§ 3.9.24 - Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 12.
Norme transitorie per l'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale a parziale modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:26/04/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Le norme di cui alla presente legge sono finalizzate all'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche ed avranno validità sino al riordino generale della materia.
Art. 2. 
Art. 3.      1.
Art. 4. 
Art. 5.      1. - 4.
Art. 6.      1. Le perizie suppletive redatte per l'utilizzo delle somme comprese come imprevisti nei quadri di spesa dei progetti esecutivi approvati, nonché delle somme conseguenti ai ribassi d'asta, sono [...]
Art. 7.      1. Tutte le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità delle opere, di occupazione d'urgenza e di libero accesso, [...]
Art. 8.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono sospese tutte le procedure d'appalto in corso per le quali non sia ancora stato pubblicato il relativo bando di gara, se non conformi ai [...]
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.9.24 - Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 12.

Norme transitorie per l'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale a parziale modifica della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 10 del 3 aprile 1993).

 

Art. 1.

     1. Le norme di cui alla presente legge sono finalizzate all'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche ed avranno validità sino al riordino generale della materia.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. [2]

     2. I progetti di importo superiore a 500 milioni di lire sono approvati in via definitiva previa contestuale presentazione da parte del progettista di polizza assicurativa o di garanzia fidejussoria bancaria o polizza cauzionale, con diritto di rivalsa da parte dello stesso nei casi di accertata mancanza di responsabilità da parte del progettista incaricato. La polizza o la garanzia, la cui copertura è stabilita in misura pari al 20% dell'importo di progetto, deve coprire i danni conseguenti agli errori progettuali sia tecnici che giuridici e quelli derivanti dalla non corrispondenza delle previsioni progettuali allo stato e dalla consistenza dei luoghi.

     3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. - 4. [5]

     5. La tabella "A" - percentuali per la determinazione del compenso per le spese generali - prevista dalla legge regionale 14 luglio 1979 n. 19, è soppressa.

 

     Art. 6.

     1. Le perizie suppletive redatte per l'utilizzo delle somme comprese come imprevisti nei quadri di spesa dei progetti esecutivi approvati, nonché delle somme conseguenti ai ribassi d'asta, sono disposte dall'Ingegnere Capo o in mancanza di questi dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ed approvate dagli Enti stessi, a condizione che i lavori inseriti nelle perizie stesse siano fedelmente stralciati da progetti generali, anche di massima, già approvati.

     Non sono consentite perizie che prevedano applicazione di nuovi prezzi.

 

     Art. 7.

     1. Tutte le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità delle opere, di occupazione d'urgenza e di libero accesso, esercitate dalla Regione ai sensi della legge 25 giugno 1965 n. 2359, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, della legge 3 gennaio 1978 n. 1, della legge 29 luglio 1980 n. 385, del decreto - legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate alle Province nel cui ambito territoriale è prevista la localizzazione delle opere. Gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale sono adottati dal Presidente della Provincia.

     2. Restano di competenza della Regione le opere ricadenti in territorio interprovinciale e quelle gestite direttamente dalla Regione.

     3. Nella fase di avvio dell'esercizio delle funzioni delegate dal comma 1, la Regione, a mezzo di proprio personale, assicura agli Enti delegati l'assistenza necessaria.

 

     Art. 8.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono sospese tutte le procedure d'appalto in corso per le quali non sia ancora stato pubblicato il relativo bando di gara, se non conformi ai principi indicati all'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Modifica il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Sostituisce il primo comma dell'art. 3 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19, già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 1980, n. 20 e dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.

[3] Sostituisce il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[4] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[5] Modificano l'art. 15 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.