§ 3.3.19 - L.R. 20 ottobre 2004, n. 23.
Realizzazione e gestione delle aree naturali protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:20/10/2004
Numero:23


Sommario
Art. 1 . Oggetto e finalità.
Art. 2 . Classificazione delle aree naturali.
Art. 3 . Consulta tecnica.
Art. 4 . Programma triennale sulle aree protette.
Art. 5 . Norme transitorie di salvaguardia.
Art. 6 . Attività agricole.
Art. 7 . Conferenza per l'istituzione di un parco naturale regionale.
Art. 8 . Istituzione dei parchi naturali regionali.
Art. 9 . Organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali.
Art. 10 . Personale.
Art. 11 . Statuto.
Art. 12 . Strumenti di attuazione.
Art. 13 . Piano del Parco.
Art. 14 . Regolamento.
Art. 15 . Piano pluriennale di promozione economica e sociale.
Art. 16 . Nulla-osta.
Art. 17 . Aree contigue.
Art. 18 . Riserve naturali.
Art. 19 . Monumenti naturali.
Art. 20 . Controlli e commissariamento.
Art. 21 . Vigilanza e sorveglianza.
Art. 22 . Poteri dell'ente di gestione dell'area naturale protetta.
Art. 23 . Sanzioni.
Art. 24 . Tabellazione.
Art. 25 . Recupero e detenzione di esemplari di fauna.
Art. 26 . Indennizzi e risarcimento per i danni economici.
Art. 27 . Riduzione in pristino.
Art. 28 . Scelte educative.
Art. 29 . Risorse finanziarie.
Art. 30 . Patrimonio.
Art. 31 . Misure di incentivazione.
Art. 32 . Promozione turistica.
Art. 33 . Norma finanziaria.
Art. 34 . Norma finale.
Art. 35 . Entrata in vigore.


§ 3.3.19 - L.R. 20 ottobre 2004, n. 23.

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette.

(B.U. 30 ottobre 2004, n. 22).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione Molise, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 394/1991, detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire la conservazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico, e di promuovere, contestualmente, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in accordo con la conservazione e l'utilizzazione razionale e durevole delle risorse naturali, nonché delle attività ricreative e sociali, della ricerca scientifica, dell'educazione e della divulgazione ambientale.

     2. L'istituzione delle aree naturali protette realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale e concorre alla programmazione regionale.

     3. L'istituzione e la gestione delle aree naturali protette hanno inoltre lo scopo di preservare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali svolte in osservanza delle buone pratiche agricole (NB.P.A.).

     4. Nella individuazione, tutela e gestione delle aree naturali la Regione Molise agisce con la partecipazione di Province, Comuni, Comunità montane ed altri enti locali, ai sensi della legge G dicembre 1991, n. 394, e degli artt. 71 e 72 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni.

     5. La Regione Molise, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico-ambientale nonché della ricchezza di biodiversità che caratterizzano la catena appenninica, opera per la realizzazione di un sistema di aree protette interconnesso ed interdipendente, al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa.

 

     Art. 2. Classificazione delle aree naturali.

     1. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico ambientale, che costituiscono, nell'ambito regionale o interregionale, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

     2. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, che contengono od ospitano una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

     3. I monumenti naturali sono territori di limitata estensione aventi interesse paesistico o naturalistico, come micro-ambienti, esemplari vetusti di piante, associazioni vegetali di particolare interesse, fenomeni naturali, formazioni geologiche di rilievo e simili.

 

     Art. 3. Consulta tecnica.

     1. È istituita presso l'assessorato regionale all'Ambiente la Consulta tecnica per le aree naturali protette (di seguito denominata: "Consulta"), quale organismo di consultazione e di supporto tecnico-scientifico in materia di protezione della natura.

     2. La Consulta, presieduta dall'Assessore all'Ambiente o da un dirigente Suo delegato, composta prevalentemente da esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia naturalistico-ambientale, è nominata dal Presidente della Giunta regionale in esito alle seguenti designazioni da inviarsi entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso Presidente:

     a) tre componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale operanti sul territorio regionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) due componenti designati dall'Università degli Studi del Molise, dì cui uno in rappresentanza del Parco Tecnologico del Molise, esperti rispettivamente in discipline forestali, agronomiche, territoriali ed economiche;

     c) due componenti designati, rispettivamente, dalle amministrazioni provinciali di Campobasso ed isernia;

     d) un componente designato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici, artistici, archeologici, ambientali e storici esperto in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;

     e) un componente designato dal coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

     f) uno zoologo specializzato in gestione della fauna, designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica;

     g) due componenti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale operanti nella regione;

     h) un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative della regione e riconosciuta a livello nazionale;

     i) un rappresentante delle associazioni dei pescatori sportivi maggiormente rappresentative della regione.

     I direttori dei parchi naturali regionali ed i responsabili delle risorse naturali sono componenti di diritto della Consulta.

     3. I componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

     4. Decorsi i termini fissati per le designazioni, il Presidente della Giunta regionale può validamente costituire la Consulta anche in presenza della metà più uno delle designazioni.

     5. La Consulta è costituita, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale ne convocala prima riunione; ha sede presso l'assessorato regionale all'Ambiente e le funzioni istruttorie e di segreteria sono affidate al servizio competente per materia.

     6. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale per l'attuazione delta presente legge e per l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano e delle normative comunitarie in materia chi protezione della natura. Formula proposte:

     a) sul programma triennale di cui all'art. 4;

     b) sulle iniziative di turismo sociale e privato che potrebbero avere un particolare impatto sugli ecosistemi delle aree protette;

     c) sugli interventi di rimboschimento e forestazione all'interno delle aree protette;

     d) sugli strumenti di pianificazione, di gestione, di assetto naturalistico, di sviluppo economico e sociale predisposti per le aree protette;

     e) sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991 riguardante i prelievi e gli abbattimenti faunistici all'interno delle aree protette.

     Esprime tutti gli altri pareri ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla presente legge.

I pareri di cui al presente comma vengono espressi entro 90 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione può procedere prescindendo dal parere stesso.

     7. La Consulta presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta, al Consiglio regionale ed alle Amministrazioni provinciali una relazione sull'attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale e sul grado di attuazione della normativa regionale relativa alla protezione della natura, avanzando proposte in merito.

     8. Il componente della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dai Presidente della Giunta regionale che contestualmente provvede alla sostituzione con le stesse modalità della nomina.

     9. La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

     10. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta competono il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [1].

 

     Art. 4. Programma triennale sulle aree protette.

     1. Il programma triennale sulle aree protette provvede ad individuare le aree protette istituite o da istituire nonché le risorse necessarie al loro funzionamento. In particolare il programma:

     a) individua i territori nei quali si prevede l'istituzione, nel periodo di riferimento, di aree naturali protette, motivandone la perimetrazione provvisoria e la tipologia di gestione [2];

     b) propone la ripartizione, per ciascun anno finanziario, delle risorse disponibili tra le aree protette istituite o da istituire, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento, nonché ai finanziamenti da destinare ai piani pluriennali economico-sociali;

     c) quantifica l'ammontare, complessivo nel triennio, dei contributi necessari per particolari progetti di formazione, educazione, recupero, restauro e valorizzazione ambientale e per specifiche azioni di tutela e recupero di presidi agroalimentari, nonché la salvaguardia di specie animali d'allevamento in via di estinzione;

     d) determina gli indirizzi per l'attuazione dei programmi da parte dei soggetti destinatari dei contributi, disciplinandone le procedure.

     2. Ai finì dell'approvazione del programma triennale, si procede a norma dei successivi commi.

     3. Le Province provvedono, entro 60 giorni dall'insediamento della Consulta, ad indicare, anche sotto forma di stralcio del piano territoriale di coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i territori nei quali sia opportuno istituire aree naturali protette.

     4. Entro centottanta giorni dal suo insediamento la Consulta, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni pubbliche, dalle associazioni culturali, venatorie e naturalistiche e dalle categorie professionali interessate, propone alla Giunta regionale le aree da sottoporre a tutela che non superino la percentuale del 20% dell'intero territorio molisano da suddividersi in parti uguali per le finalità della presente legge e per quelle previste dalla legge regionale n. 19/1993. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta di cui al precedente art. 3 e sentita la Conferenza per le autonomie locali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999 e successive modificazioni, elabora ed eventualmente integra il documento e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

     5. Il documento approvato viene modificato, aggiornato e reiterato almeno ogni tre anni; allo stesso è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

 

     Art. 5. Norme transitorie di salvaguardia.

     1. Entro i confini dei parchi e delle riserve naturali, dalla loro istituzione e fino all'entrata in vigore dei relativi piani del parco e regolamenti valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Nello stesso arco di tempo di cui al comma 1 sono vietati:

     a) la trasformazione delle costruzioni esistenti con l'esclusione di quanto previsto dai Piani regolatori generali, dai Programmi di fabbricazione per i centri urbani o dalle perimetrazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

     b) la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade, installazione di funivie ed impianti di risalita;

     c) la modificazione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed idrobiologici; sono consentiti tuttavia interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

     d) la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici previo parere della Consulta [3];

     e) l'asportazione, anche parziale, o il drenaggio di formazioni minerarie o fossilifere;

     f) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

     g) la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, con esclusione dei mezzi agricoli e dei mezzi degli addetti alle attività agro-silvo-pastorali, dei mezzi di servizio del personale addetto alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità e del personale addetto o autorizzato alla sorveglianza;

     h) l'installazione di cartelli e di manufatti pubblicitari, al di fuori dei centri abitati, fatta salva la segnaletica stradale, sentieristica ed aziendale.

     4. La raccolta dei prodotti del sottobosco, flora spontanea, funghi e tartufi è consentita nell'ambito delle previsioni contenute nella normativa regionale vigente.

     5. Le attività agricole si esercitano nelle forme con cui tali attività sono al momento praticate, salva la possibilità di adeguare le strutture aziendali esistenti a disposizione e le norme tecniche riguardanti il miglioramento igienico e funzionale. Sono altresì ammessi la realizzazione di piani di miglioramento aziendale predisposti in adesione a programmi di politica agricola ed ambientale comunitaria e rientranti nelle politiche del Piano Operativo Regionale. Piani di bonifica, trasformazione o miglioramento fondiari, nonché piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, predisposti da Enti, Consorzi ed organizzazioni pubbliche e private, possono essere realizzati purché non in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, previo parere della Consulta.

     6. L'esecuzione di nuove costruzioni, la manutenzione straordinaria ed il ripristino dei fabbricati esistenti al di fuori dei centri urbani è di regola vietata. Tale attività può essere eccezionalmente autorizzata previo nulla-osta del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     7. Contestualmente all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 31.

     8. Nelle more della costituzione, laddove previsto, dei corpi di sorveglianza degli enti gestori, la vigilanza sul rispetto delle norme di salvaguardia è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie venatorie, zoofile ed ambientali volontarie riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

     9. In caso di necessità ed urgenza, tali norme transitorie potranno essere applicate, su richiesta motivata della Consulta e con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su qualsiasi porzione di territorio regionale e avranno la durata di un anno. Decorso tale termine le misure di salvaguardia perdono efficacia se non vengono adottati i provvedimenti definitivi di cui al camma 1.

     10. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può consentire deroghe alle suddette misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

     11. Le misure di salvaguardia divengono inefficaci se nel termine di due anni non sia stato approvato il piano del parco ed il regolamento di cui all'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 6. Attività agricole.

     1. Le attività rurali ecocompatibili e quelle agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette così come la salvaguardia del paesaggio rurale rientra le priorità di tutela.

     2. Per consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive delle aree protette, i piani di cui agli artt. 13 e 15, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area, devono favorire:

     a) le colture e gli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione delle aree protette e la loro eventuale trasformazione;

     b) la gestione dei pascoli e dei boschi;

     c) le attività agrituristiche, cinofile ed equestri;

     d) il mantenimento, il miglioramento e l'adeguamento della rete stradale ad esclusivo servizio delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

     e) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

     f) l'accorpamento dei terreni laddove siano eccessivamente frammentati onde garantirne una ottimale gestione;

     g) la promozione dei prodotti tipici e di qualità;

     h) la promozione del turismo ambientale e culturale compatibile;

     i) lo sviluppo delle attività di acquicoltura compatibili;

     j) la creazione di "aree rifugio" quali siepi, boschetti, maceri e filari alberati, dove sia garantita la sopravvivenza di specie di fauna e flora selvatiche;

     k) la messa in atto di misure volte ad impedire ogni effetto negativo nell'introduzione di biotecnologie-

     3. Al fine di qualificare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali all'interno delle aree protette, gli enti gestori di aree protette regionali sottopongono al Consiglio regionale, previo accordo con allevatori, coltivatori e conduttori dei terreni, programmi pluriennali che prevedono interventi per rendere compatibili le attività stesse con la tutela dell'ambiente ed interventi per sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica.

     4. La Giunta regionale provvede ad assegnare prioritariamente per le iniziative di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti a tal fine da leggi nazionali, regionali o regolamenti comunitari di settore concernente aiuti agli investimenti agricoli.

     5. 1 programmi di cui al presente articolo vengono finanziati nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 15.

     6. Sono altresì e comunque da considerare finalità perseguite ai sensi del presente articolo quelle contenute nell'art. 7 della legge n. 394/1991.

 

     Art. 7. Conferenza per l'istituzione di un parco naturale regionale.

     1. Ogni qualvolta la Regione progetta o riceve proposta in merito all'istituzione di un parco naturale regionale, il Presidente della Giunta regionale indice, entro 90 giorni, una apposita conferenza, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 394/1991, cui partecipano i sindaci dei Comuni, nonché un rappresentante dell'A.R.P.A. Molise designato dal direttore generale, i presidenti delle Province e delle Comunità montane dei territori interessati ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole presenti sul territorio.

     2. La conferenza predispone un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area [4].

     3. Il documento d'indirizzo deve essere approvato dalla conferenza entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso tale termine, la Giunta provvede prescindendo dal documento stesso.

 

     Art. 8. Istituzione dei parchi naturali regionali.

     1. Al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione istituisce i parchi naturali regionali utilizzando in particolare i propri demani e patrimoni forestali nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, quelli delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici. L'istituzione avviene in conformità ai principi enunciati dalla presente legge e della legge n. 394/1991, e successive modificazioni, e tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7.

     2. I parchi naturali regionali sono istituiti, tenuto conto del parere della Consulta, con legge regionale.

     3. L'istituzione può essere proposta:

     a) congiuntamente dalla Provincia, dalla Comunità montana e dai Comuni in essa ricadenti;

     b) dalla consulta nell'esercizio dell'attività propositiva di cui al precedente articolo 3;

     c) da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei comuni rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.

     4. La legge istitutiva, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7, delle indicazioni del programma triennale di cui all'art. 4 e della disciplina dettata dalla presente legge, definisce tra l'altro:

     a) perimetro dell'area protetta su cartografia in scala 1:25.000;

     b) organo di gestione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;

     c) principi per l'elaborazione del piano del Parco di cui all'art. 13;

     d) principi per l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 14;

     e) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;

     f) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

     5. Nel caso di istituzione di un parco nazionale sul territorio di un'area protetta regionale o provinciale, l'organo di gestione dell'area decade con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

 

     Art. 9. Organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali.

     1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi naturali regionali:

     a) il Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti i presidenti delle Province stesse;

     b) il Consiglio direttivo, composto da 7 membri, di cui tre designati dalla Comunità del parco, due su designazione delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, ai sensi della legge n. 349/1986, ed uno in rappresentanza delle associazioni professionali agricole aventi rilevanza nazionale, un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentate a livello regionale e riconosciute. Le relative designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale;

     c) la Comunità del parco, costituita dai presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane, i cui territori sono compresi almeno in parte nel parco;

     d) il Collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta regionale, composto da tre membri, di cui due di nomina regionale scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, ed uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro.

     2. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     3. La Comunità del parco è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva del parco.

     4. Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica cinque anni.

     5. In caso di inadempienze da parte dei soggetti preposti alle designazioni, il Consiglio direttivo può essere validamente costituito anche in presenza della maggioranza assoluta delle designazioni previste.

 

     Art. 10. Personale.

     1. L'ente di gestione dell'area protetta può avvalersi sia di personale proprio che di:

     a) personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;

     b) personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la vigente normativa;

     c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti per il settore agricolo-forestale, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

     2. Il direttore è il responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa del parco. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni. Cura l'ordinaria amministrazione, dirige i servizi, le attività promozionali e svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal regolamento, dallo statuto o da specifiche deleghe del Consiglio.

     3. Il direttore del parco deve essere in possesso di diploma di laurea ed aver maturato esperienze e titoli nel campo naturalistico-ambientale nonché nella gestione e tutela delle aree protette e, più in generale, delle risorse naturali. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo a seguito di pubblica selezione secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore; il suo rapporto è regolato da un contratto di diritto privato stipulato per cinque anni, eventualmente rinnovabile.

 

     Art. 11. Statuto.

     1. Lo statuto dell'Ente Parco ne definisce e disciplina le finalità e l'ordinamento amministrativo indicando, in particolare:

     a) la sede legale;

     b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;

     c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo dell'ente;

     d) le norme di organizzazione e di gestione dell'area naturale protetta;

     e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

     2. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il Consiglio direttivo redige una proposta di statuto che viene trasmessa, per i pareri di competenza, alla Comunità del parco ed alla consulta, che si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i pareri si intendono resi positivamente.

     3. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. Strumenti di attuazione.

     1. Ogni parco naturale regionale deve dotarsi dei seguenti strumenti:

     a) piano del parco;

     b) regolamento;

     c) piano pluriennale di promozione economico-sociale.

 

     Art. 13. Piano del Parco.

     1. Ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali, l'ente provvede alla redazione ed all'adozione del piano del Parco, in conformità ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge n. 394/ 1991 ed agli indirizzi della legge istitutiva.

     2. Il piano viene predisposto, con la collaborazione del servizio regionale competente, entro 12 mesi dalla costituzione dell'ente.

     3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore del piano sono svolte, in. ogni caso, da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

     4. Il piano, acquisito il parere della consulta e degli enti locali territorialmente interessati, è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e depositato presso la Regione e le Province. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni scritte. Su queste ultime l'ente di gestione si esprime, adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

     5. Fino ad eventuale diversa disciplina stabilita con la legge regionale di cui al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni, il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

     6. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali, urbanistici, forestali ed ogni altro strumento di pianificazione. Costituisce inoltre strumento di indirizzo per le scelte da effettuare nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

     7. Il piano è soggetto a verifica, ed eventualmente aggiornato, con identica modalità, almeno ogni 5 anni.

     8. Il piano del Parco formula le linee generali dell'assetto territoriale dell'area ed individua, mediante la suddivisione in zone, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni consentite.

 

     Art. 14. Regolamento.

     1. Contestualmente all'adozione del piano del Parco, e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco adotta il regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il regolamento disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali consentite all'interno dell'area protetta, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e stabilisce altresì le modalità con cui possono essere realizzati interventi edilizi sulla base di uno studio delle tipologie tradizionali del territorio e nel rispetto di esse.

     2. Il regolamento acquista efficacia 90 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     3. Le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

 

     Art. 15. Piano pluriennale di promozione economica e sociale.

     1. Nel rispetto delle finalità dell'area protetta, delle prescrizioni stabilite dal piano del Parco e dal regolamento, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno delle aree protette, e la tutela dei valori naturali, storici ed ambientali.

     2. A tal fine. entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità del parco adotta, con le modalità di cui all'art, 11/bis della legge n. 394/1991, un piano pluriennale economico e sociale per promuovere iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, mediante la realizzazione di attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti.

     3. Il piano pluriennale è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione dopo aver acquisito il parere della consulta ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     4. In particolare, il piano può prevedere la destinazione di idonee risorse finanziarie per la concessione di sovvenzioni a privati o ad Enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto della tutela dell'area, lo sviluppo del turismo, dell'agriturismo e delle attività locali connesse. Il piano deve prevedere, altresì, iniziative di promozione e sostegno dell'economia locale con particolare riguardo all'artigianato, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti tradizionali agroalimentari.

     5. Per le finalità di cui al comma 4, l'Ente di gestione del parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

 

     Art. 16. Nulla-osta.

     1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'ente Parco ed autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Il nulla-osta verifica la conformità tra le norme in vigore sul territorio del Parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla-osta si intende rilasciato.

     3. Per la restante disciplina si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

          Art. 17. Aree contigue.

     1. La Regione, di concerto con gli Enti gestori dei parchi, sentiti gli enti locali interessati, istituisce, solo per i parchi nazionali, le Aree contigue ai parchi stessi individuando, per esse, le opportune misure di tutela dell'ambiente funzionali alla conservazione dei valori delle Aree protette medesime.

     2. Ai fini della gestione venatoria, dette aree si configurano come speciali Ambiti Territoriali di caccia anche in deroga ai limiti di superficie stabiliti dell'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

     3. All'interno di tali speciali ATC - Aree contigue, il rapporto cacciatore/ettari di territorio, rappresentato dall'indice di densità venatoria, è di 1/40 e l'esercizio della caccia è riservato prioritariamente ai cacciatori:

     - nati in un comune compreso nell'area contigua;

     - residenti da almeno cinque anni in un comune compreso nell'area contigua;

     - figli di residenti da almeno cinque anni in un comune compreso nell'area contigua;

     - coniugati con residenti da almeno cinque anni in uno dei comuni dell'area contigua e che conservino la residenza nell'area medesima;

     - ai proprietari, da almeno cinque anni, di appezzamenti di terreno ricadenti nell'Area contigua medesima aventi una superficie minima di un ettaro.

     4. La gestione della fauna selvatica in tali aree è affidata ad un Comitato di gestione composto da:

     a) 1 dipendente della Regione;

     b) 1 rappresentante per ciascuno dei comuni dell'area contigua, scelto tra persone con conoscenza del territorio ed esperienza in materia di gestione venatoria, faunistica e tutela dell'ambiente;

     c) 1 dipendente dall'ufficio caccia delle Province competenti per territorio;

     d) 1 rappresentante designato dalle associazioni agricole;

     e) 1 rappresentante dell'ente gestore del parco interessato;

     f) 1 rappresentante delle associazioni venatorie più rappresentative nella provincia dove ricade l'area.

     5. Il Comitato di gestione di cui al precedente comma è costituito, entro 60 giorni dall'istituzione dell'Area contigua, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti interessati, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Il Comitato è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta e i rispettivi membri possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente e un vice Presidente. Ha sede presso la competente Amministrazione provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio con qualifica funzionale appartenente alla categoria "D". Nel caso di aree protette di carattere interprovinciale, per Amministrazione competente s'intende quella in cui ricade la maggior parte del territorio protetto. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal Comitato stesso entro 4 mesi dal suo insediamento. Per quanto concerne i compiti degli speciali ATC - Aree contigue si rinvia all'art. 21 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, eccetto i commi 3 e 4.

     6. Gli enti di gestione dei parchi, per particolari esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico degli stessi, possono disporre, per particolari specie di animali, restrizioni riguardanti modalità e tempi di caccia da valere negli speciali ATC - Aree contigue.

     7. La Regione, d'intesa con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, sentiti gli enti locali interessati, istituisce l'Area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, ricadente in territorio molisano, sulla base dei seguenti principi;

     - disciplina dell'attività venatoria secondo le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

     - divieto di apertura di nuove cave, di ampliamento di quelle esistenti nonché di proroga delle autorizzazioni in scadenza;

     - individuazione ed eliminazione di eventuali detrattori ambientali.

     Ulteriori eventuali misure a tutela dell'ambiente sono individuate, ove ritenuto opportuno, dalla Regione d'intesa con l'Ente Parco e sentiti gli Enti locali interessati.

 

     Art. 18. Riserve naturali.

     1. Le riserve naturali sono individuate nel programma triennale di cui all'art. 4 e sono istituite dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità montane interessate e la Consulta. Eventuali riserve che insistano sul territorio di due Province sono istituite previa intesa e gestite secondo criteri unitari per l'intera arca delimitata.

     2. La proposta di istituzione delle riserve naturali può essere richiesta dalla Provincia o dalla Comunità montana o dai Comuni ricadenti, anche parzialmente, nell'area interessata, nonché da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei comuni rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.

     3. L'atto della Regione che istituisce la riserva naturale deve definire:

     a) la perimetrazione dell'area su cartografia in scala 1:10.000 [5];

     b) eventuali norme transitorie di salvaguardia;

     c) le modalità di gestione;

     d) le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del regolamento e degli strumenti di pianificazione e di programmazione;

     e) le attività esercitabili;

     g) le risorse assegnate per la gestione ordinaria;

     h) le direttive per la valorizzazione e l'eventuale adeguamento delle norme urbanistiche.

     4. L'atto istitutivo può affidare la gestione:

     a) alla stessa Provincia in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 267/2000;

     b) agli enti di gestione dei parchi già istituiti;

     c) ad aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

     5. Il soggetto gestore invia annualmente entro il 30 giugno alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta in applicazione della presente legge ed in attuazione del programma triennale di cui all'art. 4.

 

     Art. 19. Monumenti naturali.

     1. La Regione, per le finalità di cui all'art. i e per garantire una più ampia azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale, può istituire e tutelare i monumenti naturali di cui al comma 3 dell'art. 2.

     2. I monumenti naturali vengono sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione e tutela. Il vincolo è apposto con decreto dei Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, previo parere della Consulta.

     3. Il decreto, con le indicazioni dei vincoli e le modalità di tutela ed eventuale ripristino, è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. I proprietari possono porre opposizione al decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla notifica.

     4. Il servizio regionale competente redige ed aggiorna un 'inventario regionale dei monumenti naturali"contenente:

     a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;

     b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario;

     c) il tipo e le modalità degli interventi necessari (previo consenso dei proprietari dei beni tutelati) ad assicurare la buona conservazione.

     5. Per la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni sottoposti a vincolo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per i siti di importanza comunitaria, la disciplina di attuazione della normativa comunitaria.

 

     Art. 20. Controlli e commissariamento.

     1. L'ente di gestione del Parco invia entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, per le successive determinazioni da parte del Consiglio, una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nell'area protetta, nonché lo stato della spesa.

     2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti di gestione, previa diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario "ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni assunti.

     3. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione, sentita la Commissione consiliare competente, per gravi inadempienze nell'attuazione dei piani programmatici approvati di cui all'art. 4 ed all'art. 15, per gravi irregolarità nella gestione, in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento, ovvero per attività che compromettano il buon funzionamento dell'ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.

     4. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

 

     Art. 21. Vigilanza e sorveglianza.

     1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza.

     2. La Regione esercita, altresì, attraverso le strutture competenti, la necessaria azione di indirizzo e di coordinamento, nonché di promozione nei confronti degli organi di gestione delle aree protette.

     3. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti dalle aree protette è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonché a personale di vigilanza appositamente individuato dagli enti di gestione cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. La vigilanza può essere altresì affidata al Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 22. Poteri dell'ente di gestione dell'area naturale protetta.

     1. Ai legali rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette disciplinate dalla presente legge sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991.

 

     Art. 23. Sanzioni.

     1. Fatte salve le violazioni di carattere penale, alle violazioni delle norme di cui alla presente legge e di quelle emanate dagli enti di gestione delle aree protette si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991.

     2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono destinate agli enti gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura per lo sviluppo dell'area protetta.

 

     Art. 24. Tabellazione.

     1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'ente di gestione con apposite tabelle da apporre, lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza minima di circa 100 metri e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

 

     Art. 25. Recupero e detenzione di esemplari di fauna.

     1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, ovvero alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti.

 

     Art. 26. Indennizzi e risarcimento per i danni economici.

     1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, alle colture agricole all'interno delle aree protette e delle aree contigue sono erogati, entro 90 giorni dal verificarsi del danno, secondo le procedure e le norme di cui alla legge regionale 6 febbraio 1983, n. 6, e successive modifiche.

     2. In caso di inadempimento di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale nomina il commissario ad acta per provvedere in merito.

 

     Art. 27. Riduzione in pristino.

     1. Qualora venga esercitata una attività non prevista o in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

     2. In caso di inottemperanza, entro il termine stabilito, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese.

 

          Art. 28. Scelte educative.

     1. Gli enti di gestione delle aree protette riservano particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche e culturali per la promozione dell'educazione ambientale.

 

     Art. 29. Risorse finanziarie.

     1. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;

     b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato ed i contributi straordinari della Regione;

     c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni liberali in denaro;

     d) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'ente;

     g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;

     h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

     i) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 23;

     j) ogni altri provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

     2. La Regione partecipa alle spese correnti e di investimento occorrenti per la gestione dell'area molisana del Parco Nazionale d'Abruzzo sulla base di apposito programma presentato dall'ente di gestione del parco stesso e previo accordo con le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio.

 

     Art. 30. Patrimonio.

     1. Gli enti di gestione dei parco regionale sono dotati di un proprio patrimonio, che può essere formato attraverso:

     a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;

     b) trasferimento dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali;

     c) ogni altro titolo nell'ambito delle attività dell'Ente tese al conseguimento dei fini istitutivi.

 

     Art. 31. Misure di incentivazione.

     1. Ai Comuni ed alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette nazionali e regionali, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991.

 

     Art. 32. Promozione turistica.

     1. Le aziende e gli Enti di promozione turistica, in relazione alle attività connesse alla promozione delle aree protette, su richiesta degli Enti di gestione possono realizzare direttamente o contribuire all'istituzione di servizi e centri di informazione e divulgazione ubicati nelle aree protette.

 

     Art. 33. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in 300.000 Euro, per l'esercizio finanziario 2004, si provvede, in fase di assestamento del bilancio regionale, mediante incremento della U.P.B. 401.

     2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi regionali di approvazione del bilancio.

 

          Art. 34. Norma finale.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 17.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 17.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 17.

[5] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 17.