Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 12/01/2001 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Variazione. Tabella "A"). |
Art. 2. (Variazioni. Tabella "B"). |
Art. 3. (Variazioni. Tabella "C"). |
Art. 4. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 - tabella "D"). |
Art. 5. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 6. (Adempimenti contabili). |
Art. 7. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 "Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"). |
Art. 8. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 26/2000). |
Art. 9. (Termine per le istanze di finanziamento del trasporto pubblico locale). |
Art. 10. (Responsabilità dirigenziale - Comitato dei garanti). |
Art. 11. (Copertura disavanzi di esercizio nel settore trasporti pubblici). |
Art. 12. (Anticipazioni alle aziende sanitarie). |
Art. 13. (Rinvio al riesame del Consiglio regionale disposto dal Governo per l'articolo 13). |
Art. 14. (Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo). |
Art. 15. (Tasse di concessioni regionali - Sospensione voce tariffa). |
Art. 16. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 36 "Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo"). |
Art. 17. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 "Istituzione dell'Istituto regionale di Formazione dei dipendenti I.R.FO.D. Lazio). |
Art. 18. (Personale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale"). |
Art. 19. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 "Disciplina autorità dei bacini regionali"). |
Art. 20. (Termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa). |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 20 delle legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997 e successive modifiche). |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane"). |
Art. 23. (Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio [...] |
Art. 24. (Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo). |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"). |
Art. 26. (Contributo alla Provincia di Roma per il progetto "Estate della Provincia di Roma"). |
Art. 27. (Contributo al Comune di Latina per la realizzazione del progetto "Parco tematico terme di Fogliano"). |
Art. 28. (Contributo straordinario aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale). |
Art. 29. (Contributi alle ADISU). |
Art. 30. (Contributo all'Università La Sapienza di Roma). |
Art. 31. (Risorse finanziarie per la realizzazione di progetti innovativi). |
Art. 32. (Contributo al Comune di San Donato Val Comino per acquisto attrezzature ostello della gioventù). |
Art. 33. (Contributo al Comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival"). |
Art. 34. (Contributo al Comune di Sora ed al Comune di Pescosolido per danni alluvionali). |
Art. 35. (Contributo acquisizione immobile nel Comune di Segni). |
Art. 36. (Contributo al Comune di Castelliri per centro diurno "Elio Gabriele"). |
Art. 37. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"). |
Art. 38. (Modifica all'articolo 17 della l.r. 12/2000). |
Art. 39. (Contributi al Comune di Anguillara Sabazia). |
Art. 40. (Contributo per il reinserimento della popolazione carceraria). |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 16 febbraio 2000 , n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"). |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"). |
Art. 43. (Contributo all'I.R.V.I.T). |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2000 n. 26 "Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"). |
Art. 45. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"). |
Art. 46. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 6.2.61 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.
(B.U. 20 gennaio 2001, n. 2 - S.O. n. 5).
Art. 1. (Variazione. Tabella "A").
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".
Art. 2. (Variazioni. Tabella "B").
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".
Art. 3. (Variazioni. Tabella "C").
1. Al bilancio pluriennale 2000 - 2002 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella "C".
Art. 4. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 - tabella "D").
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
2. L'elenco 5/bis allegato alla
Art. 5. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e) della
2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della
Art. 6. (Adempimenti contabili).
1. Improrogabilmente, entro il 31 marzo 2001, i dirigenti delle aree regionali devono far pervenire all'area 2.A-Bilancio del dipartimento economia e finanza regionale l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1998 e non pagati negli anni 1998, 1999 e 2000 per i quali al 31 dicembre 2000 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1, sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernente i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 6 del presente articolo. 4. Entro la data del 31 marzo 2001 i direttori dei dipartimenti regionali devono far pervenire all'area 2.A-dipartimento economia e finanza un quadro dettagliato aggiornato degli impegni di rispettiva competenza assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2000 relativamente ai debiti ricogniti con decreti pregressi e quelli per i quali sia stata accertata la decadenza o la riduzione dell'importo del titolo del credito a suo tempo vantato da terzi.
5. Il dipartimento economia e finanza è autorizzato a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conferma o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite; trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto [1].
6. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000, a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano ordinato l'emissione entro i termini con atti pervenuti all'area ragioneria entro il 31 dicembre 2000, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'area ragioneria del dipartimento economia e finanza regionale.
7. Per l'esercizio finanziario 2000 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 gennaio 2000 di cui all'articolo 8 secondo comma della
8. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 7. (Modifica all'articolo 11 della
1. [2].
Art. 8. (Modifica all'articolo 7 della
Art. 9. (Termine per le istanze di finanziamento del trasporto pubblico locale).
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione, da parte dei comuni, delle istanze intese ad ottenere per l'anno 2001 il finanziamento a carico del fondo regionale dei trasporti, a sostegno del trasporto pubblico urbano ai sensi della
2. Sono altresì fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione delle istanze per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale a domanda debole riferiti agli anni 1999 e 2000.
Art. 10. (Responsabilità dirigenziale - Comitato dei garanti). [4]
Art. 11. (Copertura disavanzi di esercizio nel settore trasporti pubblici).
1. La Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per provvedere alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997 del settore trasporti pubblici locali, per i quali è previsto all'articolo 12 della
Art. 12. (Anticipazioni alle aziende sanitarie).
1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella "A" della
2. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
4. Il rimborso delle somme finanziate è effettuato utilizzando le somme erogate da parte dello Stato ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende USL e aziende ospedaliere.
Art. 13. (Rinvio al riesame del Consiglio regionale disposto dal Governo per l'articolo 13).
(Omissis).
Art. 14. (Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo). [5]
1. Ai sensi di quanto disposto dal
2. Il contribuente che dall'anno 1998 ha pagato la maggiore imposta nella misura del 300 per cento stabilita dall'articolo 4 della
Art. 15. (Tasse di concessioni regionali - Sospensione voce tariffa).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l'applicazione della
a) strutture ricettive alberghiere ed altre strutture ricettive;
b) esercizi per la somministrazione di alimenti;
c) esercizi per la somministrazione di bevande.
Art. 16. (Modifica all'articolo 6 della
Art. 17. (Modifica all'articolo 17 della
Art. 18. (Personale di cui all'articolo 13 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 18 della
Art. 20. (Termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa).
1. In considerazione dei tempi richiesti per il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei mutui e delle similari fonti di finanziamento da parte dei soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionale da concretizzare mediante il ricorso al credito direttamente da parte dei soggetti interessati ovvero della Regione, il termine posto dall'articolo 18, comma 1, della
2. La disposizione del comma 1 ha effetto retroattivo.
Art. 21. (Modifiche all'articolo 20 delle
Art. 22. (Modifiche all'articolo 12 della
Art. 23. (Proroga del termine di cui all'articolo 12 della
1. La durata del Comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, istituito con l'articolo 12 della
Art. 24. (Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo). [13]
1. Per il supporto tecnico ed operativo necessario allo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario ed alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo di cui all'articolo 24 della
Art. 25. (Modifiche alla
1. [14].
2. [15].
3. [16].
4. [17].
5. (11.
6. [18].
7. [19].
8. [20].
9. [21].
10.[22].
11. [23].
12. [24].
13. [25].
14. [26].
15. [27].
16. [28].
17. [29].
18. [30].
19. L'allegato A della
Art. 26. (Contributo alla Provincia di Roma per il progetto "Estate della Provincia di Roma").
1. L'importo di lire 50 milioni assegnato in aumento al capitolo 44352 ai sensi dell'articolo 1, tabella b) della
Art. 27. (Contributo al Comune di Latina per la realizzazione del progetto "Parco tematico terme di Fogliano").
1. Al fine di concorrere alle spese per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto "Parco tematico terme di Fogliano", è concesso al comune di Latina un contributo pari al 12 per cento della spesa e comunque non superiore a lire 600 milioni. Il contributo è concesso dall'Assessorato politiche del bilancio e programmazione a seguito della presentazione da parte del comune di Latina del programma dello studio di fattibilità da realizzare. L'erogazione avviene a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione della quota a loro carico da parte degli altri soggetti interessati al progetto. 2. Ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2000 del capitolo n. 28178 avente la seguente denominazione «Concorso finanziario della Regione alle spese per lo studio di fattibilità del progetto "Parco tematico terme di Fogliano"» con lo stanziamento di lire 600 milioni.
Art. 28. (Contributo straordinario aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale). [31]
1. A favore delle aziende che esercitano il servizio pubblico di trasporto regionale ed interregionale è corrisposto un contributo straordinario di lire 21 miliardi 296 milioni 775 mila 782 per i maggiori oneri, connessi all'introduzione dell'IVA, sui contratti di servizio stipulati con la Regione per gli anni 1999-2000.
Art. 29. (Contributi alle ADISU).
1. Una quota dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44116 è destinata: quanto a lire 500 milioni all'ADISU Cassino, quanto a lire 2 miliardi all'ADISU La Sapienza Roma, quanto a lire 1 miliardo all'ADISU Tor Vergata Roma, quanto a lire 500 milioni all'ADISU Viterbo.
Art. 30. (Contributo all'Università La Sapienza di Roma).
1. Una quota pari a lire 60 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44124 è destinata all'Università degli studi La Sapienza di Roma per la realizzazione del Master in economia e management per il turismo.
Art. 31. (Risorse finanziarie per la realizzazione di progetti innovativi).
1. La Regione in caso di progetti approvati ai sensi dell'articolo 20 della
2. Le somme disponibili per effetto dei pagamenti differiti di cui al comma 1 possono essere utilizzate dalla Regione per anticipare la realizzazione dei progetti finanziabili con le successive annualità, ricadenti nel medesimo piano triennale ed aventi le caratteristiche necessarie per essere avviati.
Art. 32. (Contributo al Comune di San Donato Val Comino per acquisto attrezzature ostello della gioventù).
1. Lo stanziamento del capitolo n. 23245 denominato "Concorso regionale agli oneri sostenuti dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000", è integrato di lire 300 milioni da destinare al comune di San Donato Val Comino per l'acquisto di attrezzature per il locale ostello della gioventù.
2. All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16310, denominato "Fondo di riserva per spese obbligatorie" che offre sufficiente disponibilità.
Art. 33. (Contributo al Comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival").
1. Uno quota di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44350 per le iniziative previste dalla
Art. 34. (Contributo al Comune di Sora ed al Comune di Pescosolido per danni alluvionali).
1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 47114, una somma sino a lire 500 milioni è destinata agli interventi connessi ai danni alluvionali nel territorio del Comune di Sora ed alla frana nel territorio del Comune di Pescosolido - località Forcella.
Art. 35. (Contributo acquisizione immobile nel Comune di Segni).
1. Lo stanziamento di L. 2 miliardi iscritto al capitolo n. 28101 "Interventi per lo sviluppo economico dell'area Colleferro-Valle del Sacco (articolo 14
Art. 36. (Contributo al Comune di Castelliri per centro diurno "Elio Gabriele").
1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 42125, al Comune di Castelliri è riconosciuto un contributo di lire 100 milioni per il completamento e l'arredo del centro diurno "Elio Gabriele" istituito con deliberazioni consiliari 22 settembre 1995, n. 14 e 28 settembre 1999, n. 63 allo scopo di consentirne la piena agibilità quale struttura destinata a giovani ed anziani del comune.
Art. 37. (Modifica all'articolo 10 della
Art. 38. (Modifica all'articolo 17 della
Art. 39. (Contributi al Comune di Anguillara Sabazia).
1. La Regione concede contributi in conto capitale al Comune di Anguillara Sabazia per interventi di consolidamento e valorizzazione del complesso La Rupe.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al recupero ed al consolidamento statico della parete rocciosa situata nella zona del decantatore di liquami "ai Soldati";
b) al recupero e riqualificazione delle aree limitrofe alla zona di cui alla lettera a).
3. Per gli interventi di cui al comma 2, l'amministrazione comunale presenta appositi studi di settore, nel rispetto delle specifiche competenze spettanti all'Amministrazione statale, ove previste.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le procedure previste dalla
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, procede all'erogazione dei contributi entro trenta giorni dalla richiesta del comune interessato.
6. Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 44222 denominato "Contributi al Comune di Anguillara per il consolidamento e la valorizzazione del complesso La Rupe" con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001.
7. Allo stanziamento di cui al comma 6 si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo n. 39002, elenco 4, lettera m) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000.
Art. 40. (Contributo per il reinserimento della popolazione carceraria).
1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, onde facilitarne il ripristino dell'autostima e dei rapporti interpersonali, attraverso uno scambio interno/esterno, dentro/fuori, è assegnato un contributo di lire venti milioni al "Progetto PLANCTON - Laboratorio e Messinscena" da attuarsi presso il carcere di Rebibbia N.C..
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo n. 42123 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2000 e successivi.
Art. 41. (Modifiche all'articolo 37 della
Art. 42. (Modifiche alla
Art. 43. (Contributo all'I.R.V.I.T).
1. Lo stanziamento previsto sul capitolo n. 32426 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, quale contributo regionale all'I.R.V.I.T. per il finanziamento delle iniziative in conto capitale, è destinato al capitolo n. 32425 di nuova istituzione "Spese di funzionamento dell'I.R.V.I.T.", che viene istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della
Art. 44. (Modifiche all'articolo 29 della
(Omissis).
Art. 45. (Modifica all'articolo 21 della
Art. 46. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
ALLEGATI
TABELLE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO (Artt. 1, 2, 3 e 4).
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della
[2] Sostituisce l'art. 11 della
[3] Modifica il comma 1, art. 7 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[6] Modifica il primo comma, art. 6 della
[7] Modifica il comma 1, art. 17 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[9] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 18 della
[10] Comma così modificato dall’art. 16 della
[11] Sostituisce il comma 2, art. 20 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 86 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[14] Modifica il comma 2, art. 10 della
[15] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[16] Modifica il comma 2, art. 19 della
[17] Modifica il comma 2, art. 19 della
[18] Modifica il comma 1, art. 69 della
[19] Sostituisce l'art. 86 della
[20] Modifica il comma 2, art. 100 della
[21] Modifica il comma 1, art. 101 della
[22] Modifica la lett. a), comma 1, art. 114 della
[23] Comma modificato dall'art. 40 della
[24] Modifica la lett. b), comma 1, art. 121 della
[25] Modifica la lett. b), comma 2, art. 121 della
[26] Sostituisce l'art. 191 della
[27] Sostituisce l'art. 192 della
[28] Sostituisce l'art. 193 della
[29] Modifica il comma 2, art. 195 della
[30] Modifica la lett. e), comma 1, art. 209 della
[31] Articolo così sostituito dall'art. 112 della
[32] Sostituisce il comma 2, art. 10 della
[33] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 17 della
[34] Modifica il comma 1, art. 37 della
[35] Aggiunge l'art. 27 bis alla
[36] Modifica il comma 1, art. 21 della