§ 5.5.5 - Legge Regionale 3 aprile 1985, n. 7.
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:03/04/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Centro informazioni, studi e documentazione.
Art. 2.  Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.
Art. 3.  Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.
Art. 4.  Sede del Consiglio regionale.
Art. 5.  Interventi speciali.
Art. 6.  Spese di gestione FINMOLISE.
Art. 7.  Contributi ai Comuni per acquisto scuolabus.
Art. 8.  Musei, archivi e biblioteche.
Art. 9.  Organizzazione e gestione dei servizi culturali.
Art. 10.  Attività culturali.
Art. 11.  Edilizia sovvenzionata.
Art. 12.  Contributi all'ERIM.
Art. 13.  Opere sociali.
Art. 14.  Organizzazione e difesa del territorio montano.
Art. 15.  Tutela dell'ambiente e organizzazione urbana.
Art. 16.  Disciplina della caccia.
Art. 17.  Finanziamenti all'istituto zooprofilattico interregionale.
Art. 18.  Piano di poliambulatorio.
Art. 19.  Piano smaltimento rifiuti solidi urbani.
Art. 20.  Assistenza emigrati rimpatriati.
Art. 21.  Assistenza sociale.
Art. 22.  Protezione civile.
Art. 23.  Agricoltura.
Art. 24.  Zootecnia.
Art. 25.  Commercio.
Art. 26.  Artigianato.
Art. 27.  Turismo.
Art. 28.  Fondi globali.
Art. 29.  Fondi speciali d'investimento.
Art. 30.  Errata corrige assestamento bilancio 1984.
Art. 31.  Pubblicazione.


§ 5.5.5 - Legge Regionale 3 aprile 1985, n. 7. [1]

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987.

(B.U. n. 8 del 16 aprile 1985).

 

Art. 1. Centro informazioni, studi e documentazione.

     E' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 21.500.000 dovuta al Centro Informazioni, Studi e Documentazione (CINSEDO). L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 6670.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 2. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.

     La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13, è fissata, per l'anno 1985, in L. 3.283.710 e il relativo onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 6900.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 3. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

     La quota regionale per l'anno 1985 dovuta all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4, è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del Capitolo n. 6910.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 4. Sede del Consiglio regionale.

     Per la costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del Consiglio Regionale del Molise, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre gli atti per l'approvazione del progetto e l'appalto delle relative opere.

     Per l'anno finanziario 1985 è autorizzata, a tal fine, la spesa di L. 1.500.000.000. da iscrivere nello stato di previsione delle uscite al Capitolo n. 11360 "Spese per la costruzione della sede del Consiglio regionale del Molise".

 

     Art. 5. Interventi speciali.

     Per interventi speciali da attuarsi attraverso la FINMOLISE, a favore di imprese pilota, traenti nel settore produttivo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 sul capitolo n. 11520 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1985.

     La Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della FINMOLISE per un importo massimo di ottocento milioni di lire.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 11500.

 

     Art. 6. Spese di gestione FINMOLISE.

     Al fine di assicurare il finanziamento delle attività ordinarie della società finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE), istituita con legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 200.000.000 da porsi a carico del capitolo di spesa n. 11530 dell'esercizio finanziario 1985.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 7. Contributi ai Comuni per acquisto scuolabus.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della legge regionale 7 settembre 1981, n. 20, per finanziare gli interventi a favore dei Comuni della Regione per l'acquisto di scuolabus.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 8. Musei, archivi e biblioteche.

     Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti Locali, per l'anno finanziario 1985 è autorizzata la spesa di 330 milioni di lire che è posta a carico del capitolo n. 15415.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Organizzazione e gestione dei servizi culturali.

     Per lo svolgimento di attività di competenza dei Comuni relativamente alle funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi culturali, di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, è autorizzata la spesa di 600 milioni di lire il cui onere è posto a carico del capitolo n. 15600 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1985.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 10. Attività culturali.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 28 aprile 1975, n. 32, relativamente alle attività culturali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 180 milioni di lire il cui onere è posto a carico del capitolo n. 15900.

     Per gli esercizi futuri le spese saranno quantificate con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 11. Edilizia sovvenzionata.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire per interventi finanziari regionali a favore dell'edilizia sovvenzionata previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 7.

     La spesa è posta a carico del capitolo n. 18230 del bilancio 1985.

 

     Art. 12. Contributi all'ERIM.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di L. 950 milioni da corrispondersi all'Ente regionale per le Risorse Idriche del Molise (ERIM) a titolo di contributo per le spese di funzionamento.

 

     Art. 13. Opere sociali.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di L. 500 milioni per finanziare interventi per la concessione di contributi in conto capitale ad Enti per la costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici destinati ad opere sociali previsti dalla lettera e) art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

 

     Art. 14. Organizzazione e difesa del territorio montano.

     Per le finalità previste dalla lettera "b" art. 2 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19, per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire per la concessione di contributi nelle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli uffici delle Comunità Montane della Regione. La relativa spesa è posta a carico del capitolo n. 28300 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 15. Tutela dell'ambiente e organizzazione urbana.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di L. 400 milioni per finanziare gli oneri per la manutenzione ed il ripristino dell'efficienza di opere di bonifica integrale ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

     La spesa è posta a carico del cap. n. 27100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa di bilancio.

     Per la costruzione ed il completamento di opere di sistemazione idraulica ed idraulicoagraria in comprensori di bonifica montana, per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di L. 300 milioni che viene iscritta al cap. n. 27105.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa di bilancio.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa al cap. n. 27500, di L. 500 milioni per consentire interventi in caso di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni e pronti interventi in casi di calamità pubbliche di interesse regionale.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa di bilancio.

     Per la costruzione, il completamento e manutenzione di opere idrauliche connesse con la sistemazione di bacini montani è autorizzata la spesa di L. 200 milioni che viene posta a carico del capitolo n. 28905 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa di bilancio.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di L. 50 milioni al cap. n. 29150 per la lotta fito sanitaria e lo studio di malattie delle piante dagli attacchi parassitari.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 16. Disciplina della caccia.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 174 milioni di lire per la concessione di contributi alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento del piano di ripopolamento del territorio della Regione mediante lancio di selvaggina, secondo la normativa prevista dalla legge regionale 7 agosto 1979, n. 23.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 20 è autorizzata, per l'anno 1985, anche per finanziare oneri pregressi la complessiva spesa di 1.141 milioni di lire da porsi a carico dei capitoli sotto elencati, con gli stanziamenti di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicato

 

Capitolo n. 29620                    L. 10.000.000

Capitolo n. 29625                    L. 15.000.000

Capitolo n. 29630                     L. 6.000.000

Capitolo n. 29635                 L. 1.100.000.000

Capitolo n. 29640                     L. 2.000.000

Capitolo n. 29645                     L. 8.000.000

 

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 39 per la concessione di contributi alle Amministrazioni Provinciali per il ripopolamento ittico nei corsi delle acque dolci. La relativa spesa è posta a carico del capitolo n. 29650 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 17. Finanziamenti all'istituto zooprofilattico interregionale.

 

     Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1, i contributi da erogarsi a favore dell'Istituto Zooprofilattico Interregionale "A. Caporali" di Teramo, per l'anno 1985 sono determinati in L. 800.000.000 per il pareggio di bilancio 1985 (cap. n. 35100 ) e in L. 350.000.000 per il ripiano del disavanzo 1984 (cap. n. 35101).

 

     Art. 18. Piano di poliambulatorio.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per il completamento del piano di poliambulatori comunali previsto dal Consiglio Regionale con atto n. 517 del 31 dicembre 1976.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 36101 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 19. Piano smaltimento rifiuti solidi urbani.

     Per gli interventi finanziari a favore dei Comuni della Regione previsti dalla legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 300 milioni di lire.

     Il relativo onere è posto a carico del capitolo n. 36680 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 20. Assistenza emigrati rimpatriati.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 10 recante norme a favore di emigrati rientrati definitivamente dall'estero per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto o il riattamento di case di abitazione ad uso familiare. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 37510 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 21. Assistenza sociale.

     Per l'anno 1985 è determinato in L. 9.908.574.500 il fondo regionale da ripartire fra i Comuni della Regione per il finanziamento dell'attività assistenziali previste dall'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977. L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 38310 del bilancio regionale 1985.

     Per assicurare l'assistenza degli orfani dei lavoratori, dei pensionati, dei mutilati ed invalidi per lavoro, è autorizzata la spesa di 2.500 milioni di lire da iscriversi al capitolo n. 38020 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 22. Protezione civile.

     Nel quadro delle direttive previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 996, al fine di dotare la Regione di un minimo di attrezzature da destinare al pronto intervento per la protezione civile in caso di calamità è autorizzata, per l'anno 1985, la complessiva spesa di 70 milioni di lire da porsi a carico del capitolo n. 39650 per L. 20 milioni e per 50 milioni di lire al capitolo n. 39670.

 

     Art. 23. Agricoltura.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 350 milioni di lire per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica. L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 41100.

     Per sostenere gli oneri per l'assistenza tecnica e l'attività dimostrativa didattico-educativa per diffondere i sistemi razionali di coltivazione è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di cento milioni di lire.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 42400.

     Per l'anno 1985 è determinata in 4 miliardi di lire la misura del contributo da erogarsi ai sensi della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Molise (ERSAM). La spesa è iscritta al capitolo n. 43800 del bilancio regionale 1985.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di sessanta milioni di lire per la collaborazione da parte delle organizzazioni professionali nell'espletamento delle funzioni ex UMA trasferite alla Regione in attuazione del D.P.R. n. 616/1977. L'onere è posto a carico del capitolo n. 43970 del bilancio regionale per l'esercizio 1985.

 

     Art. 24. Zootecnia.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 60 milioni di lire per finanziare gli oneri derivanti alla Regione dai contratti n. 278 e n. 279 del 29 dicembre 1979 stipulati con le Associazioni Provinciali degli Allevatori per la marcatura di vitelli necessaria ad accelerare il titolo degli aventi diritto al premio alla nascita dei vitelli. L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 47550 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 25. Commercio.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire per le finalità previste dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 21 gennaio 1981, n. 5 in materia di contributi a favore delle imprese commerciali.

     L'onere è posto a carico del capitolo n. 49400 del bilancio regionale 1985.

     Per l'anno 1985 è autorizzato il nuovo limite d'impegno di 100 milioni di lire per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio singoli o associati di contributi in annualità per l'ammortamento di prestiti contratti ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5. La spesa è posta a carico del capitolo n. 49550 del bilancio 1985.

     Per la redazione del piano dei distributori di carburanti, commercio ambulante ed edicole di giornali, per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di cinque milioni di lire e l'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 49700 del bilancio 1985.

 

     Art. 26. Artigianato.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 40 milioni di lire da destinare all'indagine statistica sull'artigianato.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 50900 del bilancio regionale 1985.

     Per le finalità previste dalla lettera "D" dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11 è autorizzata la spesa di 60 milioni di lire da erogarsi alla FINMOLISE a titolo di contributo per interventi nella gestione speciale per l'assistenza tecnica-amministrativa e commerciale alle imprese singole o associate che svolgono attività nel territorio regionale.

     La spesa è posta a carico del bilancio regionale 1985 capitolo n. 50921.

     Per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 38 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di cento milioni di lire.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 51400 del bilancio regionale 1985.

 

     Art. 27. Turismo.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 10 milioni di lire per finanziare l'attività promozionale e pubblicitaria all'estero tramite l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT).

     L'onere è posto a carico del capitolo n. 52500 del bilancio 1985.

     Per la concessione agli Enti provinciali per il Turismo e all'Azienda Autonoma di Soggiorno e cura, dei contributi previsti per le spese di funzionamento, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 900 milioni e l'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 53000.

     Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di 255 milioni di lire per la concessione, a favore di Enti pubblici e di diritto pubblico, di contributi per iniziative e manifestazioni interessanti il turismo.

 

     Art. 28. Fondi globali.

     Per l'anno 1985 è autorizzata l'iscrizione nei sotto indicati capitoli di spesa del bilancio 1985, dei seguenti fondi con le dotazioni a fianco di ciascuno riportate:

 

- Cap. n. 54500 - "fondi di riserva per spese

impreviste" (art. 19 legge regionale 3

dicembre 1977, n. 40)                             L. 100.000.000

- Cap. n. 54600 - "fondo di riserva per spese

obbligatorie e d'ordine" (art. 18 legge

regionale 3 dicembre 1977, n. 44)                 L. 547.592.832

- Cap. n. 54700 - "fondo di riserva di cassa"

(art. 20 legge regionale 3 dicembre 1977, n.

44)                                             L. 4.102.564.593

- Cap. n. 55500 - "fondo per sopperire alle

deficienze di stanziamento di residui passivi

eliminati in quanto impegni perenti" (art. 47

legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44)         L. 3.631.318.424

 

     Per l'utilizzo dei fondi di cui sopra saranno osservate le relative norme previste dalla legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 29. Fondi speciali d'investimento.

     Per l'anno 1985 è autorizzata l'iscrizione ai capitoli di spesa n. 11700 e n. 11800 di fondi indivisi per la realizzazione di progetti regionali di sviluppo e d'investimento finanziati rispettivamente dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651 e dal fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO).

     Sui fondi dei rispettivi capitoli di spesa non è consentita l'assunzione di impegni.

     All'atto dell'attribuzione alla Regione dei relativi finanziamenti dei progetti di sviluppo e d'investimento la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propri provvedimenti deliberativi, le variazioni di bilancio per l'accertamento delle entrate e l'iscrizione delle singole spese secondo i settori d'intervento.

     Le deliberazioni relative dovranno essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovranno formare oggetto di comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 30. Errata corrige assestamento bilancio 1984.

     La tabella n. 3 annessa alla legge regionale 24 dicembre 1984, n. 29, è sostituita dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 31. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omette la tabella 1).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.