§ 3.1.81 - R.R. 27 dicembre 1994, n. 3.
Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:27/12/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Definizioni).
Art. 2.  (Classificazione delle aziende agrituristiche).
Art. 3.  (Tipologia della attività agrituristica).
Art. 4.  (Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche).
Art. 5.  (Commissione regionale per l'attribuzione delle caratteristiche specifiche alle aziende agrituristiche).
Art. 6.  (Tabelle e segnaletica).
Art. 7.  (Elenco degli operatori agrituristici).
Art. 8.  (Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica).
Art. 9.  (Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dallo SPAFA competente per territorio).
Art. 10.  (Iscrizione all'elenco degli imprenditori agrituristici).
Art. 11.  (Autorizzazione sanitaria).
Art. 12.  (Autorizzazione comunale).
Art. 13.  (Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche).
Art. 14.  (Obblighi dell'operatore agrituristico).
Art. 15.  (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).
Art. 16.  (Trasferimento dell'attività).
Art. 17.  (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 18.  (Offerta al pubblico di prodotti aziendali).
Art. 19.  (Macellazione di animali per uso aziendale agrituristico).
Art. 20.  (Attività ricreative e/o sportive e culturali).
Art. 21.  (Agriturismo equestre).
Art. 22.  (Agriturismo venatorio).
Art. 23.  (Agriturismo pescatorio).
Art. 24.  (Formazione professionale).
Art. 25.  (Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi).
Art. 26.  (Locali per la ristorazione e per le attività ricreative, sportive e/o culturali - Requisiti igienico-edilizi).
Art. 27.  (Fruibilità dei locali a persone disabili).
Art. 28.  (Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti).
Art. 29.  (Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti).
Art. 30.  (Incentivi).
Art. 31.  (Modalità per la presentazione delle domande di contributo).
Art. 32.  (Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici).
Art. 33.  (Rinvio).
Art. 34.  (Modifica degli allegati).


§ 3.1.81 - R.R. 27 dicembre 1994, n. 3. [1]

Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». [2]

(B.U. 30 dicembre 1994, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Definizioni).

     1. Agli effetti del presente regolamento:

     per «legge» si intende la l.r. del 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale».

     per «elenco» si intende l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) di ogni provincia, di cui all'art. 2, comma 2 della legge;

     per «autorizzazione sanitaria» si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della 1. 30 aprile 1962, n. 283 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     per «autorizzazione» si intende l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 3 della legge.

     per «preposto» si intende la persona fisica in possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo, incaricata dal titolare dell'impresa alla gestione dell'attività agrituristica;

     per «attività agrituristica» si intende la ricezione, l'ospitalità rurale, la somministrazione sul posto di alimenti e bevande, la realizzazione di spazi aperti, destinati alla sosta dei campeggiatori, l'organizzazione delle attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito della azienda agricola.

     per «attività agricole abituali» si intendono le attività definite dai comma 1 e 2 dell'art. 5, della l.r. 7 marzo 1991, n. 6 concernente «Miglioramento dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale»;

     per «territorio montano» si intendono territori classificati montani, ai sensi della l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle comunità montane»;

     per «allegati» si intendono gli allegati al presente regolamento;

     per «allevamento» si intende l'allevamento di qualsiasi specie animale purché venga compiuto in azienda almeno un ciclo riproduttivo realizzando l'incremento quali-quantitativo del patrimonio zootecnico.

     Per «mantenimento» si intende il mantenimento di equini anche di terzi proprietari, purché alimentati con l'utilizzo esclusivo di unità foraggere prodotte in azienda;

     per «numero massimo di ospiti» di cui all'art. 2, comma 1 della legge si intende il numero massimo di ospiti alloggiati nelle strutture aziendali per il tempo minimo di un pernottamento.

 

     Art. 2. (Classificazione delle aziende agrituristiche).

     1. L'azienda agrituristica viene individuata attraverso le seguenti articolazioni:

     - Tipologia

     - Classificazione

     - Qualificazione

     2. Per tipologia agrituristica si intende il tipo di attività esercitata in relazione all'uso delle strutture ricettive.

     Essa può essere esercitata con utilizzo dell'abitazione principale del titolare dell'azienda agrituristica o dei suoi familiari, ovvero mediante l'uso di strutture ricettive extra familiari.

     A tale scopo vengono individuate due categorie di attività:

     a) AGRITURISMO IN FAMIGLIA, da esercitarsi da parte di aziende agrituristiche individuali o familiari secondo le seguenti modalità:

     a1) ospitalità per un massimo di 10 persone al giorno mediante l'uso di spazi comuni (servizio cucina, sala da pranzo, locale soggiorno) e di camere, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo;

     a2) preparazione e somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico fino ad un massimo di 20 posti - pasto;

     a3) organizzazione di attività, ricreative, sportive e/o culturali connesse e complementari con l'attività agricola.

     a4) combinazione di cui alle lettere a1), a2), a3).

     b) AGRITURISMO IN AZIENDA, da esercitarsi come segue:

     b1) offerta di alloggio in camere od in unità abitative indipendenti;

     b2) preparazione somministrazione di pasti e bevande in strutture separate dell'alloggio dell'operatore agrituristico;

     b3) predisposizione di spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di ospiti forniti di roulottes, campers e tende;

     b4) organizzazione di attività ricreative, sportive e/o culturali connesse e complementari con l'attività agricola;

     b5) combinazione dell'attività di cui alle lettere b1), b2), b3), b4).

3. Per classificazione agrituristica si intende l'individuazione di un indirizzo aziendale specializzato riferito alle attività esercitate ed ai servizi offerti all'interno dell'azienda medesima. A tale scopo, in aggiunta alla classificazione di base «agriturismo», sono previsti uno o più indirizzi di specializzazione:

     - indirizzo storico-culturale, con presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteche e/o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali con organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale, con presenza, nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, di monumenti di interesse artistico ed architettonico visitabili con l'accompagnamento di personale aziendale;

     - indirizzo sportivo-ricreativo con possibilità di praticare presso l'azienda discipline sportive; con possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa (grazie al supporto fornito dall'azienda con accompagnatori, indicazioni, mappe), percorsi escursionistici e cicloturistici; con l'organizzazione di intrattenimenti per l'infanzia e per la terza età e di attività di animazione per il tempo libero.

     - indirizzo ippico di cui all'art. 21;

     - indirizzo venatorio di cui all'art. 22;

     - indirizzo pescatorio di cui all'art. 23;

     - indirizzo agro-formativo, con possibilità di partecipare a corsi e ad attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti, anche in collaborazione con le scuole e le istituzioni formative;

     - indirizzo naturalistico-ambientale, con presenza nell'azienda agrituristica o nelle vicinanze di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona; con il supporto dell'azienda agrituristica alla conoscenza e osservazione naturalistica tramite informazioni, accompagnamento, fornitura di materiale didattico e di osservazione con disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;

     - indirizzo enologico-gastronomico, con organizzazione in azienda di degustazione di vini e prodotti tipici, di corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale, di corsi per enoamatori; con presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;

     - indirizzo igienistico-salutistico, con organizzazione di corsi e attività (percorsi ginnici, cure erboristiche, ginnastica formativa, saune ecc.) mirati alla cura ed alla salute del corpo.

     4. Per qualificazione delle aziende agrituristiche, si intende il livello qualitativo raggiunto dai servizi forniti.

     A tale scopo sono individuati tre livelli di qualificazione:

     a) UN QUADRIFOGLIO per un livello di servizi discreto

     b) DUE QUADRIFOGLI per un livello di servizi buono

     c) TRE QUADRIFOGLI per un livello di servizi elevato.

     5. La qualifica dell'azienda agrituristica, così come indicata nel comma 4, viene riportata nel marchio di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge. Tale marchio deve essere obbligatoriamente utilizzato nell'esercizio dell'attività agrituristica, nella sua promozione ed in tutti i rapporti con i terzi.

     6. Al marchio di qualificazione dell'azienda agrituristica dovranno essere associati appositi simboli rappresentanti la tipologia e la classificazione dell'azienda medesima.

     7. E' fatto esplicito divieto, ai sensi delle vigenti leggi, di utilizzare il marchio e la simbologia grafica ad esso associata, da parte di soggetti che non abbiano le caratteristiche soggettive ed oggettive previste dalla legge e specificate dal presente regolamento.

 

     Art. 3. (Tipologia della attività agrituristica).

     1. L'esercizio dell'attività agrituristica può essere svolto:

     a) mediante l'offerta di ospitalità secondo le seguenti tipologie di strutture aziendali:

     a1) camere;

     a2) alloggio ad unità abitative indipendenti;

     a3) spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di turisti forniti di roulottes, campers, tende;

     a4) sistemi integrati all'interno delle lettere a1), a2), a3);

     a5) ospitalità familiare per un massimo di dieci persone al giorno mediante l'uso di spazi comuni (servizio cucina, locale soggiorno e pranzo) all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico.

     b) mediante l'offerta di soli servizi senza strutture di alloggiamento:

     b1) preparazione e somministrazione di pasti e bevande;

     b2) organizzazione di attività ricreative, sportive e/o culturali, connesse con l'attività agricola.

     c) mediante l'offerta integrata delle tipologie all'interno delle lettere a1), a2), a3), a4), a5), b1), b2) del presente articolo.

 

     Art. 4. (Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche).

     1. Il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 2 sono effettuati dalla commissione prevista dall'art. 5, sulla base di requisiti aziendali e riscontrati dalla commissione stessa. Per l'attribuzione della qualificazione aziendale la commissione di cui all'art. 5 valuta i requisiti aziendali confrontandoli con le indicazioni contenute nell'allegato «A» del presente regolamento.

     2. La qualificazione delle aziende agrituristiche ha validità triennale.

     3. A richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa della commissione, di cui all'art. 5, anche prima del termine di validità di cui al precedente comma, può essere disposta la riqualificazione delle aziende; in tal caso il termine triennale decorre dalla data della nuova qualificazione.

     4. L'azienda agrituristica è tenuta obbligatoriamente ad aggiornare entro novanta giorni il marchio di riconoscimento e la relativa simbologia grafica attestante le caratteristiche attribuite dalla commissione di cui all'art. 5.

 

     Art. 5. (Commissione regionale per l'attribuzione delle caratteristiche specifiche alle aziende agrituristiche).

     1. E' costituita presso il settore agricoltura della regione una commissione regionale per l'attribuzione della qualifica alle aziende agrituristiche e per l'assegnazione del relativo marchio regionale di riconoscimento, nominata dalla giunta regionale, composta da:

     a) il dirigente del servizio competente del settore agricoltura della regione Lombardia in qualità di presidente o da un suo delegato;

     b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative in ambito regionale;

     c) un dirigente o funzionario del settore turismo della regione;

     d) un dirigente o un funzionario delegato dallo SPAFA della provincia competente per territorio.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore agricoltura della regione.

     3. La commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno, e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal raggiungimento del numero di 10 domande presentate.

     4. Prima di iniziare l'attività la commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

     5. Contro le determinazioni assunte dalla commissione è ammesso in prima istanza motivato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione al servizio competente della giunta regionale che si esprime in merito al ricorso medesimo entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 6. (Tabelle e segnaletica).

     1. L'azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche e tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico di cui all'art. 4, fornito dalla regione Lombardia, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo» specificando se familiare o in azienda, l'eventuale classificazione nonché l'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità di cibi e bevande.

     2. Nella denominazione dell'azienda agrituristica si dovrà ricorrere alla terminologia «azienda» seguita da nomi propri riferibili alla tradizione rurale del territorio di riferimento.

     3. Nelle tabelle e nella segnaletica non possono essere associati alla dicitura «Agriturismo» ed alla denominazione aziendale di cui al comma 2 le parole: maneggio, pesca sportiva, laghetto, lago, trattoria, pizzeria, ristoro, ristorante, club, baita, crotto, oasi, chiosco, spaccio, azienda venatoria e qualsivoglia altra definizione riferentisi ad attività di ospitalità alberghiera, ristorazione somministrazione di alimenti, organizzazione di attività sportive e ricreative nonché di vendita di prodotti.

     4. Le denominazioni di cui al comma 3 non possono essere comunque utilizzate per insegne o indicazioni di qualsiasi tipo collocate nell'ambito dell'azienda agrituristica.

 

     Art. 7. (Elenco degli operatori agrituristici).

     1. Nell'elenco degli operatori agrituristici singoli e/o associati, costituito presso le CCIAA ai sensi dell'art. 2 della legge sono indicati:

     a) per le persone fisiche singole: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità;

     b) per le persone giuridiche; la denominazione, la ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante od il preposto;

     c) la data dell'iscrizione;

     d) l'attività agrituristica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione distinta per caratteristica specifica.

     2. L'elenco è pubblico ed è sottoposto a revisione quinquennale obbligatoria.

     3. L'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici non abilita all'esercizio dell'attività agrituristica, che resta subordinata all'autorizzazione comunale.

 

     Art. 8. (Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica).

     1. Le procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge; da esercitare da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi degli artt. 2135 e 230-bis del codice civile, che intendano svolgere l'attività agrituristica, sono le seguenti:

     a) richiesta di rilascio di certificazione indirizzata allo SPAFA competente per territorio, attestante la natura complementare dell'attività agrituristica rispetto a quella dell'azienda agricola, corredata dalla documentazione prevista all'art. 9;

     b) domanda di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici da inviare alla CCIAA competente per territorio corredata dalla documentazione prevista all'art. 9 comprensiva della certificazione di cui alla lettera a) rilasciata dallo SPAFA;

     c) domanda all'USSL competente per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte degli imprenditori agrituristici che prevedano di esercitare l'attività di preparazione e somministrazione alimenti e o l'attività di ospitalità in strutture ricettive distinte dall'abitazione propria dell'operatore agrituristico (tipologia «in azienda», di cui all'art. 2 del presente regolamento);

     d) domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica da presentarsi al sindaco o ai sindaci dei comuni territorialmente interessati allo svolgimento dell'attività stessa, corredata dalla documentazione prevista all'art. 10.

 

     Art. 9. (Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dallo SPAFA competente per territorio).

     1. L'imprenditore agricolo intenzionato a svolgere l'attività agrituristica, inoltra apposita domanda allo SPAFA competente per territorio al fine di ottenere il rilascio della certificazione comprovante la complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola come previsto dalla lett. e), comma 3, dell'art. 3 della legge.

     2. La domanda di cui al comma precedente deve essere redatta conformemente all'allegato «G», e deve recare in allegato:

     a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 130 del 25 gennaio 1994 riportante gli estremi catastali dei terreni condotti sia in proprietà che in affitto o altro (allegato «C»);

     b) relazione tecnica corredata dalla documentazione grafica e catastale relativa all'attività agricola in atto nell'azienda, alle strutture fondiarie e produttive, agli edifici ed alle attrezzature che si intendano destinare all'attività agrituristica alla dotazione del parco macchine agricole dell'azienda, ai dati riguardanti le giornate di lavoro agricole e agrituristiche previste all'interno dell'azienda e quant'altro necessario per la valutazione della complementarità (allegato «D»);

     c) nel caso in cui il richiedente intenda procedere ad interventi edilizi necessari al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica, è tenuto a presentare un parere di conformità alla normativa urbanistica vigente di specifica attinenza al settore dell'agricoltura e dell'agriturismo, rilasciato dal Sindaco.

     3. Ai fini della certificazione del rapporto di complementarità, l'attività agricola deve risultare prevalente su quella agrituristica in base al parametro «tempo di lavoro» necessario per espletare l'attività agricola e agrituristica secondo le tabelle di cui all'allegato «F».

     4. Lo SPAFA provvede all'istruttoria della domanda ed all'emissione della certificazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Tale termine può essere interrotto una sola volta per carenza di documentazione imputabile al richiedente ai sensi delle legge 241/90.

     5. Gli SPAFA provvederanno d'ufficio ogni tre anni dalla data del rilascio della certificazione di complementarità alla verifica della sussistenza, per ciascuna azienda, del rapporto di complementarità di cui al comma 1; l'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato all'interessato, al sindaco del comune competente, alla CCIAA e alla giunta regionale.

     6. In caso di istruttoria negativa di cui al comma 5, il Sindaco competente per territorio potrà revocare l'autorizzazione rilasciata per l'attività agrituristica, di cui all'art. 12.

 

     Art. 10. (Iscrizione all'elenco degli imprenditori agrituristici).

     1. La domanda di iscrizione all'elenco, di cui all'art. 7, redatta, in conformità all'allegato «B», deve contenere la seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità all'allegato «C»;

     b) certificato di complementarità rilasciato dallo SPAFA competente in conformità al modello allegato «D»;

     c) certificato cumulativo, in carta libera dello stato di famiglia e di residenza od autocertificazione in carta legale;

     d) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3, lettere a) e b), della 1. 5 dicembre 1985, n. 730.

     e) certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciata dalla commissione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

     2. Qualora la superficie aziendale ricada nell'ambito territoriale di più province, la richiesta di iscrizione deve essere inoltrata alla CCIAA ove ha sede legale l'impresa o, in mancanza di questa, ove ricade il centro aziendale.

     3. Le società e le cooperative sono tenute a presentare, oltre alla sopracitata documentazione, l'atto costitutivo, lo statuto, la dichiarazione di assoggettabilità, o non, al registro delle imprese, le generalità dell'eventuale preposto e l'attestazione della sua qualifica soggettiva.

     4. Le CCIAA comunicano l'esito del procedimento al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

 

     Art. 11. (Autorizzazione sanitaria).

     1. Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, qualora siano esercitate nell'ambito delle strutture di cui alla lettera b) comma 2, art. 2, sono soggette ad autorizzazione sanitaria a tal fine il titolare dell'impresa agrituristica presenta alla USSL competente per territorio una domanda in carta legale alla quale è allegata la planimetria degli ambienti in scala adeguata, con relazione descrittiva dell'attività da svolgere, nonché l'elenco delle attrezzature da utilizzare, completato dalle indicazioni relative all'eventuale personale addetto.

     2. L'USSL si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

     3. Per l'attività di cui alla lettera a), comma 2, art. 2, il Sindaco preventivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo, deve provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di abitabilità ai sensi della normativa vigente per le civili abitazioni.

 

     Art. 12. (Autorizzazione comunale).

     1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale è redatta in conformità all'allegato «H», e corredata di tutta la documentazione richiesta.

     2. La domanda deve essere inoltrata al Sindaco del comune in cui si intende svolgere l'attività agrituristica oppure al Sindaco o ai Sindaci dove sono ubicati i servizi e gli ambienti per l'esercizio dell'attività.

     3. Il Sindaco provvede, in conformità all'art. 8 della l. 5 dicembre 1985, n. 730, entro novanta giorni.

     4. Il Sindaco dà comunicazione del rilascio della autorizzazione al servizio competente della regione, settore agricoltura, allo SPAFA e alla USSL competenti per territorio.

 

     Art. 13. (Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche).

     1. I Comuni assoggettano a vidimazione annuale le autorizzazioni e le tariffe agrituristiche relative al successivo anno solare.

     2. L'interessato deve presentare, ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione, dichiarazione che non sono intervenute variazioni che comportino la modifica del provvedimento autorizzativo e che sussistano tutti i requisiti previsti per il rilascio.

     3. La vidimazione è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su una copia autenticata di questo.

 

     Art. 14. (Obblighi dell'operatore agrituristico).

     1. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile:

     a) l'autorizzazione comunale;

     b) il marchio regionale di qualificazione;

     c) le tariffe praticate;

     d) le eventuali autorizzazioni sanitarie.

     2. E' fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda.

 

     Art. 15. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).

     1. L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell'operatore agrituristico comporta da parte del Sindaco la sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo da 8 a 15 giorni e comunque sino ad ottemperamento delle condizioni previste dal presente regolamento.

     2. La perdita da parte dell'operatore agrituristico dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 14, comporta la revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione comunale.

     3. Qualora il sindaco disponga la revoca dell'autorizzazione ne deve dare comunicazione entro trenta giorni alla CCIAA, allo SPAFA ed eventualmente alla USSL, competenti per territorio, nonché al servizio competente del settore agricoltura della regione.

     4. Contro i provvedimenti di revoca di cui al comma 2, è ammesso ricorso al competente servizio della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Trasferimento dell'attività).

     1. Le modificazioni della titolarità dell'impresa e della ragione sociale della società, fatta salva la competenza della commissione di cui all'art. 5, sono comunicate, entro sessanta giorni in caso di vendita, e di 180 giorni in caso di successione, al Sindaco ed allo SPAFA, per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo, corredate della documentazione di cui all'art. 3, lettere a) e b) della legge.

     2. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dei locali, delle attrezzature e delle modalità di gestione, degli assetti societari, tali da modificare l'attività autorizzata, è soggetto al rilascio di nuova autorizzazione.

     3. Le modificazioni di cui al presente articolo debbono essere comunicate dal Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica al servizio competente della regione Lombardia, settore agricoltura.

 

     Art. 17. (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).

     1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione in azienda di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla 1. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi la autorizzazione sanitaria e il libretto sanitario.

     2. Per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati il 70% di prodotti agricoli locali con prevalenza di quelli di produzione aziendale, in termini di valore di trasformazione dei prodotti somministrati. Sono compresi fra i prodotti aziendali anche quelli a carattere alcoolico e superalcolico.

     3. Gli alimenti e le bevande prodotti o lavorati in azienda o ricavati da lavorazione extra aziendale di prodotti dell'azienda, sono considerati «prodotti aziendali».

     4. La somministrazione nei locali agrituristici di alimenti e bevande, con esplicito riferimento all'utilizzo di strutture coperte all'interno dei locali agrituristici, è limitata ad un numero massimo autorizzabile di 80 posti.

     5. In occasione di sagre, feste tradizionali, manifestazioni ed incontri promozionali dei prodotti tipici lombardi, il Sindaco può autorizzare la somministrazione contemporanea di pasti in numero superiore al limite di cui al comma 4.

 

     Art. 18. (Offerta al pubblico di prodotti aziendali).

     1. Per quanto attiene l'offerta agli ospiti di prodotti aziendali e locali nell'ambito dell'azienda agrituristica si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 17 alle norme di cui alla l. 9 febbraio 1963, n. 59 «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori e produttori diretti» e successive modificazioni.

     2. Nelle aziende agrituristiche possono altresì essere esposti al pubblico prodotti alimentari ed artigianali di origine locale al fine della promozione alla vendita dei medesimi.

 

     Art. 19. (Macellazione di animali per uso aziendale agrituristico).

     1. La macellazione di animali nell'ambito dell'azienda agrituristica ai fini della somministrazione delle carni agli ospiti della azienda stessa, deve avvenire, pur con le deroghe previste dalle norme per la vendita diretta dal produttore al consumatore specie per la macellazione di capi di bassa corte in appositi locali, autorizzati a tale scopo dall'USSL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali od in impianti pubblici o privati, regolarmente autorizzati.

 

     Art. 20. (Attività ricreative e/o sportive e culturali).

     1. Sono connesse e complementari con l'attività agricola le attività ippiche, pescatorie e venatorie e le attività culturali volte a valorizzare il territorio, l'agricoltura e le tradizioni rurali.

     2. Nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili:

     - le attività sportive o ricreative che richiedano l'uso di motoveicoli o natanti a motore;

     - l'approntamento di strutture ed impianti sportivi o ricreativi il cui utilizzo sia rivolto ad una utenza che ne usufruisce in modo esclusivo prescindendo totalmente dall'insieme dei servizi agrituristici forniti dall'azienda.

     3. Tutte le altre attività sportive e/o ricreative e culturali non previste nel presente articolo sono compatibili con l'attività agrituristica purché non prevalenti, secondo il parametro «tempo di lavoro» e comunque devono rimanere complementari alla complessiva attività agrituristica.

 

     Art. 21. (Agriturismo equestre).

     1. Il mantenimento e l'utilizzo di cavalli per passeggiate e/o attività equestre agricola sono considerati integrati e connessi con l'attività agricola, quando il numero dei cavalli (mantenibili e utilizzabili), è quello ottenibile con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 7 marzo 1991, n. 6 e comunque non superiore a n. 30 capi.

     2. Ai fini della valutazione delle potenzialità produttive e d'allevamento si fa riferimento alle tabelle dell'allegato A/1 del modello 740 di cui al d.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi.

     3. Non sono ammesse nell'ambito dell'attività agrituristica le attività equestri espletate da clubs, associazioni, società sportive affiliate alle rispettive associazioni o scuole di equitazione o corsi finalizzati al rilascio di brevetti o diplomi.

     4. Nell'ambito dell'azienda, l'operatore agrituristico può tuttavia organizzare a favore della propria clientela, degli ospiti o di gruppi di persone che esercitano le attività equestri a livello amatoriale, anche utilizzando strutture al coperto, corsi ed attività propedeutiche alla pratica dell'equitazione nell'ambito più generale dello sviluppo dell'attività agrituristica.

 

     Art. 22. (Agriturismo venatorio).

     1. L'allevamento della selvaggina ed il suo utilizzo ai fini dell'allenamento ed addestramento dei cani da caccia, al fine del prelievo venatorio così come previsti all'art.. 21, comma 8 ed all'art. 38, comma 1, lettera b, e comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, sono in diretta connessione con le finalità dell'impresa agricola in tal senso le stesse rientrano, secondo i criteri di complementarità del presente regolamento, fra gli indirizzi previsti per le attività agrituristiche del medesimo. Le predette attività, vengono attivate nel rispetto dei regolamenti regionali che le disciplinano e sono comunque subordinate alle previsioni normative del presente regolamento.

 

     Art. 23. (Agriturismo pescatorio).

     1. L'allevamento e l'utilizzo ai fini del prelievo pescatorio d'ittiofauna allevata all'interno delle aziende agrituristiche sono direttamente connessi con le finalità dell'impresa agricola e in tal senso rientrano tra le attività agrituristiche previste dal presente regolamento.

     2. L'attività di prelievo ittico all'interno delle aziende agrituristiche non è soggetta ai limiti e ai divieti posti dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25 e successive modificazioni «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria», pur osservandosi per la stessa le norme previste in materia dalla regione Lombardia.

     3. Al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica pescatoria possono essere utilizzate oltre alle strutture esistenti sul fondo all'entrata in vigore della legge, senza limite di estensione, anche nuove superfici; per quelle non comprese all'interno dei poli estrattivi dei piani cave provinciali la superficie massima ammessa non potrà superare 1,00 ha.

     4. Gli specchi d'acqua derivanti da precedente utilizzo estrattivo nell'ambito dei piani cave provinciali, possono essere recuperati nell'ambito dell'azienda agrituristica compatibilmente con il rapporto di complementarietà rispetto all'attività agricola dell'azienda stessa.

 

     Art. 24. (Formazione professionale).

     1. La regione, di concerto con gli altri enti e le associazioni agricole indicate dall'art. 7 della legge, promuove la formazione professionale, l'assistenza tecnica e la ricerca in materia di agriturismo.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge, la giunta regionale definisce i corsi di preparazione professionale distinti tra corsi per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica e corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.

     3. La Giunta regionale organizza il corso per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica nell'ambito delle materie di cui all'allegato «L».

     Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame presso una o più commissioni regionali, nominate dal settore agricoltura della giunta regionale così costituita:

     - dal dirigente del servizio provinciale agricoltura foreste ed alimentazione o suo delegato;

     - dai rappresentanti delle tre organizzazioni professionali più rappresentative;

     - da tre esperti, di cui due in materia di legislazione, fiscale, igienico-sanitario, scienze della nutrizione, disciplina agraria;

     - da un rappresentante della struttura di formazione professionale presso la quale si è svolto il corso. Per sostenere l'esame la frequenza al corso non è obbligatoria.

     4. I corsi di aggiornamento e qualificazione verranno organizzati di concerto con le organizzazioni professionali agricole più rappresentative della categoria.

     5. L'attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 4, costituisce titolo per l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 2, comma 4.

 

     Art. 25. (Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi).

     1. Le strutture ricettive di nuova istituzione di cui all'art.. 3, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-edilizi:

     a) Strutture ricettive con camere:

     I requisiti previsti dal d.p.r. 30 dicembre 1970, n. 1437 «Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi», e dai regolamenti locali di igiene in vigore.

     b) Strutture ricettive ad alloggio od unità abitative indipendenti:

     I requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti locali di igiene in vigore.

     c) Spazi destinati a turisti dotati di roulottes, campers, tende:

     I requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché al regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8 concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici ed ai campeggi.

     d) Sistema integrato:

     I requisiti di cui alle precedenti lettere per le tipologie di volta in volta utilizzate.

     e) Agriturismo in famiglia:

     Requisiti relativi agli alloggi di civile abitazione, così come disciplinati dal regolamento di igiene locale in vigore.

     2. Nel territorio classificato montano ai sensi della legislazione vigente le superfici minime di cui al presente articolo, possono essere correlate a quanto previsto dalla l.r. 11 settembre 1989, n. 45, sentito il parere del servizio 1 della USSL competente per territorio.

 

     Art. 26. (Locali per la ristorazione e per le attività ricreative, sportive e/o culturali - Requisiti igienico-edilizi).

     1. Le strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) dell'art. 3, devono possedere i seguenti requisiti igienico-edilizi:

     a) Strutture per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:

     Per l'agriturismo in azienda di cui all'art. 2 valgono i requisiti di cui alla 1. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327, nonché quelli previsti dal regolamento locale di igiene in vigore. Nel caso di preparazione e somministrazione di pasti e bevande esclusivamente agli ospiti residenti non è necessaria la realizzazione di un servizio igienico aggiuntivo. Per le aziende agrituristiche a carattere familiare così, come definite dall'art. 2, valgono le norme del regolamento di igiene per le civili abitazioni.

     b) Strutture per attività ricreative sportive e/o culturali.

     Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, per le attività non ad uso esclusivo degli ospiti residenti, con libero accesso dall'esterno, la dotazione minima di servizi, sarà costituita almeno da:

     - due vani w.c. ogni 50 ospiti ed un vano w.c. ogni ulteriori 30 ospiti.

 

     Art. 27. (Fruibilità dei locali a persone disabili).

     1. Nelle strutture di cui alla lettera a) dell'art. 3 che abbiano la capacità ricettiva massima (trenta posti/letto, ottanta posti/pasto al coperto), in conformità a quanto previsto dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6. Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione, devono essere accessibili alle persone disabili almeno:

     - una camera e un servizio igienico per la struttura di cui alla lettera a1);

     - un appartamento delle strutture di cui alla lettera a2);

     - una unità di soggiorno ed un bagno per le strutture di cui alla lettera a3).

     2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande in aziende agrituristiche non a carattere familiare e con capacità ricettiva massima (trenta posti/letto; ottanta posti/pasto al coperto), devono essere accessibili alle persone disabili impedite e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile.

 

     Art. 28. (Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti).

     1. La sistemazione e l'adeguamento con eventuale modifica della destinazione d'uso delle strutture edilizie esistenti da utilizzare nell'attività agrituristica, possono essere attuate attraverso varie forme d'intervento quali: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo per gli edifici soggetti a vincoli di carattere monumentale.

     Per gli edifici che pur ricadendo entro aree soggette a vincoli ambientali non sono assoggettati a vincoli di carattere monumentale, alle tipologie di intervento si aggiunge la ristrutturazione edilizia. Al di fuori delle aree sottoposte a vincolo in caso di comprovata necessità, si potrà ricorrere alla ristrutturazione urbanistica con parziale ricorso alla demolizione con ricostruzione. In casi eccezionali sarà possibile procedere ad ampliamenti motivati dalla necessità di adeguare le strutture esistenti alle norme igienico-sanitarie, nonché eseguire interventi di carattere tecnologico adeguando i medesimi alle vigenti misure di salvaguardia e di sicurezza, nonché per la predisposizione di strutture al coperto al servizio dell'attività equestre, e comunque, nei limiti del certificato di complementarità. Dette tipologie di intervento dovranno fare riferimento alle normative specifiche previste nelle norme di attuazione dei piani regolatori generali vigenti dei singoli comuni e saranno comunque conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e non dovranno alterare le caratteristiche architettoniche delle strutture edilizie preesistenti interessate dalle opere previste.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente che, all'interno di involucri edilizi esistenti, siano rivolti a soddisfare in termini qualitativi e quantitativi le diverse esigenze di destinazione d'uso previste dall'azienda agrituristica, e come tali ammesse dal certificato di complementarità, sono considerati ammissibili a tutti gli effetti anche se cambiano totalmente il tipo di utilizzo precedente. Essi rappresentano a pieno titolo attività produttiva agricola e, come tale, sono compatibili anche quando sono destinati a residenza agrituristica con annessi servizi, a favore ed uso, degli ospiti presenti in azienda.

     3. I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie di cui ai commi 1 e 2, sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda agrituristica e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste per la medesima dal certificato di complementarità.

 

     Art. 29. (Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti).

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono considerate strutture edilizie esistenti quelle strutture per le quali venga dimostrata l'esistenza oppure l'effettivo inizio dei lavori, con formale comunicazione inoltrata al comune competente a seguito di concessione edilizia, nell'ambito dell'azienda agricola di riferimento, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 30. (Incentivi).

     1. Gli incentivi di cui all'art. 4 della legge sono costituiti da contributi in conto capitale per opere strutturali fino ad un massimo del 45 per cento per operatori che operano nelle aree montane di cui alla l.r. 19 aprile 1993, n. 13 e di un massimo del 35 per cento per gli altri, della spesa riconosciuta ammissibile, che non potrà eccedere il massimo di 300 milioni di lire.

     2. I contributi sono ridotti al 30 per cento ed al 20 per cento qualora riguardino l'attuazione di interventi diversi da quelli previsti dal comma precedente.

     3. Qualora l'imprenditore agrituristico non presenti, contestualmente alla domanda, un piano di miglioramento aziendale ai sensi del regolamento CEE 15 luglio 1991, n. 2328, i contributi di cui al precedente comma sono ridotti di un quarto.

     4. I contributi sono concessi prioritariamente, sempre che le richieste siano compatibili con gli obiettivi del piano agricolo regionale:

     a) agli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nell'albo di cui alla l.r. 13 aprile 1974, n. 18, ed ai sensi dell'art. 8 della 1. 10 maggio 1976, n. 352, operanti nelle aree montane di cui alla l.r. 13/93; b) alle cooperative agricole e società;

     c) agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE 15 luglio 1991, n. 2328.

     5. Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande per le richieste di contributo.

     6. Non sono accoglibili le richieste di contributo relative ad opere già iniziate ed attrezzature acquistate alla data di presentazione delle domande.

     7. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 della legge, la regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati incentiva e coordina iniziative di promozione per la formazione della domanda e dell'offerta agrituristica attraverso contributi ad istituzioni pubbliche,

- associazioni professionali agricole agrituristiche, consoni fra imprese

agrituristiche, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta

ammissibile.

 

     Art. 31. (Modalità per la presentazione delle domande di contributo).

     1. Alla domanda, da presentare agli SPAFA competenti per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) relazione tecnica redatta con le modalità previste dalla circolare applicativa n. 40/92 del settore agricoltura della giunta regionale;

     b) certificato catastale dei terreni in proprietà;

     c) copia del contratto d'affitto che attesti la disponibilità futura per almeno 10 anni dei terreni interessati;

     d) disegni esecutivi, computo metrico estimativo, preventivi di spesa per le attrezzature;

     e) planimetria generale del fondo;

     f) stato di famiglia;

     g) certificato di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici e degli imprenditori agricoli;

     h) per le cooperative o per le società oltre alla documentazione sopra citata, lo statuto, l'atto costitutivo e la delibera del consiglio;

     i) piano di miglioramento materiale (se previsto).

     2. In fase di presentazione delle domande, in luogo della documentazione prevista alle lettere b), c), f), g), i) del presente articolo, potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del d.p.r. del 25 gennaio 1994, n. 130, recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 3 della 1.15/68.

     3. Prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione è richiesta la presentazione da parte del beneficiario della certificazione antimafia.

     4. Coloro che abbiano beneficiato di altri contributi regionali o comunitari per l'attività agrituristica sono tenuti a dichiararlo nella domanda di contributo e verranno collocati dopo gli altri richiedenti nell'ordine delle priorità per la concessione dei contributi.

     5. La regione, sulla base della programmazione regionale agrituristica, definisce entro il 30 novembre di ogni anno i programmi promozionali e le iniziative da finanziare ai sensi del comma 7 dell'art. 30.

 

     Art. 32. (Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici).

     1. Gli operatori agrituristici, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino essere già iscritti nell'elenco da almeno due anni e che svolgano l'attività agrituristica da almeno un anno, non sono soggetti alla presentazione del certificato attestante l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art.. 24 e verranno automaticamente inseriti nel nuovo elenco.

 

     Art. 33. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore, in particolare per quanto concerne:

     a) le modalità di raccolta e lo smaltimento degli scarichi idrici;

     b) la sicurezza degli impianti.

     2. Ai procedimenti amministrativi della legge si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti così come previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

 

     Art. 34. (Modifica degli allegati).

     1. La giunta regionale può modificare, in via amministrativa, gli allegati al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante.

 

 

Allegato «A»

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

 

I requisiti minimi per la classificazione delle aziende agrituristiche

familiari ed in azienda sono i seguenti:

 

UN QUADRIFOGLIO

 

Requisiti minimi per tipologia di struttura secondo l'art. 3 alle lettere:

 

a1) oltre ai requisiti di cui all'art. 25 del regolamento si     dovranno

offrire i seguenti servizi:

    - cambio biancheria (lenzuola, federe) una volta alla       settimana;

    - bagno comune ogni dieci posti letto con specchi e presa di

corrente;

    - chiamata allarme nei servizi comuni;

    - riscaldamento nei locali comuni e in almeno il 50% delle

camere; detto requisito non è indispensabile per la sola

ricezione estiva;

    - camere composte da un letto, una sedia, illuminazione       centrale, armadio, comodino e cestino dei rifiuti;

    - sala comune per lettura, TV e telefono che può coincidere       con la sala di somministrazione alimenti.

 

a2) quanto previsto dall'art. 25, lettera b);

 

a3) quanto previsto dall'art. 25, lettera c);

 

a4) requisiti integrati con le precedenti tipologie;

 

a5) quanto previsto nell'art. 25, lettera e);

 

b1) quanto previsto dall'art. 26, lettera a), con l'utilizzo di

    strutture aziendali di sufficiente pregio architettonico;

 

b2) quanto previsto dall'art. 26, lettera b), con l'offerta di     servizi

ricreativi e sportivi nell'ambito dell'azienda e senza     l'approntamento

di particolari attrezzature;

 

c) requisiti integrati con le tipologie precedenti.

 

DUE QUADRIFOGLI

 

Requisiti minimi per tipologia di struttura secondo l'art. 3 sono, oltre a

quanto previsto dalla qualifica immediatamente inferiore, l'offerta

aggiuntiva dei seguenti servizi:

 

a1) - cambio biancheria (lenzuola e federe) due volte la settimana       e

asciugamani tre volte la settimana;

    - pulizia camera una volta alla settimana;

    - bagno completo in almeno il 50% delle camere con specchio e

presa di corrente;

    - bagno comune completo ogni dieci posti letto restanti;

    - chiamata allarme nei servizi e nei locali comuni;

    - riscaldamento nel locali comuni e in almeno il 75% delle

camere; detto requisito non e' necessario per la sola       ricezione estiva;

    - camere composte come alla precedente classificazione, punto

a1), con l'aggiunta di uno scrittoio e luce da comodino;

    - sala comune per lettura, TV, telefono;

 

a2) - servizio di cambio biancheria una volta la settimana;

    - pulizia dei locali una volta la settimana;

    - arredamento degli appartamenti di ottimo livello;

    - strutture di pregio architettonico;

 

a3) - come alla qualifica immediatamente inferiore, con 1 w.c. e       una

doccia ogni cinque ospiti;

 

a4) - requisiti integrati con le precedenti tipologie;

 

a5) - quanto previsto nella qualifica immediatamente inferiore con

l'utilizzo di strutture di pregio architettonico;

b1) - quanto previsto dall'art. 26 con l'utilizzo di strutture

aziendali di pregio architettonico;

    - proposizione di menù particolari legati alla riscoperta e

valorizzazione della tradizione, cultura e storia locale.

b2) - oltre a quanto previsto nella qualifica immediatamente

inferiore, l'offerta di attività ricreativo sportive       connesse con l'ambiente rurale e aziendale, turismo,       equestre, venatorio, pesca, percorsi aziendali, con       l'ausilio di semplici attrezzature (recinzioni, segnaletica,       ecc.);

 

c) - requisiti comuni alle tipologie precedenti.

 

TRE QUADRIFOGLI

 

Requisiti per tipologia di struttura secondo l'art. 3 alla lettera:

 

a1) oltre a guanto previsto nelle precedenti qualifiche l'offerta     del

seguenti servizi:

    - cambio biancheria tutti i giorni;

    - pulizia camera una volta al giorno;

    - bagno per tutte le camere;

    - riscaldamento in tutta la struttura pur non richiesto per la

sola ricezione estiva;

    - camere composte come alla precedente qualifica a1) con

l'aggiunta di telefono e poltrona;

    - struttura ricettiva di particolare ed esclusivo pregio

architettonico;

a2) come alla precedente qualifica con l'aggiunta dei seguenti     servizi:

    - pulizia dei locali due volte la settimana;

    - arredamento dei locali di notevole pregio;

    - strutture di notevole pregio architettonico;

 

a3) come alla classificazione immediatamente inferiore svolta in     zone

di particolare pregio ambientale;

 

a4) requisiti integrati con i precedenti punti;

 

a5) come alla qualifica immediatamente inferiore con servizio di

    ospitalità di livello pari al punto B1) con l'utilizzo di     strutture di particolare pregio architettonico site in zone di     particolare pregio ambientale;

 

b1) - come nella qualifica immediatamente inferiore in strutture

aziendali di particolare pregio architettonico ed in zone di

particolare pregio ambientale;

b2) - come nella qualificazione immediatamente inferiore con

l'offerta di attività turistico-culturali, percorsi e visite

guidate in ambiente rurale di particolare pregio e a       monumenti storico-rurali;

    - possibilità di apprendimento di tecniche di lavorazione

artigianali e agricole-forestali;

c) - requisiti integrati ai punti precedenti.

 

 

 

Allegato «B» in carta legale

 

                                           Spett.le

                                           CAMERA DI COMMERCIO

                                           INDUSTRIA AGRICOLTURA

                                           ARTIGIANATO

                                           .......................

 

OGGETTO:  Domanda   di  iscrizione   nell'elenco  degli  operatori

         agrituristici.

 

     Il   sottoscritto   .........................................

nato a ..................... il ..................................

residente a  ........................ provincia ..................

via ..................  n......... iscritto/non  iscritto all'albo

degli imprenditori  agricoli della provincia di ..................

quale  [1]   ...............;  conduttore   dell'azienda  agricola

denominata .............. ubicata in Comune di ..................;

loc. ............... della superficie di ha .................. con

domicilio fiscale in .................. codice fiscale ...........

partita I.V.A..............................

 

                           C H I E D E

 

a norma  dell'art. 2,  della l.r.  31 gennaio 1992, n. 3 di essere

iscritto nell'elenco degli OPERATORI AGRITURISTICI della provincia

di ...........................

 

              Allega alla presente:

- Certificato  cumulativo, in carta libera, di stato di famiglia e

  residenza o autocertificazione.

- Certificato di complementarità rilasciato dallo SPAFA competente

  per territorio.

- Atto notorio attestante la titolarità dei terreni in conduzione.

- Certificazione  attestante il  possesso  dei  requisiti  di  cui

  all'art. 6  punti a)  e b),  comma 3  della legge  n. 730  del 5

  dicembre 1985.

-   Certificazione   attestante   l'abilitazione   ad   esercitare

  l'attività agrituristica  rilasciata dalla  commissione  di  cui

  all'art. 24  del regolamento di attuazione della l.r. 31 gennaio

  1992, n. 3.

 

                                                  IL RICHIEDENTE

                                                ..................

 

[1] indicare se titolare o coadiuvante.

 

 

Allegato «C»

 

        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

 

Il sottoscritto   ...............  nato a  ......... il ..........

residente in via .................... alla presenza di ...........

 

                         D I C H I A R A

 

- di  essere  proprietario  e/o  di  essere  conduttore  a  titolo

...................... in  Provincia di  .............. Comune  di

....................... dei seguenti terreni:

 

Partita    Fg.    mapp.    sup.(ha)    qualità colt.    comune

__________________________________________________________________

..................................................................

..................................................................

..................................................................

__________________________________________________________________

              totale ha.

 

- di condurre in affitto e/o altro in Provincia di ...............

Comune di ................................. i seguenti terreni:

 

foglio    mapp. n°.    sup. (ha)    qualità colt.    proprietario

_________________________________________________________________

..................................................................

..................................................................

..................................................................

__________________________________________________________________

              totale ha.

 

Letto confermato e sottoscritto.

 

                                                 IL DICHIARANTE

                                               ...................

 

Provincia di .................. Comune di ......................

Il sottoscritto ....................... attesta che il sig.

................   identificato    .................   ha   previa

ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in

caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza

la sopra estesa dichiarazione.

 

                               IL FUNZIONARIO INCARICATO

 

 

Allegato «D»

 

                R E L A Z I O N E   T E C N I C A

 

Il sottoscritto ...................... residente a ...............

via .................. n. .... quale [1] ....................della

azienda  agricola  denominata  ......................  ubicata  in

Comune ......................  via  ....................  località

....................................

 

                         D I C H I A R A

 

A) Di condurre i seguenti terreni in :

   - proprietà                    Ha ...............

   - affitto                      Ha ...............

   - altro titolo (specificare)   Ha ...............

                                 ======================

                  TOTALE          Ha ...............

 

B) Di  praticare le  seguenti coltivazioni  con i  tempi di lavoro

   sottoindicati:

   - cereali (frumento, orzo, mais, ecc)     Ha.......gg/ll.......

   - ortive: di pieno campo                  Ha.......gg/ll.......

             in serre o tunnels              Ha.......gg/ll.......

   - fiori e piante ornamentali:             Ha.......gg/ll.......

     di pieno campo                          Ha.......gg/ll.......

     in serre o tunnels                      Ha.......gg/ll.......

   - prati da vicenda                        Ha.......gg/ll.......

   - vigneti e frutteti                      Ha.......gg/ll.......

   - boschi: alto fusto                      Ha.......gg/ll.......

             cedui                           Ha.......gg/ll.......

   - arboricoltura da legno                  Ha.......gg/ll.......

   - prati permanenti                        Ha.......gg/ll.......

   - orti familiari                          Ha.......gg/ll.......

   - altre colture (specificare)             Ha.......gg/ll.......

                                           =======================

               TOTALE COLTIVAZIONI           Ha       gg/ll

 

C) Di  allevare  il  seguente  bestiame  con  i  tempi  di  lavoro

   sottoindicati:

   - bovini: vacche                          Ha.......gg/ll.......

             manze, manzette, vitelli        Ha.......gg/ll.......

             vitelli ingrasso                Ha.......gg/ll.......

   - suini                                   Ha.......gg/ll.......

   - ovi-caprini                             Ha.......gg/ll.......

   - equini                                  Ha.......gg/ll.......

   - altri (specificare)                     Ha.......gg/ll.......

                                            ======================

                    TOTALE ALLEVAMENTI       Ha.......gg/ll.......

 

D) Di  praticare i  seguenti allevamenti  familiari con i tempi di

   lavoro sottoindicati:

   - galline                                  N.......gg/ll.......

   - polli, tacchini, ecc.                    N.......gg/ll.......

   - conigli                                  N.......gg/ll.......

                                            ======================

                    TOTALE ALLEVAMENTI FAM.   N.......gg/ll.......

 

TOTALE GIORNATE DI LAVORO AGRICOLO            GG.TE      N........

 

E) Che intende esercitare la seguente attività agrituristica con i

   tempi di lavoro sottoindicati:

   - alloggio agrituristico - osp/gi          N.......gg/ll.......

   - ristoro agrituristico  posti/gi          N.......gg/ll.......

   - agricampeggio          piazzuole         N.......gg/ll.......

   - agriturismo ippico     cavalli           N.......gg/ll.......

   - agri-sports: pesca     ha/gio            N.......gg/ll.......

                  caccia    ha/gio            N.......gg/ll.......

                  altri (spec.) osp/gi        N.......gg/ll.......

   - altre attività (specificare)             N.......gg/ll.......

   - ricreative culturali   osp/gi            N.......gg/ll.......

                                            ======================

                          TOTALE              N.......gg/ll.......

 

TOTALE GIORNATE DI LAVORO AGRITURISTICO       GG.TE      N........

 

F) L'azienda è dotata del seguente parco macchine agricole:

Trattrici n.  ..... Hp  ..........; macchine  per la fienagione n.

....... macchine  operatrici semoventi  n. ......  Hp .....; altre

macchine n. .......

 

L'ordinamento        produttivo        adottato        è        il

seguente..........................................................

..................................................................

..................................................................

................................................................

 

G) L'azienda è dotata delle seguenti strutture fondiarie:

- Casa di civile abitazione (descrivere l'edificio, la consistenza

  e                lo                 stato                 d'uso)

..................................................................

..................................................................

.................................................

- Strutture produttive (stalle, magazzeni, tettoie ecc)

  descrivere     lo      stato     d'uso,      la     consistenza,

ecc...............................................................

.................................................................

- Edifici  ed attrezzature da destinare all'attività agrituristica

  (descrivere lo stato d'uso, la consistenza, ecc)

 

                                                  IL DICHIARANTE

 

[1] indicare se titolare o coadiuvante.

[2] firma autenticata.

 

 

Allegato «E» in carta legale

 

                 CERTIFICATO DI COMPLEMENTARITA'

 

Il dirigente  del  Servizio  Provinciale  Agricoltura,  foreste  e

alimentazione della provincia di .......................

 

VISTA la domanda presentata dal sig. ......... nato a ............

prov...............  e  residente  a  ...................  in  via

.............. località  ............... tendente  ad ottenere  il

rilascio del certificato di complementarità;

 

VISTA la  circolare del  Settore agricoltura 17 giugno 1992, n. 40

nella quale  sono state  fissate le norme generali per il rilascio

del certificato  di complementarità;  ai sensi  dell'art. 3  della

l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

 

VISTA la  l.r.  31  gennaio  1992,  n.  3,  "Disciplina  regionale

dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale";

 

VISTO il  regolamento di attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n.

3;

 

CONSIDERATO che  il richiedente  conduce una  azienda agricola  in

comune di  .............. località .............. della superficie

di  ha   ......................  con   il   seguente   ordinamento

colturale:........................................................

..................................................................

..................................................................

 

ACCERTATO che  la ditta  sopra  citata  intende  intraprendere  la

seguente                  attività                  agrituristica:

..................................................................

..................................................................

e che  la stessa  e in  rapporto di connessione di complementarità

rispetto a quella agricola;

 

DATO atto  che per  l'attività di  ristorazione vengono utilizzati

prevalentemente i seguenti prodotti aziendali:

..................................................................

..................................................................

 

TENUTO conto  che per l'espletamento delle suddette attività viene

utilizzata manodopera familiare-salariale;

 

La   Regione    Lombardia    settore    Agricoltura    SPAFA    di

..........................

 

                            CERTIFICA

 

che il  Sig. ............... è in possesso dei requisiti necessari

per esercitare la seguente attività agrituristica:

- dal .......... al ...........

- alloggio  per n.  ospiti........ n.........  camere e n.........

giornate;

- ristorazione per n. ....... posti/giorno al coperto;

- agriturismo equestre per n. ......... cavalli;

- agricampeggio per n. piazzuole ................. (per un massimo

di 15);

-  attività   culturali  ed   altre  ricreative  per  giornate  n.

.......... e ospiti n. ...........;

- attività  agrovenatoria per  giornate n.  ........ e  ospiti  n.

...............;

- attività  di pesca  sportiva per giornate n. .......... e ospiti

n. ...........;

e che  la stessa  è connessa  e complementare  a  quella  agricola

rimanendo comunque prevalente l'attività agricola tradizionale.

 

 

 

                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

 

Allegato «F»

 

Tempi di lavorazione (giornate/anno)           P        C       M

riferite ad ettaro. [2]                       [1]      [1]     [1]

 

                  CEREALI

grano tenero                                   5        7       7

grano duro                                     5        7       /

grano raccolto con mietilega-trebbia           9       10      11

orzo                                           5        7       7

avena                                          5        7       7

mais granella irriguo                          8       11      11

mais granella seccagno                         6        8       8

mais granella II raccolto                      8       11      11

mais erbaio                                    8       11      11

mais insilato                                 10       14      14

sorgo                                          8       11       /

riso                                          10        /       /

 

                  LEGUMINOSE

fagiolino                                      5        /       /

pisello da industria                           4        /       /

soia I raccolto                                4        /       /

soia I raccolto                                4        /       2

 

                  COLTIVAZIONI DA INDUSTRIA

patata da consumo                             20       50      55

barbabietola                                   8        /       /

tabacco                                      107        /       /

girasole                                       4        4       /

pomodoro da industria                         20        /       /

cipolla invernale                             25        /       /

lattuga pieno campo                          100        /       /

anguria coltura semiforzata                   45        /       /

anguria pieno campo                           40        /       /

fragola coltura protetta                     570        /       /

melone tunnels                               180        /       /

melone pieno campo                            45        /       /

 

                  FORAGGERE

prato stabile                                 12       25      25

medicaio                                      20       22      25

trifoglio pratense                            12       16      20

marite                                        16        /       /

prato pascolo                                  /        5       7

 

                  LEGNOSE AGRARIE

vite                                          85      100     120

susino/pesco                                  80       80     120

actinidia                                     76       76      76

melo/pero                                     70       80      80

piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more)     450      50O     600

orti familiari (200 mq. limite max.)          80       80       0

 

                  LEGNOSE FORESTALI

resinose (gg/mc compreso trasporto e

scarico a 10 km.)                             /        /       2

latifoglie (gg/mc compreso trasporto e

scarico a 10 Km.)                             2        2       2

pioppicoltura (media ponderata gg/ha)          8        /       /

floricoltura (per mq di serra)               0,3      0,3     0,3

vivaismo in pieno campo                      300      300     300

produzione di piante in contenitore 750 750 750

 

                  ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

allevamenti bovini

- 10 capi in stalla tradizionale

  con mungitura meccanica                     95       95       95

- 10 capi in stalla tradizionale

  con mungitura manuale                      300      300      300

- 10 capi in stalla a stab. libera            85       85       85

- 10 capi ingrasso                            18       18       18

allevamenti suinicoli

- 20 scrofe a ciclo chiuso                    65       70       70

- 10 capi ingrasso                             8        9        9

allevamenti ovi-caprini

- 10 capi stab. fissa mung. mecc.             12       15       15

- 10 capi c.s. con 80 gg di pascolo           16       18       18

- 10 capi ingrasso                             8        9        9

allevamenti avicoli

- 10 capi a conduzione familiare               3        4        4

allevamenti equini

- 10 capi in strutture fisse                  50       50       50

 

                  PESCICOLTURA

trota prod. 100 t. con ciclo completo        549        /     1095

anguilla prod. 100 t. compreso

svezzamento e ingrasso                      915        /        /

storione prod. 10 t. compreso

svezzamento e ingrasso                      730        /        /

carpa e pesce gatto prod. 100 t.

compreso svezzamento e ingrasso             365        /        /

 

                  PESCA SPORTIVA

attività di pesca sportiva in:

- specchio d'acqua di 1 ha                   600        /       /

- specchio d'acqua di 0,5 ha                   /      600     600

 

 

Tempi richiesti per l'espletamento             P        C       M

delle attività agrituristiche gg/anno         [1]      [1]     [1]

 

ospitalità rurale - posto letto/anno           4        4       4

ristorazione agrituristica

  per posti/anno                              12       12      12

  attività equestre per capo/anno             12       12      12

  agriocampeggio per piazzuola/anno            4        4       4

attività pesca sportiva per anno             300      300     300

  attività culturale-ricreativa ed

  educativa per persona                      0,3      0,3     0,3

 

[1] P = pianura    C = collina    M = montagna

[2] dal  "Prontuario di  Agricoltura" - Ribaudo e ns. elaborazione

riferiti all'ordinarietà.

 

 

Allegato «G»

 

                                          Al SERVIZIO

                                          PROVINCIALE AGRICOLTURA

                                          FORESTE E ALIMENTAZIONE

                                          .......................

 

OGGETTO:  Richiesta  di  certificato  attestante  il  rapporto  di

         complementarità dell'attività  agrituristica  rispetto  a

         quella agricola.

 

     Il sottoscritto ........................ nato a .............

il   .............    e   residente   a   ...........   prov.   di

............... conduttore dell'azienda agricola ubicata in Comune

di ............  loc. ........................, con la presente si

pregia

 

                            RICHIEDERE

 

il certificato  in oggetto  indicato ai sensi dell'art. 3, comma 3

lettera e) della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3.

 

     A tal fine dichiara di:

 

- essere imprenditore agricolo......................;

- condurre  un'azienda agricola  della superficie  complessiva  di

  ettari......................;

-   voler    esercitare   la   seguente   attività   agrituristica

..................................................................

.............................................................

 

 

                                                    IL RICHIEDENTE

 

 

Allegato «H» in carta legale

 

                                 Al Sig. Sindaco del Comune di

 

OGGETTO: Richiesta ad esercitare l'attività agrituristica ai sensi

         della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3.

 

Il sottoscritto .................. nato a ......... Prov..........

residente  a   .................  in   via   ..........   località

..................  conduttore   dell'azienda  ..............   in

comune di  .................  iscritto  all'albo  degli  operatori

agrituristici della prov. .................. al n............

 

C H I E D E

 

ai sensi  della l.r.  31 gennaio  1992, n.  3, l'autorizzazione ad

esercitare l'attività agrituristica.

 

A tal fine allega:

 

- descrizione  dettagliata delle  attività agrituristiche  che  si

  intendono  attivare   con  l'indicazione  delle  caratteristiche

  aziendali, della  capacità ricettiva,  dei periodi  di esercizio

  delle attività e delle tariffe che si intendono applicare;

- documentazione  di cui agli artt. 11 e 92 del t.u. approvato con

  r.d. 18  giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle

  leggi di  pubblica sicurezza"  e dell'art. 5 della l. 9 febbraio

  1963, n.  59 "Norme  per la  vendita al pubblico in sede stabile

  dei prodotti  agricoli da  parte  degli  agricoltori  produttivi

  diretti";

- copia del libretto sanitario;

- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai

  locali da adibire all'attività;

-  certificato   di   iscrizione   all'albo   degli   imprenditori

  agrituristici;

- certificato di complementarità dell'attività agricola rispetto a

  quella agrituristica  rilasciato dal  servizio  provinciale  per

  l'agricoltura le foreste e l'alimentazione.

 

Distinti saluti.

 

                                                  IL RICHIEDENTE

 

 

Allegato «I»

 

COMUNE DI ............... PROVINCIA DI ............ AUTORIZZAZIONE

DI ATTIVITA' AGRITURISTICA N. .......

 

                            IL SINDACO

 

VISTA la domanda presentata in data ........ prot. n ...... con la

quale il  sig. .......  nato a ........ il .......... residente in

Via .............  n ........  di nazionalità  italiana nella  sua

qualità di  .................  codice  fiscale  n  ...............

intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attività agrituristica  ai sensi  della lett. b) dell'art. 2,

della l.  5 dicembre 1985, n. 730 e l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 per

[1]...............................................................

..................................................................

nell'azienda agricola  denominata ........................ ubicata

in via .......................;

 

Vista la documentazione allegata;

 

Visto l'art. 8 della l. 5 dicembre 1985, n. 730;

 

Vista la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

 

Visto  il   certificato  di  complementarità  rilasciato  in  data

...........   dal   Dirigente   del   servizio   provinciale   per

l'agricoltura le  foreste e  l'alimentazione  della  provincia  di

................. attestante  l'idoneità del  richiedente ai  fini

del rilascio dell'autorizzazione;

 

Vista l'autorizzazione  sanitaria rilasciata  dall'USSL n...... di

..........., attestante l'idoneità dei locali;

 

Visto il libretto sanitario della persona addetta all'attività;

 

Visto il parere conforme dell'Intendenza di Finanza di ........ in

data .............., per la somministrazione di alcoolici;

 

Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, del richiedente

ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di P.S.;

 

                             AUTORIZZA

 

il  signor   .............  sopra   generalizzato  ad   esercitare

nell'azienda   agricola   sopracitata   l'attività   agrituristica

concernente:

[1]...............................................................

......................... per il periodo dal ......... al.........

 

Entro il  31 luglio  di ogni  anno il titolare dell'autorizzazione

dovrà presentare in comune una dichiarazione che l'attività non ha

subito modificazioni  nonché l'indicazione  delle tariffe  che  si

impegna  a   praticare  per   l'anno   successivo.   La   presente

autorizzazione,    sostitutiva    di    ogni    altro    documento

amministrativo, è  valida solo  per l'azienda agricola ed il tempo

in essa  indicati; è subordinata al rispetto delle norme vigenti e

può essere  revocata o  sospesa per  motivi di ordine di sicurezza

pubblica, per  abusi  compiuti  dal  titolare  o  per  la  mancata

osservanza delle prescrizioni cui è sottoposta.

 

 

                                                   IL SINDACO

 

[1] Riportare  quanto previsto  nel certificato di complementarità

rilasciato dallo SPAFA.

 

 

 

Allegato «L»

 

PROGRAMMA DIDATTICO INDICATIVO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI

OPERATORI AGRITURISTICI

 

Elementi di:

 

A) Legislazione statale e regionale in materia di agriturismo;

B) Scienze dell'alimentazione:

   Gli alimenti, il valore nutritivo, le razioni le    caratteristiche

organolettiche degli alimenti;

   le contaminazioni di origine biologica e chimica degli    alimenti; le

infezioni e le intossicazioni alimentari;

C) Agronomia e selvicoltura:

   Clima, coltivazioni agrarie, ordinamento produttivo, i boschi    cura e

manutenzione, il bosco per lo svago ed il tempo libero,    i frutti del

bosco, le principali coltivazioni orticole    familiari;

D) Contabilità aziendale e legislazione fiscale e tributaria;

   La casa come ambiente, l'arredamento, trasformazione e    conservazione

del prodotti agricoli, l'artigianato rurale;

E) Tecnica della preparazione e manipolazione dei cibi;

F) Modalità di conservazione degli alimenti;

G) Igiene del personale addetto.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 giugno 2007, n. 10, con la decorrenza ivi indicata e dall'art. 18 del R.R. 6 maggio 2008, n. 4.

[2] Il presente regolamento resta in vigore fino all'approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.