§ 2.1.71 – L.R. 18 ottobre 2004, n. 20.
«Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: 'Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo í [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:18/10/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 2.       1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 3.       1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: "come da regolamento".
Art. 4.       1. L'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è così sostituito:
Art. 10.      1. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, le parole: "comma 3" sono sostituite con le parole: "comma 4".
Art. 11.      1. L'articolo 21 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: "e relativo regolamento".
Art. 13.      1. In caso di inerzia delle Province, per tutte le funzioni ad essa conferite con la presente legge, la Regione interviene, previa diffida, con la nomina di un commissario ad acta.
Art. 14.      1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Province provvedono a costituire le commissioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2000, ad esperire [...]
Art. 15.      1. Gli articoli 13, 20 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono abrogati.


§ 2.1.71 – L.R. 18 ottobre 2004, n. 20. [1]

«Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: 'Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo í principi stabiliti dalla legge n. 352/1993'».

(B.U. 30 ottobre 2004, n. 22).

 

Art. 1.

     L'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Abilitazione alla raccolta e permesso annuale.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare abilitazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto.

2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione.

3. L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalle Province, cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. Per i non residenti è riconosciuta valida l'abilitazione alla raccolta dei funghi ed il relativo tesserino, comunque denominato, rilasciato nella regione di residenza.

5. Le Province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneità, anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo dell'importo di 25 euro per i residenti e di 100 euro per i non residenti, da versarsi su conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE- Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO.

6. La validità annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre dalla data del rilascio.".

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art 3. Rilascio del tesserino e commissioni provinciali.

1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 3 dell'articolo 2, è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il 16° anno di età, previo esame da sostenersi innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale.

2. La commissione provinciale è composta da:

a) almeno tre esperti del settore, di cui due designati dagli Ispettorati mitologici ed uno dalle associazioni mitologiche regionali;

b) un dirigente designato dall'Amministrazione provinciale con funzioni di Presidente.

3. Il tesserino di idoneità:

a) è personale e non cedibile;

b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;

c) ha validità quinquennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

6. Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato su conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE- Servizio Tesoreria- CAMPOBASSO. ".

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: "come da regolamento".

     2. All'articolo 6, comma 3 ed al comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, la parola: "aeree" è sostituita con la parola: "aree".

     3. All'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, la parola: "risorse" è sostituita con la parola: "riserve".

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Agevolazioni).

1. Per i titolari di pensioni sociali e i disoccupati di lunga durata, il permesso annuale di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2, è gratuito.

2. Per i soci di cooperative agricolo-forestali riconosciute dalla Regione Molise, il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 2, è ridotto del 50%.".

 

     Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione dei permessi speciali di cui al comma 1.".

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Ispettorati mitologici).

1. Le Aziende Sanitarie Locali istituiscono, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto del Ministro della Sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato mitologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

2. L'Ispettorato di cui al comma 1 è coordinato da un medico del Dipartimento di prevenzione con qualifica di ispettore micologo e si avvale di personale in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686.

3. Le Aziende Sanitarie Locali attivano gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 5 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.

4. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

5. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto Ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.".

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Funzioni dell'Ispettorato Mitologico).

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, secondo le disposizioni riportate all'articolo 17;

b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio di idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;

c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;

d) consulenza mitologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;

e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;

f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;

g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri paesi. "

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Commercializzazione).

1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995.

2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.

4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R n. 376/ 1995, o dell'attestato di micologo di cui al decreto Ministeriale n. 686/1996.

6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.

7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma I. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con le disposizioni di cui all'articolo 21 della presente legge.".

 

     Art. 9.

     1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è così sostituito:

" 1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.L. competente per territorio, che verifica a sondaggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dal= l'entrata in vigore della presente legge.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è così sostituito:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.".

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, le parole: "comma 3" sono sostituite con le parole: "comma 4".

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 21 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. Direttive della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge." .

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: "e relativo regolamento".

 

     Art. 13.

     1. In caso di inerzia delle Province, per tutte le funzioni ad essa conferite con la presente legge, la Regione interviene, previa diffida, con la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 14.

     1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Province provvedono a costituire le commissioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2000, ad esperire le procedure per l'accertamento dell'idoneità alla raccolta ed a rilasciare i tesserini di idoneità.

     2. Decorso il termine previsto dal comma 2, la raccolta è consentita esclusivamente ai possessori di tesserino di idoneità e del permesso annuale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 11/2000.

     2 bis. Decorso il termine di diciotto mesi di cui al comma 1, ove le Province non abbiano provveduto al rilascio del tesserino di idoneità, ovvero fino a quando non provveda il commissario ad acta ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, sono autorizzati alla raccolta gli iscritti ad associazioni micologiche della Regione Molise, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché coloro che abbiano superato un corso di formazione professionale della durata di almeno 15 ore, organizzato dalle associazioni stesse [2].

 

     Art. 15.

     1. Gli articoli 13, 20 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono abrogati.

     2. È abrogata la legge regionale 7 settembre 2000, n. 40.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 24 ottobre 2005, n. 35.