§ 3.3.23 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 48.
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:06/12/2005
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  Definizione di albero monumentale
Art. 3.  (Elenco regionale degli alberi monumentali).
Art. 4.  Valorizzazione e tutela
Art. 5.  Sanzioni
Art. 6.  Sostituzione degli esemplari abbattuti
Art. 7.  (Concorso per le scuole).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 8 bis.  Norma di rinvio
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.23 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 48.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

 

     Art. 2. Definizione di albero monumentale [1]

     1. Nel territorio della regione Molise sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

 

     Art. 3. (Elenco regionale degli alberi monumentali). [2]

     1. La Regione effettua la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redige l'elenco regionale e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato, secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con D.M. 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

 

     Art. 4. Valorizzazione e tutela [3]

     1. La Regione e i Comuni promuovono iniziative di valorizzazione degli alberi monumentali al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela e per migliorarne il contesto circostante.

     2. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali.

     3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno due volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.

     4. Il vincolo di cui al comma 3 permane anche in caso di abbattimento dell'albero monumentale.

     5. I Comuni e gli uffici regionali competenti in materia di servizi forestali vigilano sull'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 5. Sanzioni [4]

     1. Per i casi di abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

 

     Art. 6. Sostituzione degli esemplari abbattuti [5]

     1. In caso di abbattimento i Comuni provvedono alla sostituzione dell'albero monumentale con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

 

     Art. 7. (Concorso per le scuole).

     1. Per incrementare la conoscenza e l'amore per gli alberi è istituito il premio regionale "La storia del Molise attraverso gli alberi" aperto alle scuole di ogni ordine e grado.

     2. Una commissione formata da un rappresentante dell'Università del Molise, dai Dirigenti Scolastici delle province di Campobasso ed Isernia, dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, dall'Assessore all'agricoltura e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, di anno in anno, stabilisce il tema del premio e la modalità della partecipazione.

     3. Per ogni ciclo scolastico, (scuole materne, scuole medie e scuole superiori) saranno messi a disposizione vari premi. Per l'Università, per ogni anno accademico, sarà premiata con una Borsa di Studio una tesi di laurea attinente il tema del concorso.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante legge di bilancio.

 

     Art. 8 bis. Norma di rinvio [6]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e il decreto ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Molise.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2015, n. 6.