§ 3.7.44 - L.R. 11 settembre 1989, n. 45.
Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/09/1989
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito della Legge.
Art. 3.  Definizione di case per ferie.
Art. 4.  Caratteristiche funzionali delle case per ferie.
Art. 5.  Definizione di ostelli per la gioventù.
Art. 6.  Caratteristiche funzionali degli ostelli.
Art. 7.  Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.
Art. 8.  Definizione di rifugi alpini.
Art. 9.  Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini.
Art. 10.  Obblighi amministrativi per l'apertura e la gestione di rifugi alpini.
Art. 11.  Definizione di rifugi escursionistici.
Art. 12.  Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici.
Art. 13.  Obblighi amministrativi per l'apertura e la gestione di rifugi escursionistici.
Art. 14.  Definizione di bivacchi fissi.
Art. 15.  Definizione di affittacamere.
Art. 16.  Caratteristiche funzionali.
Art. 17.  Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività di affittacamere.
Art. 18.  Definizione di case ed appartamenti per vacanze.
Art. 19.  Caratteristiche funzionali.
Art. 20.  Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.
Art. 21.  Procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 22.  Accertamento dei requisiti.
Art. 23.  Cessazione temporanea dell'attività ricettiva.
Art. 24.  Denuncia e pubblicità dei prezzi.
Art. 25.  Funzioni di vigilanza e di controllo.
Art. 26.  Diffida, sospensione, revoca e rinnovo.
Art. 27.  Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Osservanza di normativa vigente.
Art. 30.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 31.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.7.44 - L.R. 11 settembre 1989, n. 45. [1]

Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari.

(B.U. 15 settembre 1989, n. 37 30 suppl. ord.).

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di turismo ed in attuazione della Legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», detta norme sulle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 6 della soprarichiamata Legge-quadro, escluse quelle socio-assistenziali.

 

     Art. 2. Ambito della Legge.

     1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano le seguenti strutture ricettive:

     a) casa per ferie;

     b) ostelli per la gioventù;

     c) rifugi alpini ed escursionistici;

     d) esercizi di affittacamere;

     e) case ed appartamenti per vacanze.

     2. Non rientrano nella disciplina della presente Legge le strutture ricettive definite e normate dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 e dal relativo piano assistenziale.

 

Titolo II

STRUTTURE A CARATTERE SOCIALE: CASE PER FERIE ED OSTELLI PER LA GIOVENTU'

 

     Art. 3. Definizione di case per ferie.

     1. Sono «case per ferie» le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

 

     Art. 4. Caratteristiche funzionali delle case per ferie.

     1. Le case per ferie devono assicurare un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

     2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di Legge e regolamentari vigenti in materia.

 

     Art. 5. Definizione di ostelli per la gioventù.

     1. Sono «ostelli per la gioventù» le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

 

     Art. 6. Caratteristiche funzionali degli ostelli.

     1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di Legge e regolamentari vigenti in materia.

     2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base, e, di regola, anche la disponibilità di strutture e servizi atti all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

     3. Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

 

     Art. 7. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.

     1. L'apertura e la gestione di case per ferie e di ostelli per la gioventù sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune competente per territorio.

     2. Nella autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) la società, l'ente o l'associazione proprietari della struttura;

     b) il soggetto responsabile della struttura;

     c) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

     d) il numero dei posti letto;

     e) i servizi forniti oltre l'alloggio;

     f) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

     g) i periodi di apertura.

     3. Oltre all'autorizzazione di cui al precedente primo comma, il Comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni, od enti religiosi, apposito «nulla osta» ad utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta.

 

Titolo III

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI FISSI

 

     Art. 8. Definizione di rifugi alpini.

     1. Sono «rifugi alpini» le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, per periodi limitati nell'anno, ubicati, fuori dai centri urbani, a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine e in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

     2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti od associazioni operanti statutariamente nel settore dell'alpinismo, nonché da privati.

 

     Art. 9. Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini.

     1. I rifugi alpini devono possedere caratteristiche idonee per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, la costruzione deve avere carattere permanente, essere ubicata in modo da garantire sicuro asilo e ricettività adeguata alla cubatura, ed essere realizzata con criteri razionali e assicurare i seguenti requisiti:

     a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;

     b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

     c) spazio attrezzato per il pernottamento;

     d) alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito;

     e) servizi igienici, di rifornimento idrico e mezzi di riscaldamento, nonché conveniente attrezzatura per la sosta e il pernottamento;

     f) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, altro).

     g) uno o più locali di fortuna con porte apribili dall'esterno, qualora, anche per brevi periodi, il rifugio non sia custodito.

     2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti e) - f) - g) del precedente primo comma, devono essere posti in locali separati e il rifugio deve comunque disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

 

     Art. 10. Obblighi amministrativi per l'apertura e la gestione di rifugi alpini.

     1. L'apertura e la gestione di rifugi alpini sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune competente per territorio.

     2. Nella autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) generalità del proprietario;

     b) generalità del gestore e/o custode, nel caso di rifugi custoditi;

     c) altitudine della località;

     d) tipo di costruzione;

     e) vie d'accesso;

     f) capacità ricettive;

     g) periodi di apertura;

     h) tariffe per il vitto ed il pernottamento;

     3. Qualora si tratti di rifugi con custodia il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode e/o gestore che deve sottoscrivere, per accettazione, la richiesta di autorizzazione.

     4. A tal uopo, il Comune accerta che la persona sia di sana e robusta costituzione e che abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino.

     5. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 11. Definizione di rifugi escursionistici.

     1. Sono «rifugi escursionistici» le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane a quote non inferiori ai 700 metri di altitudine.

 

     Art. 12. Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici.

     1. I rifugi escursionistici, in ragione delle loro particolari caratteristiche strutturali, devono possedere i medesimi requisiti tecnici ed igienico-sanitari e servizi previsti per le case per ferie di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 13. Obblighi amministrativi per l'apertura e la gestione di rifugi escursionistici.

     1. L'apertura e la gestione dei rifugi escursionistici sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune competente per territorio.

     2. Nell'autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) la società, l'ente o l'associazione proprietari della struttura;

     b) il soggetto responsabile della struttura;

     c) il numero dei posti letto;

     d) i servizi forniti oltre l'alloggio;

     e) i periodi di apertura;

     f) tariffe per il vitto ed il pernottamento.

 

     Art. 14. Definizione di bivacchi fissi.

     1. Sono «bivacchi fissi» i locali di alta montagna non custoditi e di difficile accesso allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo agli alpinisti.

     2. Chiunque intenda attivare bivacchi fissi, deve darne preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.

 

Titolo IV

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

 

     Art. 15. Definizione di affittacamere.

     1. Sono «esercizi di affittacamere» le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

     2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.

 

     Art. 16. Caratteristiche funzionali.

     1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

     2. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

     3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

     4. Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

     a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;

     b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

     c) telefono ad uso comune.

     5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo- scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

 

     Art. 17. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività di affittacamere.

     1. L'attività di affittacamere è soggetta a preventiva autorizzazione da rilasciarsi dal Comune competente per territorio.

     2. Nell'autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) generalità del titolare;

     b) numero e ubicazione dei vani destinati all attività ricettiva;

     c) numero dei posti letto;

     d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

     e) eventuali servizi accessori offerti all'utenza.

     3. Il titolare di esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

     4. Nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 15, il Comune provvede ad annotare in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

 

Titolo V

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

 

     Art. 18. Definizione di case ed appartamenti per vacanze.

     1. E' definita tipologia ricettiva residenziale non alberghiera quella riguardante: case ed appartamenti per vacanze quali strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari [2].

     2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestiti in forma imprenditoriale, quando il soggetto abbia legittimamente la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

 

     Art. 19. Caratteristiche funzionali.

     1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva di cui al precedente art. 18 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di Legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.

     2. L'utilizzo di case ed appartamenti secondo le modalità previste dal presente titolo non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

     3. In deroga alle norme vigenti, nelle strutture individuate dal precedente art. 18, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

     4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

     a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;

     b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;

     c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;

     d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

 

     Art. 20. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.

     1. L'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva autorizzazione da rilasciarsi dal Comune competente per territorio.

     2. Nella autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) generalità dell'imprenditore;

     b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti;

     c) periodi di apertura;

     d) caratteristiche relative alle prestazioni dei servizi.

     3. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'immobile.

     4. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale, o per particolari periodi dell'anno, il Sindaco può con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dal precedente art. 18.

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 21. Procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.

     1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive disciplinate dalla presente Legge, deve farne preventiva richiesta al Comune in cui ha sede la struttura, indicando specificatamente tutti i requisiti soggettivi e le caratteristiche funzionali previste dalle disposizioni di cui ai titoli precedenti.

 

     Art. 22. Accertamento dei requisiti.

     1. Il Comune, provvede al rilascio della autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge, dopo aver accertato che:

     a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare o degli eventuali rappresentanti di cui al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

     b) sussistano le caratteristiche funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura, nonché dei relativi requisiti igienico-sanitari.

     2. L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato dalla competente autorità comunale attraverso:

     a) sopralluoghi diretti di agenti all'uopo abilitati;

     b) dichiarazione, sottoscritta dell'interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali.

     3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale e all'azienda di promozione turistica competente per territorio, l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente Legge, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o cessazione.

 

     Art. 23. Cessazione temporanea dell'attività ricettiva.

     1. Il titolare delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge che intenda procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune.

     2. Il periodo di cessazione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

 

     Art. 24. Denuncia e pubblicità dei prezzi.

     1. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze degli affittacamere devono essere denunciati al competente comitato provinciale prezzi, tramite il Comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

     2. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie e ostelli per la gioventù, devono essere denunciati al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

     3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile presso gli esercizi ricettivi disciplinati dalla presente Legge.

 

     Art. 25. Funzioni di vigilanza e di controllo.

     1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle unità socio-sanitarie locali, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

 

     Art. 26. Diffida, sospensione, revoca e rinnovo.

     1. Ferme restando le competenze in materia dell'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune, nei seguenti casi:

     a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari, per il rilascio;

     b) qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

     2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

 

     Art. 27. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

     1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate dal Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 28, in base alla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 concernente «Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale», e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge sprovvisto dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     2. Chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal precedente art. 24 è soggetto al pagamento della sanzione da lire 250.000 a lire 750.000.

     3. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 250.000 a lire 750.000.

     4. In caso di reiterate violazioni alle norme della presente Legge, le sanzioni previste ai precedenti commi sono raddoppiate e, nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività e/o alla revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 29. Osservanza di normativa vigente.

     1. E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed, in particolare, delle norme riguardanti: la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali e ai requisiti di cui alla presente legge.

     2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate «esercizi di affittacamere» e «case e appartamenti per vacanze» devono presentare domanda, al Comune in cui è ubicata la struttura, per ottenere l'autorizzazione di cui alle disposizioni della presente Legge.

 

     Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 1997, n. 12.