Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 10/08/2000 |
Numero: | 260 |
Sommario |
Art. 1. Violazioni in materia di vinificazione e distillazione |
Art. 2. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.6.5a - D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260. [1]
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(G.U. 21 settembre 2000, n. 221)
Art. 1. Violazioni in materia di vinificazione e distillazione
1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I del
2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi ad un anno.
3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del
4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformità di quanto disposto dall'articolo 42, paragrafo 5, del
5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'articolo 27 del
6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del
7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell'articolo 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere F, G ed H, del
8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'articolo 18 del
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 70 del
10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonchè dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro [6].
Art. 2. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo
1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del
2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del
3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. [7]
3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del
5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1° settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 4, comma 3, della
Art. 3. Entrata in vigore [10]
1. [Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 91 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[7] Comma modificato dall'art. 19 della
[8] Comma inserito dall'art. 64 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002. La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 64,
[9] Comma inserito dall'art. 64 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002. La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 64,
[10] Rubrica così modificata dall'art. 37 della
[11] Comma abrogato dall'art. 37 della