Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1970 |
Numero: | 1437 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, numero 1102, è modificato come segue |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue |
§ 98.1.30518 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.
Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.
(G.U. 22 aprile 1971, n. 100)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con
"Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio".
Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue:
"Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".