§ 6.1.7 - Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 30.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:02/05/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Riscossione delle tasse.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 9 bis.  (Rateizzazione).
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Norme abrogate.
Art. 13.  Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Art. 14.  Aggiornamento dell'archivio tributario regionale.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 6.1.7 - Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 30. [1]

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 3 giugno 1980, n. 15, S.O. n. 2).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse.

     1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 [2].

 

     Art. 2. Riscossione delle tasse.

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto [3].

 

     Art. 3. Modalità di pagamento. [4]

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Lazio, oppure secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva.

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni [5].

 

     Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse.

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. (Sanzioni). [6]

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

     3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, da esercitarsi entro un anno, di cui al comma 4.

     4. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, questo può regolarizzare la sua posizione tributaria regionale mediante l'istituto del ravvedimento che prevede:

     a) il pagamento del tributo non versato;

     b) la riduzione della sanzione, prevista al comma 3, ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento;

     c) la riduzione della suddetta sanzione ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento;

     d) il contestuale pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati sull'ammontare del tributo evaso al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

     5. Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziati gli atti interruttivi di cui al comma 4.

     6. Se la violazione tributaria viene accertata dagli uffici regionali il contribuente incorre nel pagamento del tributo evaso, della sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del suddetto tributo e degli interessi moratori.

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni. [7]

     1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi.

     2. Gli atti di constatazione devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'assessorato regionale competente in materia di economia e finanza, per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni [8].

 

     Art. 8. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). [9]

     1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dagli uffici tributari regionali.

     2. Gli uffici regionali notificano gli atti di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e loro entità.

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi.

     1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al settore regionale "contenzioso" ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

     3. Ai sensi del citato art. 16 della legge n. 408 del 1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno della notifica del ricorso [10].

 

     Art. 9 bis. (Rateizzazione). [11]

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

     3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Delega. [12]

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi.

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione [13].

     Il contribuente può chiedere agli uffici tributari regionali la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso [14].

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 12. Norme abrogate.

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 28 dicembre 1971, n. 1 e 4 febbraio 1975, n. 19, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

     Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

 

     Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello Stato.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 14. Aggiornamento dell'archivio tributario regionale.

     1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla Regione, assessorato bilancio e tributi, settore finanze tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonché la somma corrisposta per tassa di rilascio regionale.

     2. Gli enti di cui al comma 1, sono, altresì, tenuti a trasmettere annualmente al suddetto settore finanze e tributi elenchi dei contribuenti assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per categoria e classificazione [15].

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1983, n. 76, così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.

[4] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.

[11] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 luglio 1994, n. 29.