Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/03/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Elenchi per assistiti non residenti). |
Art. 3. (Modalità di iscrizione negli elenchi degli assistiti non residenti). |
Art. 4. (Assistiti residenti). |
§ 3.1.70 - L.R. 16 marzo 2000, n. 19.
Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base.
(B.U. 23 marzo 2000, n. 30).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione assicura un'effettiva assistenza sanitaria di base a tutta la popolazione che abbia, di fatto, dimora abituale nel territorio marchigiano.
Art. 2. (Elenchi per assistiti non residenti).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del
2. E' in ogni caso consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle Aziende unità sanitarie locali ai cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del
3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì agli stranieri ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti del servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa statale.
4. Le iscrizioni negli elenchi di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente accordo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Nei medesimi elenchi sono iscritti anche i familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 3. (Modalità di iscrizione negli elenchi degli assistiti non residenti).
1. Le iscrizioni negli elenchi di cui all'articolo 2 sono effettuate su domanda degli interessati, anche per i familiari conviventi, con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
2. Alla domanda è allegato il documento di iscrizione negli elenchi dell'Azienda unità sanitaria locale di provenienza.
3. L'Azienda unità sanitaria locale di nuova iscrizione ha l'obbligo di richiedere la cancellazione dagli elenchi dell'Azienda di provenienza entro cinque giorni dall'avvenuta nuova iscrizione.
Art. 4. (Assistiti residenti).
1. L'Azienda USL organizza l'assistenza sanitaria di base in maniera da garantire ai soggetti residenti in uno dei Comuni ricompresi nel proprio ambito circoscrizionale, la possibilità di scegliere il medico di fiducia tra quelli operanti in altro Comune dell'Azienda ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.
[1] Comma così sostituito dall’art. 32 della