§ 3.7.25 - L.R. 2 aprile 1991, n. 14.
Disciplina e promozione delle manifestazioni Fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:02/04/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 3.  Qualifica delle manifestazioni.
Art. 4.  Enti organizzatori.
Art. 5.  Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.
Art. 6.  Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 7.  Modalità per la concessione dell'autorizzazione.
Art. 8.  Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.
Art. 8 bis.  (Definizione del quartiere fieristico e certificazione).
Art. 9.  Calendario regionale.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Individuazione degli interventi regionali.
Art. 13.  Criteri generali.
Art. 14.  Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.
Art. 15.  Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato.
Art. 16.  Criteri specifici.
Art. 17.  Termini e modalità per la presentazione delle domande.
Art. 18.  Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 19.  Decadenza.
Art. 20.  Promozione pubblicitaria.
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 22.  Norme transitorie.


§ 3.7.25 - L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

Disciplina e promozione delle manifestazioni Fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio.

(B.U. n. 11 del 20 aprile 1991).

 

Titolo I

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre, ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.

     2. La Regione, altresì, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

 

     Art. 2. Definizione delle manifestazioni fieristiche.

     1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono così definite:

     a) fiere o mostre mercato;

     b) mostre specializzate;

     c) esposizioni.

     2. Le fiere o mostre mercato sono le manifestazioni aperte al pubblico, riguardanti uno o più settori merceologici, nelle quali è consentita la vendita dei prodotti esposti, sempreché l'espositore sia in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, o sia preposto o gestore di un'azienda commerciale. Sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio gli artigiani e le industrie muniti della certificazione attestante l'appartenenza alla propria categoria, rilasciata dagli organi competenti. Sono ammessi ad esporre anche gli operatori economici e le industrie straniere sempreché la qualifica attribuita alla manifestazione sia «nazionale» o «internazionale».

     3. Le mostre specializzate sono le manifestazioni di un solo settore o più settori tra essi omogenei, alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati, anche stranieri, limitatamente alle manifestazioni con qualifica «nazionale» o «internazionale» e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali dei settori merceologici interessati. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita diretta nonché la consegna dei campioni esposti.

     4. Le esposizioni sono le manifestazioni aventi finalità di promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica senza una immediata commercializzazione dei prodotti.

     5. Non rientrano nelle manifestazioni fieristiche quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1602, nonché i convegni e le iniziative promozionali attuati da singoli operatori economici, o da imprese artigiane, anche in forma associata, diretti a promuovere la valorizzazione o la commercializzazione dei propri prodotti.

 

     Art. 3. Qualifica delle manifestazioni.

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come «locali», «regionali», «nazionali», «internazionali», in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa è rivolta, nonché del numero e della provenienza degli espositori che vi partecipano.

     2. La qualifica di cui al precedente comma è conferita dall'autorità competente in sede di concessione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 7, ad esclusione della qualifica «internazionale», che è conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 53, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Possono essere riconosciute «regionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «locali» quando si sia registrata nelle due edizioni precedenti una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune ove si svolge l'iniziativa. Possono essere riconosciute «nazionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «regionali» quando si sia registrata nelle due edizioni, precedenti una partecipazione di espositori provenienti da altre regioni italiane in misura non inferiore al 50 per cento, sul totale degli espositori presenti, e comunque rilevante in riferimento al settore merceologico prevalente della mostra. La qualifica di «regionale» o di «nazionale» può essere conferita ad una manifestazione fieristica sin dalla prima edizione quando sia accertabile, in base alla documentazione prodotta, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma. Non può essere conferita la qualifica di «regionale» o «nazionale» quando per due edizioni successive siano venuti meno i citati requisiti.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

     Art. 4. Enti organizzatori.

     1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate dai seguenti enti:

     a) enti pubblici già riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 giugno 1934, n. 1607, ed altri enti pubblici che abbiano tra i propri fini istituzionali l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che non perseguano fini di lucro;

     b) enti pubblici territoriali singoli o associati;

     c) enti privati iscritti all'albo regionale ai sensi del successivo articolo 5, che abbiano tra le finalità statutarie l'organizzazione di manifestazioni fieristiche;

     d) associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 5. Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.

     1. E' istituito presso l'assessorato competente l'albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, in cui sono iscritti a domanda gli enti privati regolarmente costituiti che abbiano tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni e che abbiano sede legale o anche una sede secondaria nella Regione Lazio.

     2. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, di una dettagliata relazione contenente dati sulla propria struttura organizzativa e sull'eventuale attività svolta, nonché della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

     3. L'iscrizione all'albo od il diniego all'iscrizione stessa sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunicata agli enti richiedenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione.

     4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti privati organizzatori iscritti all'albo regionale di cui al presente articolo. A tal fine gli enti iscritti all'albo regionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.

     5. Il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto la cancellazione dall'albo qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 6. Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.

     1. Le manifestazioni fieristiche debbono essere autorizzate a norma dell'articolo 7 e sono svolte solo nel luogo, nei giorni e per i settori merceologici indicati nel calendario fieristico regionale della Regione Lazio.

     2. L'autorizzazione alle manifestazioni fieristiche può essere concessa agli enti di cui al precedente articolo 4 e qualora sussistano le condizioni previste dal precedente articolo 2.

     3. La durata di ciascuna manifestazione non può essere superiore a sedici giorni continuativi. Per comprovate esigenze può essere consentita dall'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione una durata maggiore della manifestazione, comunque non superiore a ventuno giorni continuativi dall'inizio della stessa.

     4. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che l'autorità competente alla concessione

dell'autorizzazione deroghi, con provvedimento motivato, sentiti gli enti organizzatori.

 

     Art. 7. Modalità per la concessione dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche

«internazionali», «nazionali» e «regionali» è concessa con deliberazione

della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande.

     2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «locali» è concessa dal comune ove si svolge la manifestazione fieristica entro il termine di cui al precedente comma. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa al competente assessorato della Regione Lazio, ai fini della formazione del calendario regionale, entro il 30 settembre dello stesso anno in cui sono state presentate le domande.

 

     Art. 8. Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

     1. Le domande di autorizzazione degli enti organizzatori di manifestazioni, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale dell’ente medesimo, debbono pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'evento, al competente assessorato regionale, se trattasi di manifestazioni fieristiche “internazionali”, “nazionali” e “regionali” o al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche “locali”. [2]

     2. Le domande, redatte in carta legale, debbono indicare:

     a) la denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica, la sede legale, il recapito telefonico, il numero di partita IVA e, se trattasi di società, il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il numero di iscrizione al tribunale civile, sezione commerciale;

     b) se trattasi di una fiera o mostra mercato, di una mostra specializzata o di una esposizione;

     c) la denominazione esatta della manifestazione;

     d) le date di inizio e di chiusura della manifestazione;

     e) la località ove si terrà la manifestazione;

     f) i settori merceologici interessati, secondo quanto previsto nella tabella «A» allegata alla presente legge.

     3. Alla domanda per la prima edizione devono essere allegati:

     a) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica;

     b) la relazione particolareggiata sulle finalità perseguite;

     c) il programma ed il regolamento della manifestazione fieristica;

     d) lo schema di contratto ed il tariffario per la concessione delle aree espositive e dei servizi, se inclusi nelle tariffe di concessione delle aree espositive, specificando i servizi resi;

     e) il piano finanziario dettagliato con indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni e delle quote di partecipazione degli espositori;

     f) la dichiarazione delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;

     g) la documentazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     h) la dichiarazione di disponibilità dell'area espositiva, rilasciata dal concedente, qualora l'ente Organizzatore non ne sia il proprietario;

     i) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se trattasi di società commerciali.

     4. Per la realizzazione di manifestazioni fieristiche successive alla prima, oltre agli allegati di cui al precedente terzo comma, deve essere presentato:

     a) il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della edizione precedente, in cui siano evidenziati:

     1) il numero degli espositori e la loro suddivisione per province, regioni o Stati di provenienza;

     2) la indicazione in percentuale degli espositori nell'ambito delle seguenti categorie: produttori, grossisti, dettaglianti, agenti e rappresentanti di commercio, enti pubblici;

     b) la copia del «borderau» dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione o la dichiarazione della gratuità o su invito dell'accesso stesso.

 

          Art. 8 bis. (Definizione del quartiere fieristico e certificazione). [3]

     1. La Regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti necessari per l'individuazione dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica nazionale ed internazionale, anche al fine di consentire agli enti organizzatori di ottenere la certificazione di cui al comma 2.

     2. Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale, ai fini del riconoscimento da parte della Regione delle predette qualifiche, devono avvalersi di certificazione rilasciata da enti o

     società riconosciute dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano, istituito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 16 dicembre 2004.

     3. La Regione, al fine di consentire quanto previsto dal comma 2, procede alla determinazione dei sistemi idonei di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale.

 

     Art. 9. Calendario regionale.

     1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale delibera il calendario della Regione Lazio, formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche, suddivise per qualifica e per tipo, a norma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della presente legge, con indicazione, per ciascuna manifestazione, della denominazione, del luogo e del periodo di svolgimento, dei settori merceologici, dell'ente organizzatore e degli estremi del provvedimento di autorizzazione.

     2. Il calendario regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 10. Vigilanza.

     1. L'ente che ha provveduto alla concessione dell'autorizzazione della manifestazione fieristica vigila sul regolare svolgimento della stessa. A tal fine può richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione mediante personale all'uopo incaricato.

     2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma si riscontrino inadempienza alle prescrizioni della presente legge o alle condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 11.

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è punito con chiusura della manifestazione, disposta dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonché con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni e per i due anni successivi non può essere autorizzato alla realizzazione di altre manifestazioni.

     2. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in difformità al provvedimento di autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo terzo comma, ovvero abbia incluso nella manifestazione espositori che non siano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 15 milioni, fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione, disposta dalla stessa autorità competente a rilasciarla. In caso di recidiva gli enti di cui all'articolo 4 non possono essere autorizzati per un anno alla realizzazione di altre manifestazioni fieristiche.

     3. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in località e con denominazione diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.

     4. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano in conformità alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonché alle disposizioni statali vigenti in materia.

 

Titolo II

INTERVENTI REGIONALI

 

Capo I

INTERVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, AI CONVEGNI E ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

 

     Art. 12. Individuazione degli interventi regionali. [4]

     1. La Regione per le finalità di cui al precedente articolo 1 interviene mediante:

     a) la concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche, nonché per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;

     b) la concessione di contributi per la partecipazione di enti a manifestazioni fieristiche che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.

     2. La Giunta regionale anche in rapporto al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, può svolgere attività promozionali dirette alla realizzazione di proprie iniziative finalizzate alla incentivazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane. La Giunta regionale può altresì direttamente allestire e gestire propri spazi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero [5].

 

     Art. 13. Criteri generali.

     1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 si ha riguardo alla particolare utilità, opportunità, validità ed al costo dell'iniziativa, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, nonché alla categoria degli enti ammessi ad esporre, ai settori merceologici o ai comparti produttivi da incentivare, alla qualifica della manifestazione, alla zona in cui essa si svolge, all'ammontare dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

     2. Nel settore dell'artigianato si ha inoltre riguardo, in via prioritaria, alle iniziative tendenti a:

     a) sostenere la produzione delle imprese artigiane comprese nelle comunità montane del Lazio;

     b) tutelare la produzione delle imprese artigiane site nei centri storici;

     c) incentivare le imprese artigiane costituite da giovani imprenditori;

     d) valorizzare la produzione delle imprese artigiane ubicate nelle apposite aree attrezzate della Regione;

     e) incentivare la partecipazione delle forme associative tra imprese artigiane a manifestazioni che si svolgono all'estero.

     3. Per quanto riguarda i contributi per le manifestazioni all'estero si ha riguardo anche al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero ed alle intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 15 e 16; per le voci di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 16 e limitatamente a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo è elevata fino al 100 per cento [6].

 

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

FIERISTICHE, CONVEGNI E INIZIATIVE PROMOZIONALI

 

     Art. 14. Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.

     1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale sono concessi agli enti di cui all'articolo 4 della presente legge, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13.

     2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:

     a) area espositiva;

     b) allestimenti generali della manifestazione fieristica (esclusi gli allestimenti per gli espositori);

     c) servizi generali della manifestazione (pulizie, vigilanza, antincendio, sanitario, riscaldamento, elettrico per controllo impianti, organizzazione);

     d) pubblicità e spese tipografiche per la realizzazione di cataloghi o materiale da utilizzare durante lo svolgimento della manifestazione fieristica;

     e) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva a fini di rappresentanza della Regione Lazio.

 

     Art. 15. Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato. [7]

     [1. I contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13:

     a) ad enti pubblici, anche in forma associata;

     b) alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte nei relativi albi provinciali della Regione Lazio;

     c) alle associazioni di categoria delle imprese artigiane;

     d) a società od enti specializzati, nei vari settori d'intervento.

     2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:

     a) eventuale area utilizzata;

     b) allestimenti;

     c) servizi generali del convegno o organizzazione dell'iniziativa promozionale;

     d) pubblicità e spese tipografiche.

     3. I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi per i convegni che si svolgono nel territorio regionale e per le iniziative promozionali che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale.]

 

Capo III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI

FIERISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ITALIA E ALL'ESTERO

 

     Art. 16. Criteri specifici.

     1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, in Italia ed all'estero sono concessi ai seguenti enti regolarmente costituiti:

     a) associazioni ovvero consorzi o società consortili i cui componenti abbiano sede legale nella Regione Lazio e siano per un numero non inferiore a 3/4, piccole e medie industrie, di cui almeno cinque appartenenti ad un settore omogeneo;

     b) [cooperative, consorzi e società consortili composti da imprese artigiane, con sede legale nella Regione Lazio, in numero non inferiore a cinque, nonchè consorzi e società consortili costituite in forma di cooperative secondo quanto previsto dal primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale nella Regione Lazio] [8].

     2. Ai fini della concessione dei contributi la partecipazione di cui al precedente comma deve riguardare almeno tre piccole o medie industrie [9].

     3. Ogni piccola o media industria, aderente alle associazioni o ai consorzi indicati al precedente primo comma, non può essere destinataria dei benefici per più di tre volte in un anno solare [10].

     4. I contributi previsti nel presente articolo sono concessi nel rispetto dei criteri generali contenuti nel precedente articolo 13 e sono calcolati in base alle seguenti voci di spesa:

     a) area espositiva (solo per le iniziative fuori del territorio regionale);

     b) allestimento area espositiva;

     c) trasporti;

     d) pubblicità e interpreti;

     e) viaggi e pernottamenti per il personale strettamente necessario;

     f) assistenza tecnica e promozione (redazione delle liste degli operatori; realizzazione e spedizione degli inviti; ricerca di mercato; relazioni conclusive tecnico-economiche delle manifestazioni).

     g) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva ai fini di rappresentanza della Regione Lazio. Per tale spesa la misura del contributo può essere elevata sino al 100 per cento [11].

     5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, sentite le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del Lazio, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero delle aziende partecipanti nonché al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi [12].

 

Capo IV

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 17. Termini e modalità per la presentazione delle domande. [13]

     1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, farà fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovrà essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avrà valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994.

     2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi;

     b) il preventivo dettagliato delle spese;

     c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati;

     d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

     f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente è una società di persone o di capitali;

     g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15;

     h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

     i) in caso di impossibilità documentata di partecipare ad una delle manifestazioni inserite nel programma promozionale all'estero per l'anno di competenza, e limitatamente alle manifestazioni fieristiche all'estero, i consorzi e gli enti interessati potranno richiedere alla Giunta regionale la sostituzione della manifestazione non effettuata con altra iniziativa, dello stesso settore produttivo, purché non venga superato l'importo del preventivo di spesa indicato per la manifestazione annullata. Inoltre si prevede la possibilità di utilizzare fondi residui entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

 

     Art. 18. Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge [14].

     1 bis. La Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, provvede a dare tempestiva comunicazione agli interessati degli importi stanziati in bilancio per i singoli capitoli di spesa [15].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di cui al precedente comma viene comunicata ai richiedenti, a cura del competente assessorato regionale, l'esito delle domande presentate.

     3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo [16].

     4. Entro novanta giorni successivi alla consegna della documentazione, di cui al precedente terzo comma, l'ufficio regionale competente provvede alla erogazione del contributo nei limiti previsti dal provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

     5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, dispone, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fidejussione bancaria pari al valore della somma da erogare [17].

 

     Art. 19. Decadenza.

     1. La mancata organizzazione o partecipazione alla manifestazione fieristica, al convegno o alla iniziativa promozionale comporta la decadenza dei contributi concessi.

     2. I soggetti ai quali i contributi sono stati concessi, entro dieci giorni dalla sopraggiunta impossibilita di organizzare l'iniziativa o di partecipare alla stessa, debbono comunicare al competente assessorato della Regione Lazio i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata organizzazione o partecipazione.

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 20. Promozione pubblicitaria.

     1. La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità degli appositi capitoli del bilancio regionale di cui al successivo articolo 21, può realizzare iniziative pubblicitarie, tendenti alla promozione ed alla conoscenza dell'attività fieristica e della produzione di beni e servizi della piccola e media industria e dell'artigianato laziale.

     1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono estensibili alle attività fieristico-promozionali realizzate in architettura telematica e gestite in rete da enti pubblici nonché dagli enti privati, regolarmente riconosciuti ed iscritti all'albo, di cui all'articolo 5 [18].

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie) [19]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, di un apposito fondo di parte corrente, denominato “Fondo per la promozione delle manifestazioni fieristiche”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

 

     Art. 22. Norme transitorie.

     1. Si prescinde dall'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 5 per l'autorizzazione dell'effettuazione di manifestazioni fieristiche entro il 31 dicembre 1992.

     2. Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 1991 restano ferme le autorizzazioni già deliberate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate, corredate della documentazione prevista nel precedente articolo 17, entro sessanta giorni dalla citata data, a pena di decadenza.

     4. I termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 8, che concernono la richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di manifestazioni fieristiche da attuarsi nell'anno 1992, restano fissati al 30 giugno 1991, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

 

 

ALLEGATO

TABELLA «A» - SETTORI MERCEOLOGICI

 

Codice

Denominazione e tipologia

 

 

1

Abbigliamento

1 a)

Abbigliamento donna

1 b)

Abbigliamento uomo

1 c)

Abbigliamento bambino

1 d)

Abbigliamento in pelle

2

Alimentari, industria alimentare

2 a)

Prodotti tipici alimentari

2 b)

Agroalimentari

2 c)

Alimentazione sportiva

2 d)

Alimentazione dietetica

2 e)

Alimenti per animali

2 f)

Alimentazione per alberghi e comunità

 

 

3

Agricoltura e relativi macchinari

3 a)

Vivaistica forestale e per l'agricoltura

 

 

4

Antiquariato

4 a)

Antiquariato minore da collezione

4 b)

Antiquariato d'epoca

 

 

5

Arredamento casa

5 a)

Arredamento e attrezzature per esterni

5 b)

Arredamento ed accessori bagni e sanitari

5 c)

Arredamento per il commercio

5 d)

Arredamento camere per ragazzi

5 e)

Arredamento e attrezzature per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici

5 f)

Arredamento e accessori per cucine

5 g)

Arredamenti per alberghi e grandi comunità

5 h)

Complementi di arredamento

 

 

6

Arte

6 a)

Arte antica

6 b)

Arte moderna

6 c)

Arte contemporanea

6 d)

Arte sacra

 

 

7

Articoli da regalo nei vari settori, oggettistica, casalinghi

7 a)

Chincaglieria, bigiotteria

7 b)

Medicina estetica

7 c)

Tricologia, prodotti per capelli

7 d)

Bomboniere e accessori

 

 

8

Artigianato

8 a)

Artigianato equestre

 

 

9

Attrezzature medico-ospedaliere

9 a)

Attrezzature per riabilitazione handicap

 

 

10

Attrezzature per comunità, alberghi

10 a)

Macchinari per pulizia, igiene, sanificazione per alberghi e comunità

 

 

11

Autoveicoli e relative attrezzature

11 a)

Automobili

11 b)

Cicli e motocicli

11 c)

Fuoristrada

11 d)

Furgoni

11 e)

Rimorchi

11 f)

Camions e autobus

11 g)

Auto d'epoca

 

 

12

Calzature e macchinari per l'industria calzaturiera

 

 

13

Cinematografia

13 a)

Fotografia

13 b)

Ottica

 

 

14

Cosmesi, profumeria, erboristeria

 

 

15

Attrezzature per lavorazione del legno

15 a)

Attrezzature per igiene ambientale

15 b)

Attrezzature per igiene ambientale per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici

 

 

16

Edilizia, laterizi, precompressi, prefabbricati

16 a)

Pavimenti e rivestimenti

16 b)

Restauro e ristrutturazione

16 c)

Impiantistica

 

 

17

Editoria, stampa, grafica

17 a)

Editoria specializzata

 

 

18

Elettronica

18 a)

Progettazione sistemi integrati specifici

 

 

19

Enologia, bevande

19 a)

Macchinari per l'enologia

 

 

20

Filatelia, numismatica

 

 

21

Florovivaismo

21 a)

Orchidee

21 b)

Bonsai

21 c)

Azalee

21 d)

Piante grasse

21 e)

Fertilizzanti

21 t)

Addobbi floreali, piante

 

 

22

Giocattoli

22 a)

Giochi per giardini e parchi

22 b)

Attrezzature per parchi gioco

 

 

23

Macchinari per l'industria

23 a)

Automazione industriale, robotica

 

 

24

Macchine utensili

 

 

25

Macchine usate in settori specifici

25 a)

Registratori di cassa, confezionatrici, etichettatrici, pesatrici, prezzatrici ecc.

 

 

26

Macchine tessili e per confezioni

26 a)

Macchine movimento terra

26 b)

Macchine per scrittura e o dettatura

 

 

27

Minerali, petrolio e relative attrezzature

 

 

28

Nautica

28 a)

Nautica da diporto, vela o motore

28 b)

Nautica professionale

28 c)

Mercato nautico dell'usato

 

 

29

Oreficeria, orologeria, gioielleria, argenteria

 

 

30

Pasticceria, panificazione, industria dolciaria

30 a)

Attrezzature per pasticceria, panificazione, industria dolciaria

 

 

31

Pelletteria, cuoio

31 a)

Pellicceria

31 b)

Pellicceria alta moda

 

 

32

Pubblicità, marketing

 

 

33

Sicurezza, protezione civile

 

 

34

Sport, tempo libero

34 a)

Impianti ricreativi per la casa

34 b)

Attrezzature per palestre

 

 

35

Subfornitura

 

 

36

Strumenti musicali

 

 

37

Tecnica, tecnologie varie, scienze

37 a)

Tecnica e tecnologie per la sanità

 

 

38

Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria

 

 

39

Campeggio e relative attrezzature

39 a)

Caravans

39 b)

Campers

39 c)

Station vagon e multiuso

39 d)

Roulottes

39 e)

Tende da campeggio e carrelli tenda

39 f)

Villaggi turistici e campeggi

 

 

40

Zootecnica e relative attrezzature

40 a)

Attrezzature per animali domestici

 

 

41

Hobbies e collezionismo

 

 

42

Biomedicina

42 a)

Informatica applicata campo medico

42 b)

Telemedicina

 

 

43

Informatica e telematica

43 a)

Informatica applicata uso ufficio

43 b)

Telematica applicata uso ufficio

43 e)

Telematica per il turismo

43 d)

Home computers e terminali uso ufficio

43 e)

Home e personal computer, hardware per settori specifici

 

 

44

Telecomunicazioni

44 a)

Posta elettronica

44 b)

Comunicazione fibra ottica

44 c)

Sistemi di comunicazione e commutazione

44 d)

Comunicazioni e telecomunicazioni uso ufficio

 

 

45

Spazio

45 a)

Telerilevamento

45 b)

Comunicazioni via satellite

45 c)

Stazioni e piattaforme spaziali

 

 

46

Video-audio CB e OM

46 a)

HI-FI, casse acustiche, videoregistratori, videonastri, musicassette, videogiochi

46 b)

Televisori, monitors, telecamere

46 c)

Sistemi complessi di riprese e diffusione

46 d)

Trasmissione via satellite, antenne

46 e)

Video-audio in settori specifici

 

 

47

Attrezzature ufficio

47 a)

Arredamento e mobili per ufficio

47 b)

Attrezzature per la scuola

47 e)

Arredamento e mobili per la scuola

 

 

48

Fotocopiatrici, stampatrici e duplicazione, cancelleria, cartotecnica

 

 

49

Attrezzature per giardini e giardinaggio

 

 

50

Medicina veterinaria

 

 

51

Turismo

51 a)

Turismo nautico

51 b)

Turismo itinerante

51 c)

Turismo termale

51 d)

Turismo e sport equestre

 

 

52

Moda

52 a)

Alta moda

52 b)

Moda in settori specifici

52 c)

Maglieria

52 d)

Accessori moda

52 e)

Moda sartoriale

52 f)

Accessori auto-moto

52g)

Accessori auto-moto per fuoristrada

52 h)

Accessori per animali

52 i)

Accessori per campeggio

52 l)

Accessori alta moda

52 m)

Alta moda femminile

52 n)

Alta moda maschile

52 o)

Alta moda pronta

52 p)

Modisteria

 

 

53

Attrezzature per il commercio fisso

53 a)

Scaffalature varie, insegne, carrelli, segnaletica luminosa, sistemi di illuminazione

53 b)

Attrezzature per agroalimentari

53 c)

Attrezzature espositive per ambulantato (banchi, ombrelloni da mercato, tende, espositori metallici)

 

 

54

Gastronomia e ristorazione

54 a)

Attrezzature e impianti per ristorazione collettiva

54 b)

Attrezzature e impianti per ristorazione e pubblici esercizi

 

 

55

Articoli sportivi ed accessori

55 a)

Articoli sportivi per pesca

55 b)

Articoli sportivi per caccia

55 e)

Articoli sportivi per equitazione

55 d)

Articoli sportivi per la montagna

55 e)

Articoli sportivi per il mare

 

 

56

Biancheria intima

 

 

57

Biancheria per la casa

57 a)

Biancheria per comunità

 

 

58

Elettrodomestici

 

 

59

Mobili antichi

59 a)

Mobili moderni

59 b)

Attrezzature e accessori per lavorazione mobili

 

 

60

Presepi ed accessori

 

 

61

Campionatura inerente tematica convegni

61 a)

Convegni inerenti tematica della mostra

 

 

62

Autoveicoli specializzati

62 a)

Automarket

62 b)

Autobar

62 c)

Autorefrigerati

 

 

63

Terziario avanzato

63 a)

Finanziari

63 b)

Servizi assicurativi

63 c)

Servizi informatici

63 d)

Servizi bancari

63 e)

Leasing

63 f)

Servizi informativi per campeggi e villaggi turistici

63 g)

Servizi per la scuola

 

 

64

Abbigliamento sportivo

64 a)

Abbigliamento sportivo per la pesca

64 b)

Abbigliamento sportivo per la caccia

64 c)

Abbigliamento sportivo per l'equitazione

64 d)

Abbigliamento sportivo per la montagna

61 e)

Abbigliamento sportivo per il mare

 

 

65

Attrezzature e accessori per la nautica

65 a)

Motori nautici

 

 

66

Attrezzature e accessori per la pesca

66 a)

Attrezzature e accessori per la pesca sportiva

66 b)

Attrezzature e accessori per la pesca professionale

66 c)

Attrezzature e accessori per la pesca subacquea

 

 

67

Ecologia, ambientalismo

67 a)

Ecologia marina

 

 

68

Acquariologia e acquari

 

 

69

Attrezzature per riscaldamento, termica, idraulica

 

 

70

Agriturismo

 

 

71

Attrezzature per discoteche

 

 

72

Termalismo, prodotti termali

 

 

73

Articoli idrosanitari

73 a)

Articoli idrosanitari per campeggi, stabilimenti balneari, villaggi turistici

 

 

74

Impianti depurazione acque

 

 

75

Trasporti animali

 

 

76

Prevenzione per la sanità

 

 

77

Pronto soccorso e dipartimento di emergenza

 

 

78

Apparecchiature e tecniche medicali

 

 

79

Animali domestici

 

 

80

Energia alternativa

 

 

81

Prodotti per pulizia, igiene e sanificazione

 

 

82

Bonifica idrogeologica

 

 

83

Smaltimento e trattamento dei rifiuti

83 a)

Smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani

83 b)

Smaltimento e trattamento dei rifiuti industriali

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[2] Comma così sostituito dall'art. 109 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 109 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10 e fatto rivivere dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[7] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[8] Lettera sostituita dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 1992, n. 7 e abrogata dall'art. 85 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 settembre 1993, n. 47.

[15] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 settembre 1993, n. 47.

[17] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1992, n. 7, così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

[18] Comma aggiunto dall'art. 72 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.