1993"."> § 2.1.61 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 40.
Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 11/2000 ad oggetto: "Norme sulla commercializzazione dei funghi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:07/09/2000
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Sospensione degli effetti).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.61 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 40. [1]

Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 11/2000 ad oggetto: "Norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993".

(B.U. n. 18 del 16 settembre 2000).

 

Art. 1. (Sospensione degli effetti).

     1. Sino all'emanazione delle norme di attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993", sono sospesi gli effetti delle disposizioni, concernenti l'autorizzazione alla raccolta di cui agli articoli 2 e 3 della menzionata legge regionale, nonché delle relative disposizioni sanzionatorie.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.