§ 3.9.18 - Legge Regionale 23 maggio 1980, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19: "Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:23/05/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 recante "Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale" sono apportate le modifiche e le integrazioni previste dalla [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.9.18 - Legge Regionale 23 maggio 1980, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19: "Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale".

(B.U. n. 11 del 31 maggio 1890).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 recante "Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale" sono apportate le modifiche e le integrazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Aveva sostituito i punti a) e b) del 1° comma dell'art. 3 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19, è stato a sua volta sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.

[2] Sostituisce il punto 2) del 1° comma dell'art. 9 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[3] Modifica il punto 10), 10° comma dell'art. 10 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[4] Aggiunge un comma, tra il 1° e il 2°, all'art. 11 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[5] Modifica l'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[6] Sostituisce il punto a), 1° comma dell'art. 14 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[7] Sostituisce il primo comma dell'art. 18 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[8] Modifica il 3° comma dell'art. 19 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[9] Inserisce, al Titolo IV - Norme transitorie e finali - dopo l'art. 24, l'art. 24 bis.