai fini del controllo sugli atti delle Comunità Montane, delle unioni dei Comuni e dei Consorzi tra enti locali a partecipazione comunale e provinciale si applicano le norme di cui al precedente art. 17, intendendosi sostituiti al Consiglio l'assemblea e alla Giunta il corrispondente organo esecutivo.

     2. Il controllo sugli atti dei Consorzi di Sviluppo industriale, definiti enti pubblici economici dall'art. 36 comma 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è limitato al solo controllo dei bilanci preventivi e del conto consuntivo in attesa della normativa regionale di riordino.

 

     Art. 19. Responsabilità dei dirigenti.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono estese a tutti gli enti indicati dall'art. 3, diversi da Comuni e Province, i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali.

     2. Per gli enti predetti, il parere di legittimità deve essere richiesto al funzionario cui sono assegnate, dalla legge o dal regolamento, le funzioni di direttore o coordinatore dell'ente medesimo.

 

     Art. 20. Controllo sostitutivo. [9]

 

     Art. 21. Audizioni.

     1. Il Comitato regionale e le Sezioni di Controllo hanno la facoltà, e se richiesti, l'obbligo di disporre l'audizione degli Enti interessati per ottenere chiarimenti e illustrazioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo.

     2. I rappresentanti degli Enti hanno facoltà di farsi assistere da propri dipendenti.

     3. Dell'audizione viene redatto processo verbale.

 

     Art. 22. Provvedimenti dell'organo di controllo.

     1. L'Organo di Controllo, nell'esercizio delle sue funzioni, pronuncia:

     a) ordinanza motivata di annullamento con espressa specificazione dei vizi di legittimità riscontrati;

     b) sospensiva motivata dell'atto in attesa di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

     c) dichiarazione di visto senza rilievo di vizi di legittimità.

     2. L'Organo di Controllo non può chiedere pareri tecnici agli uffici dell'amministrazione statale o regionale. I detti pareri debbono essere richiesti dagli Enti deliberanti, pena l'invalidità del provvedimento quando le leggi lo prevedano in modo tassativo.

     3. Ove pervengano all'Organo di Controllo osservazioni, esposti o reclami avverso l'atto da sottoporre a controllo, tali documenti sono allegati dal Segretario al fascicolo dell'atto da esaminare e di essi viene data notizia all'ente interessato.

     4. Non possono essere adottati provvedimenti condizionali o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

     5. Il provvedimento di cui alla lettera a) del comma 1 è definitivo.

 

     Art. 23. Modalità e termini per il controllo.

     1. Gli atti soggetti a controllo devono essere inviati in triplice esemplare autenticato al competente Organo di Controllo.

     2. Su ciascun esemplare l'ufficio di segreteria appone il timbro tondo metallico recante l'indicazione della data e ne restituisce immediatamente una copia all'Ente interessato.

     3. La decorrenza dei termini di decadenza di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17, nonchè al comma 6 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è provata dalla data di spedizione risultante dal timbro postale, o, in mancanza, dalla data di ricezione risultante dal timbro apposto ai sensi del comma 2. La decorrenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo è provata soltanto dalla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dall'Ufficio di segreteria.

     4. I provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 20 sono comunicati all'ente interessato mediante annotazione apposta in calce all'atto o riportata in apposito allegato, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario o in copia conforme dal Segretario.

     5. Quando la scadenza dei termini lo richiede, la sospensione o l'annullamento dell'atto sono immediatamente comunicati per sintesi dall'ufficio di segreteria, che provvede poi a trasmettere, nei cinque giorni successivi, i provvedimenti per esteso, nelle forme di cui al comma 4.

     6. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio richiesti dall'Organo di Controllo sono forniti sotto forma di deliberazione soltanto nel caso in cui sia necessaria la migliore esplicazione della volontà dell'Organo Collegiale che assunse la deliberazione sospesa e che dovrà assumere quella integrativa.

     7. Gli organi di controllo possono esercitare una sola volta per la stessa deliberazione la facoltà di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 22.

     8. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

 

     Art. 24. Pubblicità dei provvedimenti.

     1. I verbali di cui all'art. 16 sono pubblicati per estratto allo albo dell'Organo di Controllo, ove resteranno affissi per cinque giorni consecutivi non festivi. L'estratto dei verbali non dovrà far menzione del nominativo del relatore e delle eventuali dichiarazioni di voto.

     2. Il Comitato Regionale e le Sezioni Provinciali di Controllo trasmettono quindicinalmente al Presidente della Giunta Regionale copia degli estratti dei verbali di cui al comma 1, nonchè copia integrale delle ordinanze di annullamento di cui alla lettera a) - comma 1 dell'art. 20.

     3. Una seconda copia delle predette ordinanze viene quindicinalmente trasmessa al Settore Informazione, Stampa e Pubbliche Relazioni della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 25. Conservazione degli atti.

     1. Gli atti sottoposti a controllo sono conservati negli archivi del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per la durata minima di anni tre, salvo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

Titolo IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI

 

     Art. 26. Relazione annuale.

     1. I Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

     2. La relazione deve essere approvata dal rispettivo Collegio e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni dei componenti dissenzienti.

     3. La relazione, oltre al numero delle sedute del Collegio ed alle informazioni e ai dati eventualmente richiesti dal Presidente della Giunta Regionale, deve specificatamente indicare, per categoria degli enti controllati:

     a) il numero degli atti ricevuti;

     b) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal Collegio e divenuti esecutivi per decorrenza dei termini di legge;

     c) il numero degli atti annullati, con l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;

     d) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

     e) il numero degli atti pervenuti per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;

     f) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;

     g) le eventuali difficoltà interpretative della legislazione vigente, riscontrate in sede di controllo.

     4. La relazione deve inoltre contenere le valutazioni del Collegio in ordine all'adeguatezza della sede e delle attrezzature, alla dotazione del personale e alla funzionalità degli uffici, nonchè le eventuali proposte per migliorare l'esercizio delle funzioni di controllo.

     5. Per consentire al Consiglio Regionale di esaminare ed eventualmente dibattere i risultati dell'attività del controllo, il Presidente della Giunta Regionale trasmette al Presidente del Consiglio Regionale la relazione di cui ai commi precedenti, corredata delle sue eventuali osservazioni e proposte.

 

     Art. 27. Coordinamento.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con i Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo, promuove le necessarie azioni di coordinamento dell'Organo Regionale di Controllo.

     2. A tale scopo il Presidente della Giunta Regionale convoca, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta ne sia richiesto da uno dei Presidenti del Comitato o delle Sezioni, riunioni plenarie di tutti i componenti dell'Organo Regionale di Controllo:

     a) per esaminare le relazioni di cui all'art. 25 in ordine all'attività svolta;

     b) per concertare comuni orientamenti interpretativi ai fini del superamento delle difficoltà di cui all'art. 25. comma 3, lettera g;

     c) per assicurare unitarietà di indirizzo nell'attività di controllo;

     d) per eliminare eventuali disformità nelle procedure del controllo.

     3. Per l'esame di specifici argomenti connessi all'esercizio delle funzioni di controllo, il Presidente della Giunta Regionale può convocare riunioni ristrette dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato e delle Sezioni, d'iniziativa o a richiesta di uno di essi.

     4. Alle sedute plenarie o ristrette partecipano con diritto di parola i Segretari del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo e il Responsabile del Settore Amministrazione Locale. Il più giovane dei Segretari presenti redige il verbale delle riunioni.

     5. Spetta alla Giunta Regionale, in riferimento agli argomenti trattati in tali sedute, il compito di diramare note esplicative e di prevalente orientamento.

     6. Il Presidente della Giunta Regionale può organizzare conferenze nell'esercizio del controllo con la partecipazione degli enti locali e dell'Organo di Controllo.

     7. Per risolvere e rispondere a quesiti in ordine alla applicazione pratica delle norme e, in genere, per agevolare la tempestività, la qualità e l'economicità della azione amministrativa degli enti locali, il Comitato promuove l'organizzazione, d'intesa con la Giunta, di servizi di consulenza [10].

 

     Art. 28. Archiviazione degli atti.

     1. All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

     2. Gli atti di cui al comma 1, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali si provvede alla loro archiviazione, in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 29. Accesso alle informazioni e ai dati dell'organo di controllo.

     1. I cittadini possono chiedere informazioni e dati sui procedimenti e gli atti presso il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni Provinciali all'apposito sportello informativo istituito a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 12 settembre 1991.

     2. A norma dell'art. 9 dello Statuto e 103 del Regolamento interno del Consiglio regionale ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'organo di controllo notizie e dati; può altresì prendere visione dei documenti e dei verbali relativi ad atti per i quali il controllo è già stato esperito.

 

     Art. 30. Rilascio di attestazioni e visti.

     1. La Sezione è tenuta al rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta e visti solo nei casi previsti dalla legge.

 

     Art. 31. Copia e visione degli atti.

     1. Chiunque abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute.

     2. La visione può avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta; il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformità alle norme vigenti in materia.

 

     Art. 32. Rappresentanza in giudizio.

     1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta in giudizio la Regione nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'Organo di Controllo.

     2. Il Presidente del Comitato o della Sezione il cui provvedimento sia stato impugnato, trasmette al Presidente della Giunta Regionale gli atti relativi al provvedimento medesimo, unitamente al parere del collegio sull'opportunità di costituirsi in giudizio.

     3. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale. sentito il parere del Consiglio regionale.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 33. Norme transitorie.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 3, ove modificative delle attribuzioni previste dalla normativa precedente, e quelle di cui agli artt. 17 e 18 della presente legge, si applicano nei confronti delle deliberazioni adottate dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art. 4, comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Istituzione dell'ufficio rapporti con l'organo di controllo.

     1. Per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, connessi all'applicazione della presente legge, è istituito l'Ufficio Rapporti con l'Organo di Controllo nell'ambito del Settore Amministrazione Locale, entro i limiti dei posti previsti dalla pianta organica della Regione.

 

     Art. 35. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 7 agosto 1972, n. 11;

     b) la legge regionale 5 novembre 1976, n. 32;

     c) la legge regionale 1 febbraio 1979, n. 5.

     2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 36. Spese di funzionamento.

     1. Le spese di funzionamento dell'Organo di Controllo sono a carico della Regione Molise, che provvede al pagamento e al controllo relativi tramite il Settore Amministrazione Locale.

 

     Art. 37. Indennità, rimborsi e missioni.

     1. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta, nei limiti di 52 sedute l'anno, un'indennità di presenza nella misura di:

     Presidente: Lire 200.000

     Vice-Presidente: Lire 160.000

     Componenti effettivi e supplenti: Lire 130.000

     Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale in relazione all'aumento percentuale dell'inflazione verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT [11]

     2. Ai Presidenti e ai Componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Provinciali si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi e alle aspettative.

     3. Ai Presidenti e ai componenti residenti o domiciliati in Comuni diversi da quelli in cui ha sede il Comitato o le Sezioni, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, ovvero un'indennità pari a un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se il trasporto è effettuato con mezzo proprio. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è rilasciata dal Presidente del Collegio di appartenenza e, per questi, dal Vice Presidente del Collegio medesimo.

     4. Ai Presidenti e ai componenti che si rechino fuori regione per la partecipazione a convegni o incontri riguardanti le funzioni e l'attività dell'Organo di Controllo, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale vigente per i dipendenti regionali della massima qualifica funzionale.

     5. Le missioni di cui al comma precedente, sono effettuate previa autorizzazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente.

     6. Il Presidente ed il Vice-Presidente degli organi di controllo, se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo, se dipendenti privati sono collocati in aspettativa non retribuita.

     7. In caso di scioglimento di una Sezione. la funzione di controllo è esercitata dal Comitato di Controllo fino all'insediamento del nuovo organo. Se lo scioglimento riguarda il Comitato le relative funzioni sono esercitate dalla Sezione avente sede nel Capoluogo di Regione.

 

     Art. 38. Disposizioni finanziarie.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 1991.

     2. La copertura finanziaria per gli esercizi successivi sarà determinata con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 39. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[3] Gli originari articoli 2 e 3 sono stati sostituiti dall'attuale art. 2 per effetto dell'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n.42.

[4] Gli originari articoli 2 e 3 sono stati sostituiti dall'attuale art. 2 per effetto dell'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n.42.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1992, n. 16.

[8] Gli originari articoli 17 e 20 sono stati sostituiti dall'attuale art. 17 per effetto dell'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[9] Gli originari articoli 17 e 20 sono stati sostituiti dall'attuale art. 17 per effetto dell'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[10] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.

[11] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 40 e nell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 42.