§ 3.2.2 - Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 24.
Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 pianificazione territoriale
Data:01/12/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  La pianificazione territoriale paesistico - ambientale.
Art. 3.  Oggetto.
Art. 4.  Contenuti.
Art. 5.  Modalità della tutela e della valorizzazione.
Art. 6.      1. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta sono costituiti da:
Art. 7.  Procedimento di formazione ed approvazione.
Art. 8.  Efficacia.
Art. 9.  Attuazione.
Art. 10.  Studio di compatibilità.
Art. 11.  Piani paesistici esecutivi di ambito.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.2.2 - Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 24.

Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1989).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. In conformità ai principi ed obiettivi dello Statuto regionale, il processo di pianificazione del territorio regionale è volto all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio con le trasformazioni di uso produttivo ed insediativo connesse agli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione.

     2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione procede alla formazione del Piano territoriale paesistico - ambientale regionale, il quale rappresenta la carta fondamentale della trasformabilità antropica del territorio.

 

     Art. 2. La pianificazione territoriale paesistico - ambientale.

     1. Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-

     ambientali di area vasta formati per iniziativa della Regione in riferimento a singole parti del territorio regionale.

     2. I primi Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta comunque comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.

Capo II

PIANI TERRITORIALI PAESISTICO AMBIENTALI

DI AREA VASTA

 

     Art. 3. Oggetto.

     1. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso.

     2. Gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono in modo interrelato alla definizione dei suddetti caratteri, e che dunque sono meritevoli di tutela, riguardano comunque uno o più dei seguenti tematismi:

     a) elementi di interesse naturalistico (fisico, biologico);

     b) elementi di interesse archeologico;

     c) elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico);

     d) elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali;

     e) elementi ed ambiti di interesse percettivo;

     f) elementi a pericolosità geologica.

 

     Art. 4. Contenuti.

     1. I piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno i seguenti contenuti:

     a) individuazione - descrittiva e cartografica secondo specifici tematismi - degli elementi di cui all'articolo 2, esplicitandone i caratteri costitutivi;

     b) valutazione - in riferimento ad un'articolazione dei valori secondo criteri tematici e/o d'insieme - degli elementi individuati;

     c) definizione delle diverse modalità della tutela e della valorizzazione, in relazione ai caratteri costitutivi degli elementi, al loro valore ed in riferimento a categorie di uso antropico;

     d) individuazione di casi e situazione di degrado e di alterazione e dei relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e di valorizzazione;

     e) formulazione di prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

     f) individuazione degli eventuali scostamenti tra prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore nonchè gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del Piano.

 

     Art. 5. Modalità della tutela e della valorizzazione.

     1. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme nonchè in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.

     2. Le modalità di tutela e di valorizzazione prevedono:

     a) conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi e degli insiemi con l'eventuale introduzione di nuovi usi compatibili;

     b) eventuale trasformazione fisica e d'uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva, in sede di formazione dello strumento urbanistico attraverso lo specifico studio di compatibilità di cui all'articolo 10;

     c) trasformazione fisica e d'uso condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione. Tale modalità, esclusa quella delle prescrizioni progettuali, è l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee "A", "B", "C", "D" e "F" di cui al D. M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V., per la cui attuazione siano stati già approvati o non siano prescritti piani particolareggiati e sempre che non interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale [1].

     3. Qualora, in presenza di istanze di trasformazione d'uso antropico motivate dalla fruizione di valori paesistico - ambientali, si renda necessario un più approfondito esame delle condizioni di compatibilità di dette trasformazioni, i Piani perimetrano appositi ambiti di progettazione per i quali dettano, tramite schede, indirizzi e prescrizioni di progettazione e prevedono il rinvio ai Piani paesistici esecutivi di cui all'articolo 11.

 

     Art. 6.

     1. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta sono costituiti da:

     a) relazione generale che motiva e sintetizza le scelte dei Piani;

     b) tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi-in rapporto non inferiore a 1:25.000 - volte all'individuazione, localizzazione e valutazione degli elementi di cui all'articolo 2;

     c) tavole di progetto - in rapporto non inferiore a 1:25.000- contenenti:

     1) indicazioni del grado di trasformabilità paesistico ambientale del territorio e delle modalità di tutela e valorizzazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4;

     2) individuazione degli ambiti di progettazione di cui all'articolo 5;

     3) individuazione degli interventi di recupero e di ripristino di cui alla lettera d) dell'articolo 4;

     d) schede di progettazione relative agli ambiti di progettazione di cui alla lettera c) del presente articolo;

     e) eventuali schede e/o elaborati grafici relativi agli scostamenti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 con eventuali indicazioni di indirizzo o progettuali finalizzate a soluzioni compatibili;

     f) norme tecniche comunque riferite a:

     1) individuazione, descrizione e valutazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale;

     2) applicazione a detti elementi delle modalità di tutela e valorizzazione;

     3) interventi prioritari di recupero e di ripristino;

     4) prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia.

Capo III

FORMAZIONE, APPROVAZIONE ED EFFICACIA

DEI PIANI PAESISTICO - AMBIENTALI DI AREA VASTA

 

     Art. 7. Procedimento di formazione ed approvazione.

     1. La Giunta Regionale predispone i progetti dei Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta avvalendosi di:

     a) uffici regionali;

     b) tecnici e personale delle amministrazioni locali interessate;

     c) tecnici liberi professionisti esperti nei settori.

     2. I progetti dei Piani sono adottati anche singolarmente dalla Giunta Regionale che ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione consiliare. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale e nei giornali quotidiani a maggiore diffusione locale.

     3. I progetti dei Piani adottati sono trasmessi ai Comuni territorialmente interessati che, previo avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedendo entro 5 giorni dal ricevimento degli atti a depositarli in pubblica visione nelle singole segreterie comunali per un periodo di 90 giorni durante i quali chiunque può prendere visione. Tale periodo è ridotto da 90 a 20 giorni qualora l'adozione riguardi la variante di Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta già approvato dal Consiglio Regionale [1]a.

     4. Nel periodo di deposito i proprietari interessati o gli altri aventi titolo possono presentare opposizione e, chiunque, osservazioni di pubblico interesse. Entro tale periodo, inoltre, possono pervenire eventuali pareri di amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, di Enti Territoriali ed Associazioni interessate [2].

     5. Ciascun Comune entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei progetti dei Piani, con deliberazione Consiliare si esprime in merito alle opposizioni e/o osservazioni pervenute e formula contestualmente il proprio parere. Il termine di 180 giorni è ridotto a 60 giorni qualora si tratti di variante di Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta già approvato dal Consiglio Regionale. Trascorso inutilmente il termine fissato dal presente comma il Comune provvede comunque a trasmettere gli atti con le modalità di cui al successivo comma 6 per consentire la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta. Il Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica dovrà comunque esprimersi sia su eventuali osservazioni, sia sull'eventuale parere espresso dal Consiglio Comunale, anche se formulati dopo la scadenza dei termini e sempre che le osservazioni o le determinazioni pervengano alla Regione in tempo utile e comunque prima dell'adozione del provvedimento della Giunta Regionale previsto dal successivo comma 7 [2]a.

     6. La deliberazione di cui al comma 5, unitamente al registro delle opposizioni e/o osservazioni pervenute entro e fuori i termini previsti, è trasmessa alla Regione entro e non oltre 5 giorni dall'esecutività della deliberazione medesima.

     7. I progetti dei piani, sulla scorta dei pareri, delle opposizioni e/o osservazioni di cui ai precedenti commi, previa istruttoria dei competenti uffici, su proposta della Giunta sono approvati anche singolarmente dal Consiglio Regionale che, se necessario, può apportarvi modifiche anche sostanziali.

     8. La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva è pubblicata, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso anche su giornali quotidiani a maggiore diffusione locale.

     9. Una copia dei Piani, compresi i relativi allegati tecnici e grafici, è depositato presso ogni comune territorialmente interessato in permanente e libera visione.

     10. Le procedure di approvazione dei Piani di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 8. Efficacia.

     1. I contenuti dei Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta relativi alla lettera a) dell'articolo 4 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

     2. Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale; tutte le trasformazioni fisiche e d'uso previste dai Piani urbanistici e da Piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere compatibili con le prescrizioni dei Piani.

     3. Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione dei progetti dei Piani da parte della Giunta Regionale e fino all'approvazione definitiva dei Piani medesimi da parte del Consiglio Regionale, è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle vigenti leggi in materia urbanistica [3].

     4. I Piani conservano la propria efficacia a tempo indeterminato. Di norma sono sottoposti a revisione ogni dieci anni.

Capo IV

ATTUAZIONE

 

     Art. 9. Attuazione.

     1. La verifica positiva di conformità alle prescrizioni dei Piani paesistico - ambientali di area vasta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939.

     2. Le prescrizioni dei Piani relative alle modalità di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5 si applicano direttamente; quelle relative alla lettera b) del medesimo articolo comportano il ricorso allo studio di compatibilità di cui all'articolo 10.

     3. Nelle aree interessate dai Piani paesistici esecutivi d'ambito di cui all'articolo 11, nelle more di formazione dei Piani stessi si applicano direttamente le prescrizioni relative alle modalità di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5 e sono sospese, a salvaguardia, quelle relative alla modalità di cui alla lettera b) del medesimo articolo 5.

     4. La Giunta Regionale può proporre varianti ai Piani, anche su segnalazione degli enti locali interessati, quando nuove circostanze conoscitive o nuovi eventi naturali determinano evidenti incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e valutativo dei Piani, ovvero nel caso che le previsioni dei Piani risultano inattuabili o inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio.

 

     Art. 10. Studio di compatibilità.

     1. Nel caso di applicazione della modalità di tutela e valorizzazione che comporta la verifica di ammissibilità, quest'ultima viene effettuata in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico, attraverso la predisposizione - da parte del soggetto proponente la trasformazione - di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi per i quali è prescritta la verifica.

     2. Ai fini dell'ammissibilità, tali studi, redatti da figure professionali specialistiche, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e di valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

     3. Tali studi riguardano, secondo i casi:

     a) pericolosità - rischio geologico;

     b) aspetti naturalistici;

     c) aspetti archeologici;

     d) aspetti urbanistici;

     e) aspetti architettonici;

     f) aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;

     g) aspetti percettivi.

     4. In particolare gli studi consistono in:

     a) descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;

     b) illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto all'incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dai Piani territoriali paesistico - ambientale di area vasta;

     c) alternative di localizzazione;

     d) misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

     5. L'Assessore competente emana eventuali direttive tecniche specifiche al riguardo.

 

     Art. 11. Piani paesistici esecutivi di ambito.

     1. La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani paesistici, esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta.

     2. I Piani paesistici esecutivi di ambito sono adottati dalla Giunta Regionale e pubblicati presso i comuni, le comunità montane e gli enti interessati per 30 giorni consecutivi.

     3. Nei successivi 30 giorni gli enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi.

     4. Successivamente la Giunta Regionale controdeduce alle opposizioni pervenute entro i termini e, sentita la competente Commissione consiliare approva i piani, anche singolarmente, e i relativi decreti del Presidente della Giunta Regionale vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. L'approvazione dei Piani ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi dei privati, relativamente alle aree la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione degli interventi previsti.

     6. I Piani esecutivi di ambito hanno validità di 10 anni.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. Le opere pubbliche approvate alla data di adozione dei Piani di cui all'articolo 2, ovvero comprese in programmi regionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 anche in deroga alle disposizioni dei Piani medesimi.

     2. Analogamente è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data. In tali casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a particolari prescrizioni esecutive. Dette prescrizioni sono contenute nei Piani per i casi di cui alla lettera f) dell'articolo 4, o sono accertate, per analogia, in sede di rilascio dell'autorizzazione in tutti gli altri casi. Sempre in detta sede esse sono integrabili quando se ne ravvisa la motivata necessità.

     3. Nel caso in cui dette prescrizioni comportano, in riferimento a trasformazioni previste da strumenti urbanistici in vigore, il ricorso alla verifica di ammissibilità di cui alla lettera b) dell'articolo 5, le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle suddette trasformazioni sono sospese. Solo in caso di esito positivo dello studio di compatibilità di cui all'articolo 10 le citate previsioni possono essere confermate con eventuali modifiche.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. L'onere relativo alla stesura del Piano paesistico-ambientale regionale per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio - di cui all'art. 1 del Capo I della presente legge - graverà sul capitolo n. 6400 del bilancio 1989. Per gli esercizi futuri alla copertura degli oneri si provvederà con la stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[1]1a Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1992, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 22 settembre 1999, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1992, n. 12.

[2]2a Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1992, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 22 settembre 1999, n. 31.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedere l'art. 1 della L.R. 30 giugno 1994, n. 8.