§ 2.1.29 - Legge Regionale 25 ottobre 1982, n. 22.
Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:25/10/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, nel quadro di una politica volta a garantire la tutela degli ambienti naturali, in attuazione delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto Regionale, con la presente [...]
Art. 2.      Ai fini della tutela prevista dal precedente articolo, sono considerati prodotti del sottobosco:
Art. 3.      E vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte [...]
Art. 4. 
Art. 5.      E' fatto obbligo ai raccoglitori di trasportare i funghi solo a mezzo di contenitori forati.
Art. 6.      E' vietato usare, per la raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini od altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o [...]
Art. 7. 
Art. 8.      La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del fondo può riservarla con la semplice apposizione di tabelle, recanti la scritta, ben leggibile, [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni è affidato al Corpo Forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale [...]
Art. 13.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 14.      Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, vigono in materia, in quanto compatibili, le disposizioni della legge dello Stato n. 568 del 17 luglio 1970, e successive modificazioni ed [...]
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.29 - Legge Regionale 25 ottobre 1982, n. 22. [1]

Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi. [2]

(B.U. n. 23 del 30 ottobre 1982).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, nel quadro di una politica volta a garantire la tutela degli ambienti naturali, in attuazione delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto Regionale, con la presente legge tutela i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta anche ai fini di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

 

     Art. 2.

     Ai fini della tutela prevista dal precedente articolo, sono considerati prodotti del sottobosco:

     a) i funghi epigei, siano o no commestibili;

     b) i funghi ipogei (tartufi);

     c) i muschi;

     d) le fragole;

     e) le more di rovo;

     f) i lamponi;

     g) i mirtilli.

 

     Art. 3.

     E vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:

     1) Adonis distorta Ten. (Adonide giallo);

     2) Anemone apennina L. (Anemone degli Appennini);

     3) Aquilegia Ottonis Orph (Aquilegia di Ottone);

     4) Artemisia petrosa Baung. Jan. ssp. criantha Ten. ;

     5) Astragalus aquilanus Anz. (Astragalo di L'Aquila);

     6) Atropa belladonna L. (Belladonna);

     7) Carlina acanthifolia L.;

     8) Centaurea dissecta Ten. var. scannensis Anz. (Centaura di Scanno);

     9) Daphne mezereum L. (Fior di stecco);

     10) Dictamus albus L. (Dittamo);

     11) Gentiana acaulis L. (Genziana acaule);

     12) Gentiana lutea L. (Gentiana maggiore);

     13) Leontopodium nivale D.C. (Stella alpina dell'Appennino);

     14) Liliom crocem (Chaix) Sch. e Thel. (Giglio rosso);

     15) Lilium martagon L. (Riccio di dama);

     16) Myrtus communis (Mirto);

     17) Nigritella nigra (Rchb. (Morettina);

     18) Peonia officinalis L. (Peonia);

     19) Papaver alpinum (papavero alpino);

     20) Parnassia palustris L. (Parnassia);

     21) Pinguicula longifolia Gaud (Pinguicola);

     22) Primula auricola L. (Orecchio d'orso);

     23) Primula sp.;

     24) Pulsatilla alpain (L.) Delarb (Anemone a fiore bianco);

     25) Ranunculus magellensis Ten. (Ranuncolo della Majella);

     26) Ranunculus thora L.;

     27) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo);

     28) Soldanella alpina L. (Soldanella);

     29) Trollius europaeus L. (Bottone d'oro);

     30) Verbascum niveum Ten. (Verbano lanoso);

     31) Viola magellensis Porta e Rigo (Violetta della Majella);

     32) Betula pendula Roth (Betulla);

     33) Taxus baccata (Tasso);

     34) Pinus mugo Turra (Pino mugo).

     E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

     Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

 

     Art. 4. [3]

     Nella Regione è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà e con le modalità e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera individuale dei prodotti indicati all'articolo precedente, entro i seguenti limiti:

     - Funghi epigei eduli Kg. 5

     [- Funghi ipogei (tartufi) Kg. 1]

     - Muschi Kg. 2

     - Fragole Kg. 1

     - Lamponi Kg. 1

     - Mirtilli Kg. 1

     - More di rovo Kg. 1

     Il limite massimo come sopra stabilito, per i funghi epigei eduli e per i tartufi, qualora venga raccolto un esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

     [Per la raccolta dei tartufi nessun limite è posto al proprietario od al possessore a qualsiasi titolo del fondo, nel caso di raccolta riservata con le modalità di cui all'art. 8 della presente legge].

     La raccolta dei funghi è consentita solo per le specie spontanee adulte, nel rispetto della specie connessa al concetto di ecosistema vegetale.

     Allorché nell'ecosistema vegetale si constati il rischio di modificazione dei fattori biotici o abiotici, col pericolo che possa essere compromessa la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante, la raccolta di cui al successivo articolo 7 potrà essere sospesa a chiunque compreso il proprietario, usufruttuario o coltivatore del fondo, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Il Presidente della Giunta Regionale può con proprio decreto, autorizzare istituti universitari, Enti di ricerca scientifica o associazioni naturalistiche e micologiche legalmente riconosciute alla raccolta di specie non commestibili per fini scientifici, didattici, farmacologici.

     Quanto raccolto non può essere oggetto di commercio o cessione a nessun titolo.

     L'autorizzazione dovrà indicare la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta ed è subordinata al consenso del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso.

 

     Art. 5.

     E' fatto obbligo ai raccoglitori di trasportare i funghi solo a mezzo di contenitori forati.

 

     Art. 6.

     E' vietato usare, per la raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini od altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all'apparato radicale delle piante comprese nell'elenco di cui al precedente articolo due.

     E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.

     La raccolta dei prodotti del sottobosco, con i limiti e le modalità previste dalla presente legge, è comunque vietata durante la notte, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

     E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

 

     Art. 7. [4]

     [La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dalle norme della legge n. 568 del 17 luglio 1970.

     La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare alcun danno alle tartufaie.

     La raccolta è consentita con l'ausilio del cane o del maiale e può essere effettuata esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" della larghezza non superiore a cm. 6 ed è limitata ai seguenti periodi:

     a) Tartufo nero o tuber malanosporum Vitt. - dal 15 novembre al 15 marzo;

     b) Tartufo bianco o tuber magnatum (trifolabianca) - dal 1° ottobre al 15 gennaio;

     c) Tartufo estivo o tuber aestivum (scorzene) - dal 1° giugno al 5 agosto;

     d) Tuber borchi (bianchetto o marzuolo) dal 1° gennaio al 15 aprile;

     e) Tuber mesentericum (tubero nero ordinario di Bagnoli) - dal 1° maggio al 31 agosto.

     E' vietata la raccolta di tartufi immaturi o avariati.

     Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite con il medesimo terreno di scavo, non appena completata l'estrazione stessa.]

 

     Art. 8.

     La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del fondo può riservarla con la semplice apposizione di tabelle, recanti la scritta, ben leggibile, raccolta di tartufi riservata.

     Dette tabelle devono essere poste ad almeno tra metri di altezza dal suolo lungo tutto il confine del terreno e ad una distanza tale che siano visibili ad ogni accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva.

 

     Art. 9. [5]

     [Per praticare la raccolta di tartufi nell'ambito del territorio regionale, occorre essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, al richiedente che abbia compiuto il 15° anno di età, previo esame che accerti nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà di tartufi e delle norme che ne disciplinano la raccolta. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato da apposito tesserino nominativo recante le norme di disciplina della raccolta.

     I raccoglitori di tartufi già autorizzati ai sensi dell'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568, dovranno munirsi del tesserino previsto dal presente articolo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 10. [6]

     [L'accertamento dell'idoneità alla raccolta dei tartufi è effettuato mediante un esame-colloquio che il candidato sostiene davanti ad una Commissione, da costituirsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e così composta:

     1) Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o un suo delegato - Presidente

     2) un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste - Componente

     3) un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato Regionale alla Sanità - Componente

     4) tre esperti della materia nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.

     La Commissione dura in carica cinque anni.

     Ai componenti estranei all'amministrazione regionale, per le sedute di esami, compete il gettone di presenza previsto all'art. 22 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 20, oltre il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta commisurate alla posizione apicale dei dipendenti regionali.]

 

     Art. 11. [7]

     [Le violazioni di cui alle norme della presente legge sono punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le sanzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 568/1970 sono elevate nel minimo da L. 5.000 a L. 500.000 e nel massimo da L. 50.000 a L. 5.000.000.]

 

     Art. 12.

     La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni è affidato al Corpo Forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale e agli agenti e vigili in servizio presso le Comunità Montane e le Amministrazioni Provinciali.

     Per la verbalizzazione delle infrazioni si attua la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 13.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     All'onere annuale di spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei bilanci regionali.

     Per l'anno 1982 l'onere della spesa per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 9 valutato in lire 5 milioni è iscritto al Cap. 27800."indennità e rimborso spese ai componenti la Commissione per l'accertamento delle idoneità alla raccolta dei tartufi", con una dotazione di competenza e di cassa di L. 5.000.000 ed una corrispondente diminuzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del Cap. di spesa n. 55200.

 

     Art. 14.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, vigono in materia, in quanto compatibili, le disposizioni della legge dello Stato n. 568 del 17 luglio 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'art. 24 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 11 ha abrogato gli articoli della presente legge in contrasto con essa.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1989, n. 21, per la sola parte che interessa i tartufi.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1989, n. 21, per la sola parte che interessa i tartufi.

[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1989, n. 21, per la sola parte che interessa i tartufi.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1989, n. 21, per la sola parte che interessa i tartufi.

[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1989, n. 21, per la sola parte che interessa i tartufi.