§ 3.7.26 - R.R. 11 ottobre 1982, n. 8. [*]
Regolamento concernente caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici ed ai campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/10/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Terreno.
Art. 2.  Recinzione.
Art. 3.  Accessi.
Art. 4.  Servizi idrosanitari - Ubicazione e caratteristiche costruttive generali.
Art. 5.  Approvvigionamento idrico.
Art. 6.  Tutela delle acque dall'inquinamento.
Art. 7.  Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.
Art. 8.  Accesso di animali.
Art. 9.  Dispositivi e mezzi antincendio.
Art. 10.  Illuminazione.
Art. 11.  Telefono.
Art. 12.  Pronto soccorso.
Art. 13.  Impianti di distribuzione di elettricità.
Art. 14.  Piazzuole.
Art. 15.  Bungalows.
Art. 16.  Pre-ingressi.
Art. 17.  Requisiti per la classificazione delle aziende.
Art. 18.  Dichiarazione ai fini della classificazione.


§ 3.7.26 - R.R. 11 ottobre 1982, n. 8. [*]

Regolamento concernente caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici ed ai campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'articolo 24 della L.R. 10 dicembre 1981, n. 71: "Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta".

(B.U. 15 ottobre 1982, n. 41, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Terreno.

     1. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, e da consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

 

     Art. 2. Recinzione.

     1. Gli accessi al terreno devono essere controllabili; si rende perciò necessaria una recinzione lungo tutto il perimetro.

     2. La recinzione, allorquando non fosse costituita da elementi naturali (sponde di fiume, lago, ecc.) sarà costituita artificialmente con muri, cancellate o reti metalliche, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche.

     3. In corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze, ecc.), onde evitare la visuale diretta sul terreno di campeggio si dovrà completare la recinzione con siepi od altre soluzioni di schermature, comunque il più possibile naturali.

     4. L'ingresso al parco di campeggio dovrà essere munito di cancello o sbarra.

 

     Art. 3. Accessi.

     1. Il terreno deve essere facilmente accessibile a tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di soggiorno.

     2. Eventuali difficoltà di accesso dovranno essere opportunamente segnalate.

 

     Art. 4. Servizi idrosanitari - Ubicazione e caratteristiche costruttive generali.

     1. I servizi idrosanitari, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di villaggio turistico o campeggio, devono essere costituiti da edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire la durata nel tempo e la facilità di pulizia, anche se prefabbricati.

     2. Ciascuno di essi deve prevedere il reparto uomini ed il reparto donne.

     3. L'aerazione e l'illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature.

     4. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti, fino a metri 2.00 di altezza, rivestite con materiali impermeabili.

     5. I pavimenti e rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (grès, porcellana, ecc.).

     6. Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio.

     7. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fire-clai oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

     8. I gruppi di servizi sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che il campeggiatore più distante debba superare una distanza superiore ai 150 metri per raggiungerli nel caso di parchi di campeggio situati a meno di 700 m. sul livello del mare e m. 100 nel caso di campeggi situati a quote superiori.

     9. Nel caso di campeggi situati oltre i 700 m. s.l.m. e aventi apertura invernale tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento; nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

     10. I gabinetti debbono avere il vano vaso areato, di superficie minima di mq 1,20 e con porta chiudibile dall'interno; debbono essere installati vasi normali a chiusura idraulica con cassetta di lavaggio, preferibilmente fissati alla parete (e non sul pavimento), o del tipo alla turca con bordo rialzato.

     11. Gli orinatori devono essere fissati a parete con tramezzi di separazione.

     12. I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo sarà dotato di specchio, mensola d'appoggio e presa elettrica.

     13. I lavapiedi devono essere possibilmente installati vicino alla porta di ingresso dei servizi igienici e devono essere in ceramica.

     14. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a mq 1,20 con porta chiudibile dall'interno e possibilmente essere muniti di antidoccia per riporre gli indumenti.

     15. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile.

     16. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate vicino alle spiagge ed alle piscine.

     17. I lavelli per stoviglie possono essere installati in un locale coperto insieme ai lavabi per biancheria o anche all'aperto. Si richiedono lavelli da cucina, di caratteristiche consuete, con scarichi ben dimensionati e protetti per evitare gli intasamenti. Si devono prevedere recipienti accessori per la raccolta dei rifiuti.

     18. I lavatoi per biancheria possono essere installati come indicato per i lavelli delle stoviglie. E' consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettoni.

     19. Altri servizi:

     le cucine, le dispense e le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco in quanto esistenti, dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta; se è previsto l'esercizio di spaccio di generi alimentari, questi dovranno essere provvisti di adatte celle od armadi frigoriferi di sufficiente capacità per l'idonea conservazione delle derrate alimentari. Detti servizi dovranno essere autorizzati ai sensi della legge 283/62 e relativo regolamento di esecuzione.

     20. Le persone addette alle cucine, agli spacci, o che comunque manipolino generi alimentari devono essere in possesso di apposito libretto sanitario di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede il complesso, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 5. Approvvigionamento idrico.

     1. La dotazione minima totale di acqua è fissata in 150 litri per persona e per giorno, dei quali almeno 50 lt devono essere potabili per uso alimentare, per i lavabi, le docce, i lavelli per stoviglie ed i locali dove si somministrano bevande.

     2. L'eventuale erogazione di acqua non potabile, riservata a uso servizi di pulizia, lavaggio autovetture ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile su ogni rubinetto.

     3. L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo è previsto l'approvvigionamento privato; sull'idoneità di tale impianto dovrà essere richiesto il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente. Al titolare dell'azienda è fatto obbligo produrre un certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'U.S.S.L. in base all'analisi effettuata dal P.M.I.P. competente per territorio. Tale certificato dovrà essere richiesto entro i 60 giorni antecedenti l'apertura, per i complessi ad andamento stagionale e/o comunque prima dell'autorizzazione all'apertura. L'autorità sanitaria potrà disporre periodici controlli di potabilità secondo quanto previsto dalla circ. min. n. 33/77.

     4. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi da acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva della capacità minima di 50 lt per persona ospitata, per giorno oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

     5. Se all'interno del complesso è previsto il servizio di lavaggio delle autovetture o delle roulettes, esso deve essere effettuato solo su apposita platea impermeabile con scolo verso un apposito chiusino che convogli le acque nella fognatura interna, prima dell'impianto di depurazione.

 

     Art. 6. Tutela delle acque dall'inquinamento.

     1. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, la materia è regolamentata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

     1. Per la raccolta dei rifiuti solidi si devono disporre appositi recipienti della capacità di 80-100 litri in numero tale che ogni 3 piazzuole se ne possa avere uno a disposizione e comunque entro un raggio di 20 metri.

     2. Tali recipienti saranno formati preferibilmente da sacchi impermeabili a perdere che vengono fissati ad appositi anelli che ne tengono aperta l'imboccatura, su questi anelli devono essere incernierati dei coperchi che garantiscano la chiusura a tenuta dei sacchi. Possono essere usati anche recipienti rigidi di plastica o di ferro zincato purché facilmente lavabili.

     3. Ogniqualvolta i recipienti o i sacchi sono pieni, devono essere asportati e sostituiti con quelli vuoti e puliti.

     4. La frequenza del ricambio dipenderà dal numero dei recipienti messi a disposizione dei campeggiatori e comunque non meno di una volta al giorno.

     5. I recipienti pieni vanno portati in apposito locale fuori dal campo da cui i rifiuti vanno allontanati.

     6. Nello stesso posto vanno collocate le attrezzature per il lavaggio e la disinfezione dei recipienti di plastica e di ferro zincato.

     7. Lo smaltimento dei rifiuti solidi dovrà avvenire nell'ambito del servizio apposito realizzato dal comune di appartenenza con l'osservanza delle norme igieniche e delle modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

     8. Nel caso di accertata impossibilità di fruire di tale servizio, lo smaltimento dei materiali inerti potrà essere effettuato con messa a dimora nel terreno in apposita fossa, in luogo riconosciuto idoneo dall'ufficiale sanitario e secondo le istruzioni e prescrizioni dallo stesso impartiti caso per caso; lo smaltimento dei prodotti putrescibili dovrà essere attuato per combustione in apposito inceneritore, collocato in luogo riconosciuto idoneo dall'ufficio sanitario, e condotto a regola d'arte.

     9. Non è ammesso l'accumulo del materiale da eliminare per più di 48 ore; per tale periodo si prescrive la tenuta di sacchetti impermeabili, chiudibili ermeticamente.

 

     Art. 8. Accesso di animali.

     1. Qualora il gestore del complesso consenta che nello stesso vengano introdotti animali al seguito dei turisti è indispensabile osservare alcune precauzioni quali:

     a) i proprietari degli animali dovranno produrre apposito certificato di sanità redatto dal servizio veterinario U.S.S.L. del comune di residenza (per i cani tale certificato non dovrà essere antecedente ai 6 giorni dall'arrivo); in caso contrario saranno sottoposti a visita presso il servizio veterinario dell'U.S.S.L. in cui ha sede il complesso;

     b) all'interno del complesso turistico gli animali saranno tenuti custoditi dagli ospiti ed i cani dovranno avere apposita museruola;

     c) per i cani nelle zone interessate dalla diffusione della rabbia silvestre per l'ammissione è d'obbligo la vaccinazione.

     Si richiamano al proposito le norme per la profilassi antirabbica previste dal regolamento di Polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320;

     d) è vietato l'accesso degli animali agli impianti di balneazione;

     e) per quanto concerne le necessità fisiologiche, nell'area del complesso saranno individuate particolari aree, debitamente distanti dai luoghi di vita della collettività, nelle quali gli animali saranno portati per l'espletamento di dette necessità. Su tali aree almeno due volte al giorno saranno eseguite opere di disinfezione e demuscazione. Qualora tale soluzione non sia possibile i proprietari degli animali dovranno munirsi di appositi strumenti per la rimozione entro contenitori chiusi, e curarne il deposito entro contenitori di rifiuti;

     f) al fine di evitare infezioni che abbiano come vettori gli animali domestici, gli stessi non dovranno stare all'interno di tende, roulottes, bungalows o simili.

     2. Per quanto non specificatamente previsto in queste disposizioni si deve far riferimento al regolamento d'igiene del comune nel quale il complesso turistico ha sede.

 

     Art. 9. Dispositivi e mezzi antincendio.

     1. I complessi dovranno essere dotati di idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei locali vigili del fuoco.

 

     Art. 10. Illuminazione.

     1. Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti a distanza di m 50 l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna e dei servizi igienici.

     2. L'illuminazione notturna deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di un metro.

 

     Art. 11. Telefono.

     1. Tutti i complessi devono essere muniti di telefono, anche se non a disposizione diretta degli ospiti.

     2. Nel caso sia impossibile l'installazione di un telefono, dovrà essere predisposto un servizio di comunicazione alternativa (radio, ecc.).

 

     Art. 12. Pronto soccorso.

     1. Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale, salvo quanto previsto al punto 2.031 della tabella di classificazione.

 

     Art. 13. Impianti di distribuzione di elettricità.

     1. Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzuole devono essere realizzati nel rispetto delle norme E.N.P.I. - C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica e comunque collocate in posizione tale da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

 

     Art. 14. Piazzuole.

     1. Le piazzuole devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale del complesso che sarà affissa all'ingresso.

 

     Art. 15. Bungalows.

     1. Intendesi per bungalows una costruzione anche prefabbricata, fissa per destinazione, destinata ad ospitare nell'ambito dei parchi di campeggio i tristi sprovvisti di propri mezzi di soggiorno:

     a) l'altezza interna minima è stabilita in m 2,70, mentre per i comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare le altezze possono essere ridotte a m 2,55;

     b) le pareti perimetrali devono, oltre che garantire la stabilità della costruzione, assicurare una sufficiente coibentazione.

     Se eseguite in materiali diversi da quelli tradizionali (murature in cotto, intonaci in malta di cemento) dovranno essere resistenti al fuoco ed essere di facile pulizia per garantire la massima igienicità al complesso;

     c) le coperture devono essere assolutamente impermeabili ed incombustibili ed essere coibentate con le pareti;

     d) i pavimenti devono essere in materia durevole e lavabile e l'impianto elettrico di illuminazione e quello eventuale di forza motrice devono essere eseguiti secondo le norme C.E.I. (comitato elettrotecnico italiano);

     e) l'arredamento minimo comprenderà oltre ai letti, alle sedie, ai tavoli anche un fornello a gas ed un lavandino con acqua corrente. La bombola del gas deve essere collocata all'esterno.

     2. Tutte le costruzioni devono essere di un solo piano.

 

     Art. 16. Pre-ingressi.

     1. I pre-ingressi non possono superare la superficie di mq 7 e l'altezza dell'allestimento di cui costituiscono pertinenza.

     2. Data la loro funzione e le loro caratteristiche i suddetti pre- ingressi non sono soggetti a concessioni od autorizzazioni.

     3. Non sono da considerarsi pre-ingressi le tende o verande parasole in tela o in altro materiale non rigido, le cui intelaiature in lega leggera devono essere agevolmente smontabili.

 

     Art. 17. Requisiti per la classificazione delle aziende.

     1. I requisiti per la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta richiesti ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 71 sono quelli indicati agli allegati A), B), C) e D) al presente regolamento di cui fanno parte integrante.

 

     Art. 18. Dichiarazione ai fini della classificazione.

     1. Ad integrale adempimento dei disposti di cui all'art. 21, II comma, lettera d), della L.R. n. 71/81 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della citata legge, i complessi già funzionanti devono presentare al comune di pertinenza, tramite l'ente provinciale del turismo, competente per territorio una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione, corredata da una planimetria come previsto dall'articolo 14 del regolamento. Tale classificazione è da ritenersi provvisoria sino al termine di adeguamento previsto dall'articolo 20 della predetta.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 13 aprile 2001, n. 7 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 della stessa L.R. 7/2001.