§ 6.2.58 - L.R. 16 febbraio 2000, n. 14.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:16/02/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 


§ 6.2.58 - L.R. 16 febbraio 2000, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. 24 febbraio 2000, n. 5 - S.O. n. 11).

 

Art. 1.

     1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2000 è approvato in lire 34 mila 045 miliardi 102 milioni 592 mila 608 in termini di competenza ed in lire 42 mila 331 miliardi 523 milioni 056 mila 635 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2000, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella "A").

 

     Art. 2.

     1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2000 è approvato in lire 34 mila 045 miliardi 102 milioni 592 mila 608 in termini di competenza ed in lire 42 mila 331 miliardi 523 milioni 056 mila 635 in termini di cassa.

     2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2000, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato nella tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

     3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

     4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.

     5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2000/2002.

 

     Art. 4.

     1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

     a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli numeri 16310, 16313, 16316, 16319;

     b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

     c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;

     d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;

     e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2000 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 1.322 miliardi 136 milioni 533 mila 176. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernente interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 176 miliardi 986 milioni 347 mila 038.

     2. I mutui di cui alla lettera e) del comma 1, per il complessivo ammontare di lire 1.386 miliardi 668 milioni 112 mila 601, sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 7 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è iscritto ai capitoli nn. 15417 e 15427 della spesa a partire dall'esercizio finanziario 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse, in tutto od in parte, debbano essere dilazionate nel tempo o avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi nell'entità degli stanziamenti annuali alla diversa decorrenza e durata nel tempo sono annualmente regolati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     6. Non si può procedere prima del 1° luglio 2000 alla stipulazione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1.

     7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo n. 04130 con lo stanziamento di lire 1.174 miliardi 944 milioni 756 mila 903 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.

 

     Art. 5.

     1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 10 maggio 1970, n. 281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

     4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità, nel caso di mutamento degli attuali advisors, la Giunta si determina, sentita la competente commissione consiliare permanente.

     6. L'onere per l'attuazione del presente articolo, quantificato in annuali lire 1.500 milioni, grava sullo stanziamento del capitolo 15426 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2000/2002.

     7. (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     2. E' consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei dirigenti dell'ufficio cerimoniale, dell'ufficio autonomo di collegamento con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari della categoria D degli uffici 7° e 3° rispettivamente dei settori 19° e 49°. E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari della categoria D in servizio presso l'ufficio provveditorato e contabilità e l'ufficio stampa del settore 2° della Giunta, anche al fine dello svolgimento della funzione economale per le strutture della presidenza della Giunta [2].

     3. Sono confermate per l'anno 2000 e per il bilancio 2000/2002 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1999 a carico degli esercizi 1997 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2000. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11°, ragioneria dell'assessorato competente in materia di economia e finanza.

     2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

 

     Art. 8.

     1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1998 e 1999 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2000, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1999, ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 15/1977, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla predetta richiamata disposizione, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

     2. Per l'anno 2000 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 30 della l.r. 15/1977.

 

     Art. 9.

     1. Agli eventuali maggiori oneri connessi al concorso finanziario della Regione per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, non coperti dallo stanziamento del capitolo n. 42172, si provvede attraverso l'utilizzazione delle risorse che residuano sul capitolo n. 42115 in conseguenza dell'applicazione delle norme sul contenimento e sul controllo della spesa di cui all'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2000.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo di cooperative che svolgono attività agricole e che favoriscono l'inserimento lavorativo di persone disabili, nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 21229 una somma sino ad 1 miliardo di lire è finalizzata al finanziamento di progetti presentati dalle cooperative che svolgono attività agricola in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni, nell'ambito delle attività previste all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

     2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2000 è stato approvato dal competente organo e per il quale l'assessorato competente in materia di economia e finanza regionale ha inoltrato le relative proposte di approvazione alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 1991, n. 19 e successive modificazioni, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 10, secondo comma, della l.r. 15/1977.

     3. Gli enti, aziende, ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, a gestire in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 12.

     1. La spesa relativa all'assistenza ed alla manutenzione del programma relativo alle relazioni previsionali e programmatiche, realizzato dalla Regione in favore degli enti locali per le necessità derivanti dall'articolo 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, autorizzato dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 11464 del bilancio regionale.

 

     Art. 13.

     1. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività dell'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, il canone previsto dal citato articolo e determinato nelle convenzioni stipulate tra autorità d'ambito e consorzi di bonifica, è anticipato dalla Regione, fino alla data della stipula delle convenzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e quindi di effettiva operatività dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

     2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, restituiscono alla Regione gli importi anticipati dei canoni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 6/1996. Le convenzioni devono contenere la clausola di restituzione.

     3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, vengono istituiti i seguenti capitoli:

     ENTRATE

     Capitolo n. 03391 - Recupero dell'anticipazione concessa ai consorzi di bonifica del canone del servizio idrico integrato di cui all'articolo 36 della l.r. 53/1998, Lire 10 miliardi

     SPESE

     Capitolo n. 21230 - Anticipazione ai consorzi di bonifica dei canoni del servizio idrico integrato di cui all'articolo 36 della l.r. 53/1998, Lire 10 miliardi

 

     Art. 14.

     1. Per consentire l'indennizzo le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1998, n. 2243 è disposta l'eventuale integrazione regionale alle risorse di provenienza statale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo n. 21385 "Oneri a carico della Regione per l'indennizzo delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1998, n. 2243", con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2000. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 15.

     1. Agli oneri connessi all'elaborazione della riforma della legge di contabilità regionale ed alla predisposizione del nuovo impianto del bilancio regionale si fa fronte con quota parte dello stanziamento del capitolo n. 11464.

 

     Art. 16.

     1. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 12101 è destinata all'attivazione di master in materie giuridico-economiche di interesse regionale nonché all'erogazione di borse di studio in favore di allievi di corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alla professione forense ed alla carriera giudiziaria, compresi gli allievi dell'ottavo corso per l'accesso alla carriera forense ai quali non è stata corrisposta alcuna borsa di studio a causa dell'indisponibilità di fondi nell'esercizio 1998.

     2. L'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 è abrogato.

 

     Art. 17.

     1. Un terzo dello stanziamento previsto nel capitolo n. 23131 è destinato a progetti di valorizzazione turistica presentati dalle aziende di promozione turistica per i quali si documenti l'impegno di altri soggetti pubblici o privati al cofinanziamento in misura non inferiore al 50 per cento.

     2. Le richieste devono essere presentate al competente dipartimento della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

     a) dettagliata relazione illustrativa del progetto e delle fasi di attuazione previste;

     b) preventivo analitico dei costi, delle partecipazioni finanziarie e degli eventuali ricavi;

     c) impegni formali dei soggetti cofinanziatori del progetto.

     3. Ai fini della valutazione e del finanziamento dei progetti, sono presi in considerazione:

     a) la capacità di promuovere nuove forme di turismo nell'area interessata;

     b) il rispetto per i valori culturali ed ambientali dell'area;

     c) la partecipazione di soggetti cofinanziatori in misura superiore al 50 per cento del costo complessivo;

     d) il collegamento e l'integrazione con altre azioni di valorizzazione e di sviluppo presenti nella programmazione regionale.

 

     Art. 18.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 24104 una somma non inferiore a lire 1.500 milioni è destinata alla realizzazione del centro di promozione d'impresa nella città di Roma da parte della società BIC Lazio S.p.A..

 

     Art. 19.

     1. In attuazione del primo piano socio-assistenziale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 1999, n. 591, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 è istituito il capitolo di spesa n. 42115, denominato "Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale".

     2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono gli stanziamenti riservati negli esercizi finanziari precedenti al capitolo di spesa n. 42110 ed al capitolo di spesa n. 42120, che restano iscritti al bilancio di previsione per la sola gestione dei residui.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto delle indicazioni del primo piano socio-assistenziale, determina i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi:

     a) la quota da distribuire ai comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio non può essere superiore al 70 per cento del fondo;

     b) la restante parte del fondo è finalizzata alla gestione di servizi intercomunali, ad attività di sperimentazione e ricerca, a specifici progetti d'interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale.

     4. I consorzi e le unioni di comuni, costituiti per la gestione dei servizi socio-assistenziali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 25 e 26 della l. 142/1990 e successive modificazioni, possono essere direttamente destinatari dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettera b) per la gestione di servizi intercomunali, qualora ciò sia previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa.

     5. Le comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990 e successive modificazioni, cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettera b) per la gestione di servizi intercomunali.

 

     Art. 20.

     1. La somma di lire 850 milioni nell'ambito dello stanziamento previsto nel capitolo numero 42132 denominato: "Utilizzazione dell'assegnazione relativa al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" è riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 [3].

     2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, una somma non superiore a lire 200 milioni è riservata alle attività di formazione degli operatori impegnati nella prevenzione ed assistenza dei casi di abusi, violenze e maltrattamenti sui minori, da realizzare in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù e le associazioni che gestiscono in convenzione con la Provincia di Roma ed il Comune di Roma centri di accoglienza ed assistenza per i bambini e le donne vittime di abusi e violenze.

 

     Art. 21.

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto nel capitolo n. 44226 l'importo di lire 500 milioni è destinato al cofinanziamento della mostra "Bonifacio VIII ed il suo tempo".

     2. Il suddetto importo è assegnato all'Associazione culturale teatrostudio, incaricata dell'organizzazione della mostra.

 

     Art. 22.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 44350:

     a) la somma di lire 50 milioni è destinata ai maggiori oneri sostenuti nel 1999 per l'iniziativa di cui all'articolo 106 della l.r. 7/1999;

     b) una quota pari a lire 50 milioni è destinata alla realizzazione ed al sostegno delle attività di nuove residenze di spettacolo localizzate prioritariamente nella provincia di Roma, con esclusione del comune di Roma, e nella provincia di Latina [4];

     c) nelle more della costituzione dell’”Istituto di studi musicali Goffredo Petrassi” di Latina, le spese relative alle attività ed alla gestione del predetto istituto sono sostenute dall’Associazione Culturale “Campus di Musica” di Latina [5];

     d) un importo di lire 60 milioni è destinato al comune di Viterbo per la realizzazione del "Festival internazionale del mimo e del teatro di danza" edizione 2000.

 

     Art. 23. [6]

     1. Ai fini dell'erogazione di contributi, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 25 novembre 1989, n. 69, ai comuni destinatari delle passività degli enti estinti, nel bilancio della Regione per l'anno 2000 è istituito il capitolo n. 13126 denominato: "Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (legge regionale 25 novembre 1989, n. 69)" con lo stanziamento di Lire 500 milioni.

 

     Art. 24.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 11214 un importo pari a lire 50 milioni è destinato al pagamento della quota di capitale sottoscritta dalla Regione per l'adesione, quale socio fondatore, alla "Fondazione orchestra del Lazio".

 

     Art. 25.

     1. Una quota pari a lire 850 milioni dello stanziamento del capitolo n. 12107 è riservata alle spese di personale.

     2. Rimangono fermi i vincoli di destinazione stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL).

 

     Art. 26.

     1. I capitoli nn. 14151, 14152, 14153 e 14154 confluiscono nel capitolo n. 14111 la cui denominazione è modificata in "Fondo relativo al salario accessorio del personale dipendente". I predetti capitoli nn. 14151, 14152, 14153 e 14154 sono conservati in bilancio per la sola gestione dei residui.

     2. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 27. [7]

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 23120, un importo pari a lire 500 milioni è destinato alla copertura degli oneri conseguenti alla definizione di vertenze concernenti il personale dell'APT della Provincia di Roma.

 

     Art. 28.

     1. Per l'anno 2000 nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 42125, una somma di lire 400 milioni è riservata al Comune di Pomezia per la realizzazione di un centro polivalente per disabili.

 

     Art. 29.

     1. I fondi di cui al capitolo n. 43107 possono essere destinati, oltre che per la copertura degli oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico connessi alla sottoscrizione del contratto di servizio per l'anno 2000, ad integrazione del capitolo n. 43230, per l'acquisto da parte della Regione Lazio delle azioni della costituenda azienda regionale di T.P.L. su gomma denominata Linee Laziali S.p.A..

     2. [8].

 

     Art. 30. [9]

     1. Nell'ambito dello stanziamento, previsto nel capitolo n. 44257, gli importi rispettivamente di lire 500 milioni per il 2000, 400 milioni per il 2001 e 300 milioni per il 2002, sono destinati al consorzio del sistema bibliotecario dei Castelli romani onde far fronte alle rilevanti spese di gestione ordinaria derivanti dalla fase di passaggio a regime del progetto relativo alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29.

     2. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nel 1999, per i quali l'obbligazione non è venuta a scadere entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoindicati capitoli, le cui dotazioni in conto competenza sono aumentate in misura corrispondente:

     - Capitolo 44226 lire 50.000.000

     - Capitolo 44251 lire 89.469.000

     - Capitolo 44252 lire 154.404.000

     - Capitolo 44253 lire 18.840.000

     3. Gli importi relativi ai singoli interventi, di cui al comma 2, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.

 

     Art. 31.

     1. La denominazione del capitolo n. 44368 è così modificata: «Contributo all'attività concertistica della Fondazione ICO "Orchestra del Lazio"».

     2. Nell'ambito della dotazione complessiva, almeno 500 milioni devono essere utilizzati per lo svolgimento di concerti nel territorio del Lazio escluso il comune di Roma.

 

     Art. 32.

     1. E' confermata per l'anno 2000 la disposizione di cui all'articolo 91 della l.r. 7/1999.

 

     Art. 33.

     1. Al fine di completare il piano dei finanziamenti destinati ai progetti relativi al bando del marzo 1994 entrati nella successiva graduatoria del 1996 si provvede ad integrare con proprie risorse gli stanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 attraverso l'utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 52152.

 

     Art. 34.

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, al direttore generale ed ai vice direttori generali ARPA Lazio si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i direttori generali delle aziende USL dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Fermo restando, altresì, quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 45/1998, al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'ARPA Lazio si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto rispettivamente per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo delle aziende USL dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 35.

     1. Nell'ambito degli interventi attivabili ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 6/1999 è compreso il concorso regionale agli oneri sostenuti dal Comune di Palestrina per l'auditorium "Principe".

 

     Art. 36.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 11449 una quota di lire 300 milioni è destinata al piano di assestamento silvo-pastorale della XIII comunità montana dei monti Lepini.

 

     Art. 37.

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo n. 13111 sono attribuite ai comuni sottoindicati le seguenti quote massime di spese ammissibili:

     a) Comune di Ardea lire 400 milioni;

     b) Comune di Riano lire 2 miliardi;

     c) Comune di Morlupo lire 1 miliardo;

     d) Comune di Civitella S. Paolo lire 500 milioni;

     e) Comune di Bracciano lire 1 miliardo;

     f) Comune di Montorotondo, sino a lire 1 miliardo [10];

     g) Comune di Acquapendente, sino a lire 1 miliardo [11].

 

     Art. 38.

     1. Una quota pari a lire 10 miliardi dello stanziamento previsto di cui al capitolo n. 15107 del bilancio pluriennale 2000-2002 è riservata al progetto di ristrutturazione del complesso "Le Fraschette" di Alatri (FR) in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 2 miliardi 500 milioni per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi 500 milioni per l'anno 2002.

 

     Art. 39.

     1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 22102, legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, gli importi di lire 500 milioni per l'anno 2000, 1 miliardo per l'anno 2001 e 1 miliardo per l'anno 2002 sono finalizzati alle opere di urbanizzazione e ad impianti e servizi innovativi della zona artigianale ed industriale del comune di Viterbo, denominata "Il Poggino".

 

     Art. 40.

     1. Il capitolo n. 28104 relativo alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 è incrementato di lire 3 miliardi finalizzati agli interventi della stessa legge.

 

     Art. 41.

     1. Nell'ambito del capitolo n. 32410 un importo fino a lire 1 miliardo 500 milioni è destinato al consolidamento della Rocca di Cerveteri ed alla risistemazione dell'area urbana immediatamente adiacente alla cinta muraria esterna della Rocca.

 

     Art. 42.

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo n. 32443, l'importo di lire 600 milioni è destinato al Comune di Sezze per la ristrutturazione del Palazzo Rappini - Via Umberto I.

 

     Art. 43.

     1. La quota parte degli interventi previsti dalla legge regionale 26 aprile 1989, n. 23 di cui al capitolo del bilancio regionale n. 32449, riservata al recupero dell'Abbazia di San Salvatore Maggiore in Concerviano, è aumentata di lire 500 milioni per l'anno 2000.

 

     Art. 44.

     1. Nell'ambito degli interventi ammessi ai benefici dell'articolo 26 della l.r. 7/1999 un importo di investimenti pari a lire 200 milioni è destinato al Comune di Sacrofano per il completamento dei lavori di sistemazione della chiesa madre di S. Biagio e per la ristrutturazione del pavimento della chiesa di S. Giovanni.

 

     Art. 45.

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo n. 42115 l'importo di lire 110 milioni è destinato al Comune di Monteporzio Catone (Roma) per la realizzazione dei progetti relativi a servizi socio- assistenziali (ludoteca e informagiovani).

 

     Art. 46.

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo n. 51405 i seguenti importi sono così destinati:

     a) lire 1 miliardo ai Comuni di Sezze e Bassiano per la sistemazione della captazione della sorgente S. Angelo ed il rifacimento della condotta adduttrice e centri abitati;

     b) lire 3 miliardi al Consorzio del Simbrivio per la captazione e la distribuzione delle acque della sorgente "Pertuso";

     c) lire 300 milioni al Comune di Sacrofano per il completamento della rete fognante.

 

     Art. 47.

     1. Lo stanziamento del capitolo n. 44251 della tabella B "Stato di previsione della spesa", relativo a "Contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonché per impianti, attrezzature ed allestimenti ad esse relativi (legge regionale 24 novembre 1997, n. 42)", è incrementato di lire 200 milioni per la costruzione di un museo del Tevere, da realizzarsi a Roma su un'imbarcazione destinata a tale uso.

 

     Art. 48.

     1. Allo scopo di garantire migliori condizioni di agibilità e di fruizione delle strutture esistenti, di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento della flotta aerea, nonché di realizzare impianti e strutture capaci di garantire, anche in termini di accoglienza e di fruibilità dei visitatori, un adeguato svolgimento dei campionati mondiali di volo a vela del 2003, è concesso un finanziamento pari a lire 2 miliardi agli aeroclub di Rieti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il capitolo n. 46116 del bilancio regionale denominato "Contributo agli aeroclub laziali (legge regionale 10 aprile 1990, n. 39)" è così integrato:

     a) esercizio finanziario 2000, lire 1 miliardo;

     b) esercizio finanziario 2001, lire 700 milioni;

     c) esercizio finanziario 2002, lire 300 milioni.

 

     Art. 49.

     1. Nel bilancio di previsione 2000 è istituito il capitolo n. 43240 denominato: "Adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale", con lo stanziamento di lire 2 miliardi.

     2. I fondi sono destinati in via prioritaria al finanziamento a favore dei Comuni di Pomezia, Fondi, Trevi nel Lazio, Veroli e Ladispoli a sostegno del servizio di trasporto pubblico urbano, nonché per accertate esigenze di ampliamento della rete urbana di trasporto pubblico svolto nei comuni del Lazio che ne facciano richiesta.

 

     Art. 50.

     1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, la Regione può autorizzare, per comprovati motivi, comuni destinatari dei finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 7 gennaio 1992, n. 2 e 20 settembre 1993, n. 54, alla consegna dei lavori anche oltre il termine di centoventi giorni stabilito dallo stesso articolo 5, comma 3 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 51.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 52.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 11246 sono finanziate le indagini e le fattibilità degli interventi degli strumenti di programmazione negoziata promossi o sostenuti dalla Regione, con particolare riferimento alle intese istituzionali di programma.

 

     Art. 53.

     1. Nell'ambito del capitolo 21229 la somma di lire 150 milioni è finalizzata all'iniziativa di cui all'articolo 29 della l.r. 37/1999.

 

     Art. 54.

     1. Una quota fino a lire 400 milioni del capitolo n. 42121, denominato: "Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato" è riservata all'associazione A.V.A.D. per la realizzazione del "Progetto Andrea" riguardante attività di accoglienza, assistenza e riabilitazione per bambini disabili di nazionalità russa.

 

     Art. 55.

     1. I fondi di cui al capitolo n. 43212 non utilizzati dal Comune di Roma possono essere assegnati agli enti pubblici o ad enti di proprietà pubblica che ne fanno richiesta alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno, per la realizzazione di parcheggi in aree di loro proprietà.

 

     Art. 56.

     1. Per il concorso della Regione agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, è istituito nel bilancio 2000 il capitolo n. 13155 "Concorso agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con la l.r. 14/1999", con lo stanziamento di lire 2 miliardi 500 milioni.

     2. La Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse.

 

     Art. 57.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 lo stanziamento annuo del capitolo n. 31310 è elevato di lire 800 milioni per consentire l'acquisizione di nuovi mutui da parte dell'autorità portuale di Civitavecchia.

 

     Art. 58.

     1. Per la ristrutturazione dell'ex pretura e la realizzazione della "Casa delle associazioni e del mare" è stanziata, a favore del Comune di Anzio, la somma di lire 1 miliardo. Detto importo grava sul capitolo n. 32460 di nuova istituzione denominato: "Contributo al Comune di Anzio per la realizzazione della casa delle associazioni e del mare".

 

          Art. 59. [12]

 

     Art. 60. [13]

 

     Art. 61. [14]

 

     Art. 62.

     1. Per la realizzazione di un parcheggio multipiano con servizi nel centro storico è stanziata, a favore del Comune di Morlupo, la somma di Lire 1 miliardo.

     2. Detto importo grava sul capitolo n. 32446 di nuova istituzione denominato: "Contributo al Comune di Morlupo per la realizzazione di un parcheggio multipiano nel centro storico".

 

     Art. 63.

     1. Una quota pari a lire 150 milioni del capitolo 42121 è riservata alle iniziative di cui all'articolo 80, lettera a) della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

 

     Art. 64.

     1. [15].

     2. [16].

 

     Art. 65.

     1. Al fine di partecipare alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione delle due piazze nel centro storico del Comune di Vico nel Lazio, la Regione concede un contributo pari a lire 500 milioni per la pavimentazione e del relativo lastricato.

     2. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 32462 di nuova istituzione e denominato: "Contributo al Comune di Vico nel Lazio per la pavimentazione di piazze nel centro storico".

 

     Art. 66.

     1. Ai fini del recupero e della sistemazione della cappella della Madonna di Loreto nel comune di Supino nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 viene istituito il capitolo n. 32463 denominato: "Contributo al comune di Supino per il recupero e la sistemazione della cappella della Madonna di Loreto" con lo stanziamento di lire 200 milioni.

 

     Art. 67.

     1. Per la realizzazione di un eliporto presso l'ospedale di Sora è stanziata la somma di lire 1 miliardo 500 milioni rispettivamente in misura di lire 500 milioni per l'annualità 2000, lire 500 milioni per l'annualità 2001 e lire 500 milioni per l'annualità 2002.

     2. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'istituzione del nuovo capitolo n. 32215 denominato: "Finanziamento regionale per la realizzazione dell'eliporto nell'ospedale di Sora" con l'importo di lire 500 milioni.

 

     Art. 68.

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo n. 44350, l'importo di lire 60 milioni è destinato, previa rendicontazione, al Comune di Cassino per la realizzazione del "Cassino Arte".

 

     Art. 69.

     1. Per la realizzazione di un centro polifunzionale e congressuale nel comune di Sora è stanziata la somma complessiva di lire 2 miliardi 500 milioni di cui 500 milioni per l'anno 2000, 1 miliardo per l'anno 2001 e 1 miliardo per l'anno 2002.

     2. Il relativo onere viene iscritto sul capitolo di nuova istituzione n. 32149 denominato: "Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro polifunzionale e congressuale nel comune di Sora".

 

     Art. 70.

     1. Per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini finalizzate alla valorizzazione delle terre civiche della maremma laziale, da attuare secondo un programma operativo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente in materia di urbanistica e casa d'intesa con l'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, nel bilancio della Regione per l'anno 2000 è istituito il capitolo n. 11428 denominato: "Studi, ricerche ed indagini finalizzate alla valorizzazione delle terre civiche della maremma laziale" con lo stanziamento di lire 800 milioni.

 

     Art. 71.

     1. La lettera d), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 è soppressa.

     2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/1997, dopo le parole: "con apposito provvedimento" sono soppresse le seguenti: "di massima da assumere, di norma, annualmente".

     3. [17].

 

     Art. 72.

     1. Una quota pari a lire 750 milioni dello stanziamento sul capitolo n. 42115 è destinata agli interventi a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche.

 

     Art. 73.

     1. Sul capitolo di nuova istituzione n. 32402 denominato: "Fondo per il recupero dei centri storici" è stanziata la somma di lire 17 miliardi per consentire l'avvio delle iniziative di recupero dei centri storici dei comuni risultanti vincitori del concorso relativo, giusta delibera della Giunta regionale 6 luglio 1999, n. 3740, relativamente alle opere previste e di lire 400 milioni per le progettazioni esecutive specificamente previste.

     2. Lo stanziamento è pari a lire 2 miliardi 100 milioni per l'esercizio finanziario 2000, lire 13 miliardi 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo 700 milioni per l'esercizio finanziario 2002 [18].

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia di urbanistica e casa, provvede ad attribuire ogni singola tipologia di intervento ai dipartimenti di competenza garantendo l'unitarietà di realizzazione dei progetti.

 

     Art. 74.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegato

(Omissis).

 

 


[1] Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 febbraio 2000, salvo il rinvio all'esame del Consiglio regionale disposto dal Governo per l'art. 5 comma 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 57 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[6] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[7] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

[8] Modifica il comma 3, art. 83 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[12] Aggiunge il comma 8 all'art. 191 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[13] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 23 marzo 1990, n. 33.

[14] Sostituisce l'art. 97 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[15] Aggiunge la lettera p) al comma 1, art. 2 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[16] Aggiunge la lettera p) all'art. 4 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[17] Modifica i commi 1 e 2, art. 3 della L.R. 15 maggio 1997, n. 8.

[18] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.