§ 1.15.11 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 14.
Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:12/04/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica art. 8 legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24.
Art. 2.  Modifica all'art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.
Art. 3.  Procedure per i provvedimenti in materia di trasporti.
Art. 4.  Interpretazione autentica art. 1 legge regionale n. 10/75.
Art. 5.  Attribuzioni dei dirigenti regionali.
Art. 6.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 1.15.11 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 14.

Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 1995).

 

Art. 1. Interpretazione autentica art. 8 legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24.

     1. [1]

 

     Art. 2. Modifica all'art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

     1. [2]

     2. [3]

     3. [4]

 

     Art. 3. Procedure per i provvedimenti in materia di trasporti.

     1. A modifica di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, al rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede con atto a firma del Responsabile del Settore Trasporti previa istruttoria dell'Ufficio competente.

 

     Art. 4. Interpretazione autentica art. 1 legge regionale n. 10/75.

     1. Tra le opere pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 così come integrato dalla legge regionale del 27 gennaio 1986, n. 4 si intendono comprese le opere di interesse o utilizzo pubblico anche se realizzate da Enti diversi da quelli pubblici.

 

     Art. 5. Attribuzioni dei dirigenti regionali.

     1. I provvedimenti di cui al 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 sono adottati dai Responsabili dei Settori competenti per materia o in mancanza di questi dal Coordinatore dell'Assessorato competente.

 

     Art. 6. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con la presente legge.

     2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Aggiunge un paragrafo al punto c) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 1° dicembre 1989 n. 24.

[2] Integra il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[3] Inserisce il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[4] Inserisce un comma al termine dell'art. 10 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.