§ 2.1.56 – L.R. 21 febbraio 2000, n. 11.
Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:21/02/2000
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Abilitazione alla raccolta e permesso annuale).
Art. 3.  (Rilascio del tesserino e Commissioni provinciali).
Art. 4.  (Modalità di raccolta).
Art. 5.  (Limiti alla raccolta).
Art. 6.  (Divieti alla raccolta).
Art. 7.  (Agevolazioni).
Art. 8.  (Raccolta ai fini economici).
Art. 9.  (Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico).
Art. 10.  (Permessi speciali).
Art. 11.  (Ispettorati Micologici).
Art. 12.  (Funzioni dell'Ispettorato Micologico).
Art. 13.  (Attestato di Micologo).
Art. 14.  (Commercializzazione).
Art. 15.  (Commercializzazione dei funghi secchi e conservati).
Art. 16.  (Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati).
Art. 17.  (Certificazione sanitaria).
Art. 18.      1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie [...]
Art. 19.  (Sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Istituzione ispettorati micologici).
Art. 21.  (Direttive della Giunta regionale).
Art. 22.  (Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti).
Art. 23.  (Regolamento di attuazione).
Art. 24.  (Norma abrogativa).
Art. 25.  (Finalizzazione delle entrate).
Art. 26.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 27.      1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise


§ 2.1.56 – L.R. 21 febbraio 2000, n. 11. [1]

Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993.

(B.U. n. 5 del 1 marzo 2000).

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e seguente regolamento del 14 luglio 1995, n. 376, al fine di:

     a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurando la conservazione degli habitat di crescita;

     b) agevolare i soggetti residenti nella Regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;

     c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei ricercatori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

 

     Art. 2. (Abilitazione alla raccolta e permesso annuale). [2]

     1. La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare abilitazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto.

     2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione.

     3. L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalle Province, cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

     4. Per i non residenti è riconosciuta valida l'abilitazione alla raccolta dei funghi ed il relativo tesserino, comunque denominato, rilasciato nella regione di residenza.

     5. Le Province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneità, anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di Euro 25,00 per i residenti e di Euro 50,00 per i non residenti, da versarsi sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise– Servizio Tesoreria – Campobasso, appositamente istituito [3].

     6. La validità annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre dalla data del rilascio.

 

     Art. 3. (Rilascio del tesserino e Commissioni provinciali). [4]

     1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 3 dell'articolo 2, è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il 16° anno di età, previo esame da sostenersi innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale.

     2. La Commissione provinciale è composta da:

     a) almeno tre esperti del settore, di cui due designa-ti dagli Ispettorati mitologici ed uno dalle associazioni micologiche della Regione Molise, costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile;

     b) un dirigente dell'Amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;

     c) un dirigente del Servizio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, competente nella materia.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione provinciale. [5]

     3. Il tesserino di idoneità:

     a) è personale e non cedibile;

     b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;

     c) ha validità quinquennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

     4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

     5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

     6. Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso, appositamente istituito [6].

     6 bis. Ai componenti la Commissione estranei all'Amministrazione regionale e Provinciale spetta il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1° marzo 1985 [7].

 

     Art. 4. (Modalità di raccolta).

     1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

     a) è consentita dall'alba al tramonto;

     b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

     c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

     d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli Ispettorati Micologici.

     2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta a ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

     3. E' obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

 

     Art. 5. (Limiti alla raccolta).

     1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).

     2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie, e di un massimo di cinque esemplari per tutte le altre specie.

     3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

     4. E' consentita la raccolta ai minori di 14 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

 

     Art. 6. (Divieti alla raccolta).

     1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

     2. La raccolta inoltre è vietata laddove il proprietario del fondo, o i proprietari dei boschi la interdicano mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto [8].

     3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali [9].

     4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

     a) nelle riserve naturali integrali [10];

     b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione [11];

     c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali [12];

     d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati [13].

     5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

     a) Boletus ediffis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;

     b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro di cappello inferiore a cm. 2;

     c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro di cappello inferiore a cm. 2;

     d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.

     6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

 

     Art. 7. (Agevolazioni). [14]

     1. Per i titolari di pensioni sociali e i disoccupati di lunga durata, il permesso annuale di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2, è gratuito.

     2. Per i soci di cooperative agricolo-forestali riconosciute dalla Regione Molise, il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 2, è ridotto del 50%.

 

     Art. 8. (Raccolta ai fini economici).

     1. I coltivatori diretti e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati possono essere autorizzati dai Comuni a riservarsi la raccolta dei funghi epigel in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti ai margini dei propri fondi e previa presentazione di un progetto silvocolturale che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.

     2. Nei fondi con esposizione di cartelli la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

     3. La forma e la tipologia dei cartelli vengono definite con direttiva emanata dalla Giunta Regionale. Non sono ammesse forme di cessione o affitto dei terreni che espongono cartelli monitori.

 

     Art. 9. (Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico).

     1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Presidente della Giunta Regionale può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

 

     Art. 10. (Permessi speciali).

     1. Si rilasciano speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito in favore di:

     a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella Regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;

     b) coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta, al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione dei permessi speciali di cui al comma 1 [15].

 

     Art. 11. (Ispettorati Micologici). [16]

     1. Le Aziende Sanitarie Locali istituiscono, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto del Ministro della Sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato mitologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

     2. L'Ispettorato di cui al comma 1 è coordinato da un medico del Dipartimento di prevenzione con qualifica di ispettore micologo e si avvale di personale in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686.

     3. Le Aziende Sanitarie Locali attivano gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 5 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.

     4. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

     5. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto Ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

 

     Art. 12. (Funzioni dell'Ispettorato Micologico). [17]

     1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

     a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, secondo le disposizioni riportate all'articolo 17;

     b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio di idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;

     c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;

     d) consulenza mitologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;

     e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;

     f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;

     g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri paesi.

 

     Art. 13. (Attestato di Micologo). [18]

     [1. Al fine di adempiere alle norme di cui all'art. 1, 3, 5 e 6 del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, presso l'Assessorato competente per materia entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione così composta:

     a) un rappresentante della Regione, del settore competente, con qualifica di dirigente o di funzionario con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante dei Dipartimenti di Prevenzione, designato di concerto dalle A.S.L.;

     c) un esperto micologo designato di concerto dalle A.S.L.;

     d) un rappresentante dell'Università competente in materia;

     e) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.

     2. In occasione degli esami di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, per la verifica dei soggetti che hanno frequentato un corso di cui all'art. 3 dello stesso D.M., la suddetta commissione viene implementata da un rappresentante del Ministero della Sanità o dell'Istituto superiore della Sanità e da un docente in corso.

     3. Entro sei mesi dalla nomina la Commissione emana un regolamento per lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa delegate.

     4. Per ogni componente la Commissione esterno alle strutture amministrative della Regione Molise, verrà corrisposto un rimborso spese e un gettone di presenza, così come previsto dalle norme vigenti in materia.]

TITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

 

     Art. 14. (Commercializzazione). [19]

     1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995.

     2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

     3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.

     4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R n. 376/ 1995, o dell'attestato di micologo di cui al decreto Ministeriale n. 686/1996.

     6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.

     7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma I. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

     8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con le disposizioni di cui all'articolo 21 della presente legge.

 

     Art. 15. (Commercializzazione dei funghi secchi e conservati).

     1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.

     2. E' vietata la vendita al minuto di funghi porcini secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Bolents edulis e relativo gruppo di cui al comma precedente.

     3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della presente legge.

 

     Art. 16. (Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati).

     1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la

commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.

 

     Art. 17. (Certificazione sanitaria).

     1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.L. competente per territorio, che verifica a sondaggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dal= l'entrata in vigore della presente legge [20].

     2. La certificazione, da opporre su ogni contenitore, dovrà riportare:

     a) il peso e la specie dei funghi;

     b) eventuali istruzioni per il consumo;

     c) la data del controllo sanitario;

     d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.

     3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo [21].

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI [22]

 

     Art. 18.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle A.S.L. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri.

     2. Nelle aree di cui all'art. 6 comma 4 della presente legge la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori [23].

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative).

     1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) da lire 50.000 a lire 300.000 in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta;

     b) da lire 15.000 a lire 100.000 se la raccolta avviene al di fuori dell'ambito territoriale autorizzato;

     c) da lire 5.000 a lire 30.000 se privi al momento di autorizzazione comunque da esibire entro 10 giorni dalla contestazione;

     d) da lire 100.000 a lire 600.000 se in possesso di autorizzazione altrui o contraffatta;

     e) da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta risulta superiore fino ad un kg. per persona rispetto ai limiti consentiti;

     f) da lire 50.000 a lire 300.000 se la raccolta risulta superiore al kg. per persona rispetto ai limiti consentiti;

     g) da lire 25.000 a lire 150.000 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

     h) da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta avviene nei terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà;

     i) da lire 100.000 a lire 600.000 se la raccolta avviene nelle ore di divieto;

     l) da lire 150.000 ad oltre lire 1.000.000 se l'apposizione di cartelli è in assenza di regolare autorizzazione;

     m) da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni divieto non diversamente sanzionato.

     2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

     3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352 del 1993.

     4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

     5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento dell'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - Campobasso.

     6. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta Regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 20. (Istituzione ispettorati micologici). [24]

     [1. Presso ogni U.L.SS. è istituito entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico.

     2. Gli ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio- sanitarie medesime.]

 

     Art. 21. (Direttive della Giunta regionale). [25]

     1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 22. (Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti).

     1. La Regione Molise, tutti gli Assessorati competenti e le A.S.L. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, posters e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge [26].

     2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane realizzeranno altresì un'apposita tabellazione informativa da collocare presso tutte le strade di accesso ai luoghi di raccolta.

 

     Art. 23. (Regolamento di attuazione). [27]

     [1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Molise emana un regolamento di attuazione inerente alla stessa legge.]

 

     Art. 24. (Norma abrogativa).

     1. Sono abrogati gli articoli della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 22, in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 25. (Finalizzazione delle entrate).

     1. Le entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico dei bilancio regionale, relative:

     a) ai trasferimenti a province e comuni per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge;

     b) al funzionamento delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 3;

     c) ad iniziative regionali rivolte all'approfondimento ed alla divulgazione delle conoscenze sui funghi.

 

     Art. 26. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri di cui alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.

     2. Agli oneri finanziari relativi al primo anno di attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con uno stanziamento da determinare con la legge di bilancio, mediante l'istituzione di un apposito capitolo.

 

     Art. 27.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20. Disposizione a efficacia sospesa in forza dell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 40, sino al termine indicato nello stesso art. 1 della L.R. 40/2000.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20. Disposizione a efficacia sospesa in forza dell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 40, sino al termine indicato nello stesso art. 1 della L.R. 40/2000.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.

[8] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[9] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[10] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[11] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[12] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[13] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[20] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[21] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[22] In forza dell'art. 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 40, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni di questo Capo relative alle violazioni degli articoli 2 e 3 della presente legge, fino al termine indicato dallo stesso art. 1 della L.R. 40/2000.

[23] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[24] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[25] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[26] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.

[27] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.