§ 2.1.72 - L.R. 4 marzo 2005, n. 8.
Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:04/03/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1 . Finalità.
Art. 2 . Periodi e modalità di bruciatura.
Art. 3 . Operazioni di imballaggio, di trinciatura e di interramento.
Art. 4 . Misure di aiuto.
Art. 5 . Condizioni di accesso.
Art. 6 . Vigilanza.
Art. 7 . Sanzioni.
Art. 8 . Disposizioni finanziarie.
Art. 9 . Abrogazioni.


§ 2.1.72 - L.R. 4 marzo 2005, n. 8.

Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 6).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, nell'ottica di tutelare le risorse regionali ambientali, forestali, faunistiche e paesaggistiche, di difendere la biodiversità, di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi e di conservare la fertilità dei suoli agro-forestali, disciplina i modi ed i criteri mediante i quali è possibile eliminare i residui delle coltivazioni cerealicole e non nell'ambito del territorio della Regione Molise. Tali metodologie sono parte integrante delle disposizioni previste come "buona pratica agricola" (BPA).

     2. In attuazione delle disposizioni di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge definisce gli impegni applicabili a livello territoriale così come previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2004: "Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune".

 

     Art. 2. Periodi e modalità di bruciatura.

     1. In tutto il territorio della regione, dal 1° giugno al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie. È inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile [1].

     2. Il periodo previsto al comma 1 può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale anche su richiesta dei sindaci.

     3. In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004: "Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune", con decreto del Presidente della Giunta regionale è definito l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del citato decreto.

     4. Con successivi decreti, il Presidente della Giunta regionale può procedere, se necessario, all'integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente alla declinazione di dettaglio di casistiche particolari non precedentemente incluse, ma che non comportano l'introduzione di nuove deroghe.

     5. I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e successivamente interrati con le lavorazioni. Tali adempimenti possono essere derogati per le aziende che rientrano nelle eccezioni previste dal decreto del presidente della Giunta regionale di cui al precedente comma 3.

     6. Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei Comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima. La comunicazione deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo [2].

     7. La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali, dei residui di potatura o di decespugliamenti, deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive [3].

     8. Le stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati.

     9. L'operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di:

     a) due persone sino a 5 ettari;

     b) tre persone sino a 10 ettari;

     c) cinque persone sino a 20 ettari;

     d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.

     10. Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la possibilità di fuga, la bruciatura dei residui in pieno campo va eseguita partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.

     10-bis. Al fine di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi, i proprietari, nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a colture graminacee, leguminose e foraggere, al termine della raccolta, sono obbligati ad effettuare una precesa o capezzagna o fascia parafuoco lungo il confine del proprio fondo, immediatamente dopo la trebbiatura [4].

 

     Art. 3. Operazioni di imballaggio, di trinciatura e di interramento.

     1. Le imprese che esercitano attività di mietitrebbiatura, in conto proprio o conto terzi, hanno l'obbligo di dotarsi di macchine imballatrici e trinciatrici per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 dell'articolo 2.

     2. La prevista dotazione delle attrezzature non deve comportare alcun aggravio delle tariffe a carico dei coltivatori per l'attività di mietitrebbiatura. Le prestazioni accessorie saranno regolate da normali tariffe.

 

     Art. 4. Misure di aiuto.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto definisce:

     a) le modalità di concessione, alle imprese esercenti la mietitrebbiatura, di un contributo in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o per l'ammodernamento di macchine e di attrezzature imballatrici e trinciatrici, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 "de minimis"; nel caso di aziende agricole si applicheranno le disposizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui all'articolo 5;

     b) le modalità di verifica nei confronti degli operatori agricoli del rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.

     2. I contributi sono rivolti:

     a) alle imprese esercenti l'attività di mietitrebbiatura;

     b) alle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell'attività agricola attraverso la prestazione di servizi di mietitrebbiatura.

 

     Art. 5. Condizioni di accesso.

     1. In generale, il sostegno agli investimenti è concesso unicamente alle aziende agricole che:

     a) dimostrino redditività nelle operazioni di trinciatura e di interramento o di conferimento;

     b) rispettino i requisiti minimi in materia di igiene e di benessere degli animali;

     c) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate.

Le suddette condizioni devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.

     2. Alla fine di assicurare la coerenza degli investimenti devono essere verificate le seguenti condizioni:

     a) la domanda e gli sbocchi di mercato;

     b) la compatibilità con le misure previste dalle OCM dei cereali.

     3. I criteri di applicazione sono definiti in dettaglio nel complemento di programmazione del Programma O-perativo Regionale (POR) del Molise.

     4. L'aliquota massima ammissibile è del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone. Il massimale di investimento ammissibile di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è quello riportato nel complemento di programmazione del POR del Molise.

 

     Art. 6. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale del Corpo forestale dello Stato ed agli organi di polizia provinciale, urbana e rurale.

 

     Art. 7. Sanzioni. [5]

     1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:

a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade, le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;

c) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'articolo 2;

d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, non rispettando le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 o non provvedendo ad effettuare la comunicazione al Comando dei Vigili urbani.

La dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorità che effettua il controllo comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00;

e) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 2;

f) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non rispetta le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 2;

g) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi effettua infrazioni alla presente legge non diversamente sanzionate.

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio 2005 in euro 500.000, 00, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa, nell'ambito della U.P.B. 230, dello stato di previsione del bilancio regionale.

     2. La Giunta regionale con proprio atto determina i criteri per la programmazione finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, stabilisce le modalità per la rimodulazione delle economie derivanti dall'applicazione delle misure di aiuto ed aggiorna le disposizioni di cui all'articolo 5 in conformità alla normativa comunitaria.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la legge regionale 30 luglio 1998, n. 8, recante: "Norme in materia di eliminazione delle stoppie"e tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2008, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2008, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2008, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2008, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2008, n. 17.