§ 2.1.75 – L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente “Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:24/10/2005
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. All'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.1.75 – L.R. 24 ottobre 2005, n. 35. [1]

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente “Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993, come modificata dalla legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20”.

(B.U. 31 ottobre 2005, n. 30).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "5. Le Province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneità, anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di Euro 25,00 per i residenti e di Euro 50,00 per i non residenti, da versarsi sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise– Servizio Tesoreria – Campobasso, appositamente istituito".

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "2. La Commissione provinciale è composta da:

     a) almeno tre esperti del settore, di cui due designa-ti dagli Ispettorati mitologici ed uno dalle associazioni micologiche della Regione Molise, costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile;

     b) un dirigente dell'Amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;

     c) un dirigente del Servizio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, competente nella materia.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.".

     2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "6. Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso, appositamente istituito.".

     3. All'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. Ai componenti la Commissione estranei all'Amministrazione regionale e Provinciale spetta il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1° marzo 1985".

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. Decorso il termine di diciotto mesi di cui al comma 1, ove le Province non abbiano provveduto al rilascio del tesserino di idoneità, ovvero fino a quando non provveda il commissario ad acta ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, sono autorizzati alla raccolta gli iscritti ad associazioni micologiche della Regione Molise, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché coloro che abbiano superato un corso di formazione professionale della durata di almeno 15 ore, organizzato dalle associazioni stesse.".

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.