§ 2.6.70 - L.R. 13 dicembre 2013, n. 10.
Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:13/12/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Competenze del Consiglio regionale)
Art. 3.  (Competenze della Giunta regionale)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al Fondo unico per le attività produttive. Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.70 - L.R. 13 dicembre 2013, n. 10.

Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale

(B.U. 19 dicembre 2013, n. 104)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito denominata Sviluppo Lazio S.p.A., assume anche la gestione diretta delle attività svolte dalle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A.. La Regione definisce le modalità di riorganizzazione delle società regionali in house al fine di assicurare la continuità di supporto allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio attraverso il miglioramento e l’efficientamento delle attività.

2. Nel rispetto dello Statuto della Regione, Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione delle società Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A. e B.I.C. Lazio S.p.A. ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, secondo modalità che consentano la continuità operativa e funzionale, la realizzazione ed il conseguimento di condizioni e costi più vantaggiosi per la Regione; è altresì autorizzata, al fine del celere superamento delle criticità di Banca Impresa Lazio S.p.A., a procedere, previa valutazione comparativa dei risparmi e relativa informativa alle commissioni consiliari competenti con parere vincolante delle stesse, o alla fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, o all’avvio della liquidazione volontaria di Banca Impresa Lazio S.p.A.. E’ infine autorizzata, ove necessario, previa informativa alla competente commissione consiliare, ad acquisire le azioni detenute da soci terzi nelle società B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., ovvero a cederle in permuta. Sviluppo Lazio S.p.A. è altresì autorizzata a porre in essere ogni azione diretta alla celere ed efficiente definizione della liquidazione di Asclepion S.p.A. anche con riferimento alla piena ricollocazione del personale non dirigenziale.

3. Gli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A. sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza nei seguenti settori: amministrazione pubblica, gestione dei finanziamenti, attività di credito, gestione di imprese, fondi europei.

4. A Sviluppo Lazio S.p.A. in seguito ai processi di riorganizzazione di cui al comma 1, si applica l’articolo 22, comma 5, della l. r. 4/2013, concernente la disciplina degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

5. Al fine di garantire al Consiglio regionale l’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo:

a) la Giunta regionale, annualmente, approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione sulle attività inviata da Sviluppo Lazio S.p.A. a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio, nella quale sono descritti le attività svolte e la valutazione dei risultati economici ed operativi conseguiti, anche in relazione agli obiettivi prefissati e nel rispetto delle direttive ricevute in materia di sviluppo regionale, nonché i benefici per il sistema degli enti locali e delle imprese con le relative ricadute occupazionali;

b) la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sull’attività di controllo analogo esercitato dalle competenti strutture della Giunta nei confronti di Sviluppo Lazio S.p.A.;

c) con cadenza semestrale sono previste, nel rispetto dell’autonomia organizzativa del Consiglio regionale, presso la commissione competente, audizioni degli assessori di riferimento e degli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A., affinché siano illustrati i progetti in corso, quelli pianificati e il loro impatto, ferma restando la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione di atti e documenti ed ulteriori audizioni di approfondimento.

6. Al fine di garantire un continuo aggiornamento sulle caratteristiche del sistema economico-sociale regionale e fornire indicazioni di medio e lungo periodo sulle principali tendenze evolutive, Sviluppo Lazio S.p.A. individua al proprio interno un ufficio studi e ricerche volto ad assicurare, anche sulla base delle indicazioni dell’assessorato competente e delle eventuali richieste del Consiglio regionale, tra le altre, le seguenti attività:

a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all’attività di programmazione della Regione;

b) [supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali] [1];

c) supporto alla funzione statistica regionale, anche in raccordo con l’ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici.

 

     Art. 2. (Competenze del Consiglio regionale)

1. In conformità all’articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione:

a) le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale relative ai costi complessivi delle società e alle attività specifiche che la Regione intende affidare, quali programmi operativi regionali, progetti di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, coordinamento, rapporti con enti e università, presenza sul territorio, con indicazione delle relative risorse economiche a copertura dei costi e degli ambiti di intervento prioritari della nuova struttura societaria, con specifica attenzione:
1) agli incentivi alle imprese;

2) all’accesso al credito da parte del sistema delle piccole e medie imprese (PMI);

3) all’utilizzo dei fondi europei in ordine alla nuova programmazione 2014-2020;

4) al rispetto, in esito al processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture amministrative di Sviluppo Lazio S.p.A. e delle società eventualmente dalla stessa controllate, del limite massimo di una unità di personale dirigente a tempo indeterminato per ogni trenta unità di personale impiegatizio a tempo indeterminato;

5) alla spesa annua per consulenze e professionisti esterni, la quale non deve superare il 10 per cento del totale dei costi aziendali per il personale;

6) alle modalità operative per rendere più efficace l’attività di Sviluppo Lazio S.p.A., la quale, tenuto conto delle peculiarità di ogni territorio, ridefinisce la propria articolazione organizzativa e funzionale sull’intero territorio sulla base di programmi ed interventi diretti a favorire la competitività delle imprese e dei territori, prevedendo a tal fine l’istituzione di un’apposita sezione destinata alla gestione del credito e delle garanzie;

b) le linee guida per le modifiche dello Statuto di Sviluppo Lazio S.p.A. al fine di consentire alla stessa di svolgere le attività successive al processo di incorporazione.

 

     Art. 3. (Competenze della Giunta regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico:

a) il cronoprogramma delle procedure di riordino delle società regionali di cui alla presente legge, che consentirà il monitoraggio continuo del processo di razionalizzazione;

b) le modalità operative per il trasferimento a Sviluppo Lazio S.p.A. dei fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali, affidati in gestione alle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.;

c) i criteri e le modalità per l’affidamento di fondi a gestori privati da parte di Sviluppo Lazio S.p.A..

2. Fermo restando quanto previsto dalla l. r. 4/2013, il personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. è collocato in Sviluppo Lazio S.p.A., nel rispetto dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee) e successive modifiche nonché dell’ulteriore normativa statale vigente, ovvero su base volontaria in altre società a controllo regionale, consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, purché le predette società non siano sottoposte a liquidazione o a progetti di cessione aziendale.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al Fondo unico per le attività produttive. Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni)

 

1. L’articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 68

(Fondo regionale per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l’accesso al credito e a promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nel Lazio, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo regionale per le piccole e medie imprese”.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nonché degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con la programmazione europea in materia di politica di coesione, un piano contenente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l’utilizzo del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità del Fondo rotativo per le PMI di cui all’articolo 67, nonché le residue disponibilità destinate:

a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ai sensi dell’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);

b) al finanziamento del concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche;

c) al finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche;

d) al sostegno al credito alle imprese del Lazio di cui all’articolo 20 della l.r. 9/2005 e successive modifiche.

4. A decorrere dall’anno 2015 al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”

 

2. Per lo svolgimento delle attività Sviluppo Lazio S.p.A sottoscrive apposita convenzione con la Regione in linea con quanto disposto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione a Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., i riferimenti a queste società devono intendersi effettuati a Sviluppo Lazio S.p.A. a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività.

4. Le società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. cessano la propria operatività all’atto del perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A.

5. I riferimenti presenti nelle leggi regionali ed in ogni atto ufficiale regionale all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. devono intendersi effettuati alla nuova denominazione sociale della stessa, definita con deliberazione della Giunta regionale.

6. A decorrere dalla data del perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al comma 4 sono abrogati:

a) la legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio – B.I.C. Lazio);

b) la legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 (Testo unico con modificazioni e integrazioni delle disposizioni concernenti la Fi.La.S. S.p.A. “Finanziaria laziale di sviluppo”);

c) l’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1996);

d) gli articoli 49 e 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997);

e) l’articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998);

f) l’articolo 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999);

g) l’articolo 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999);

h) l’articolo 28 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);

i) la legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44 (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”);

l) l’articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004);

m) i commi 83 e 84 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013).

7. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000);

b) l’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo;

c) l'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008).

8. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007) le parole da: “nelle società” a: “sopra citate” sono sostituite dalle seguenti: “nella società Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della società sopra citata”.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 8 giugno 2016, n. 7.