Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 09/12/1999 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 2. 1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 è incrementata dell'importo di L. 7.161.717.006 |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Al fine di concorrere alle spese di costituzione e di avvio del consorzio Artigiancredito del Lazio di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 è istituito il capitolo n. 22228 [...] |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. Sono abrogati i punto 30 - 32 - 35 - 38 - 45 della tabella B) allegata alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 48 relativi al finanziamento di infrastrutture, non realizzate, da destinarsi al [...] |
Art. 10. 1. Al punto 13) della tabella B) allegata alla l.r. 48/1988, relativo al finanziamento di infrastrutture in favore del CO.TRA.L., la dizione "arco di lavaggio nelle rimesse di Fiuggi e Montalto [...] |
Art. 11. 1. |
Art. 12. 1. |
Art. 13. |
Art. 14. [13] |
Art. 15. 1. Le disponibilità del fondo speciale, di cui alla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, istituito presso la FILAS S.p.A. e finalizzato alla provvista agevolata a favore degli istituti di [...] |
Art. 16. 1. Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità, i comuni nei quali è presente la coltivazione del predetto [...] |
Art. 17. 1. |
Art. 18. 1. La denominazione del capitolo 32143 è così modificata: dopo la parola "attrezzature" aggiungere "e per lo svolgimento dei suoi programmi di sviluppo" |
Art. 19. 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio [...] |
Art. 20. |
Art. 21. 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11212 un importo pari a L. 120.000.000 è destinato all'Abbazia territoriale di Subiaco per manifestazioni ed iniziative di carattere storico, [...] |
Art. 22. 1. L'articolo 4, comma 4 e l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 sono abrogati |
Art. 23. 1. Il comune di Zagarolo è autorizzato ad integrare il programma previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 67 entro il termine del 10 dicembre 1999. La [...] |
Art. 24. |
Art. 25. |
Art. 26. 1. Il termine di trasformazione delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, previste dall'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46, [...] |
Art. 27. 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, la somma di L. 700.000.000 è destinata alle maggiori esigenze per contributi per gli alloggi degli studenti dell'A.DI.S.U. Roma Tor Vergata [...] |
Art. 28. 1. E' istituito il capitolo 32154 pari a L. 500.000.000 destinato all'amministrazione provinciale di Latina per la riqualificazione ambientale e le aree di accesso al Cristo Redentore e al [...] |
Art. 29. 1. Lo stanziamento del capitolo 12201 è incrementato di L. 150.000.000 per consentire all'ARSIAL di concorrere alle spese per la realizzazione della prima fiera regionale dei prodotti tipici [...] |
Art. 30. 1. Gli importi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 64 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 sono elevati di L. 200.000.000 ciascuno |
Art. 31. 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 12201, una quota è riservata alla corresponsione di un rimborso spese non superiore a L. 3.500.000 agli allievi dell'ottavo corso per l'accesso [...] |
Art. 32. 1. Per la ricostruzione della Torre Campanaria nella città di Cassino travolta dagli eventi bellici, nell'ambito della partecipazione regionale alla ricostruzione delle memorie storiche, [...] |
Art. 33. [20] |
Art. 34. 1. In attesa dell'adozione del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della l.r. 12/1999, la presente norma detta disposizioni transitorie per la gestione del fondo regionale per [...] |
Art. 35. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 6.2.54 - L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.
(B.U. 11 dicembre 1999, n. 34 - S.O. n. 5).
1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della
1. [3].
2. L'articolo 40 della
1. Al fine di concorrere alle spese di costituzione e di avvio del consorzio Artigiancredito del Lazio di cui alla
1. [5].
2. [6].
3. [7].
1. Sono abrogati i punto 30 - 32 - 35 - 38 - 45 della tabella B) allegata alla
1. Al punto 13) della tabella B) allegata alla
1. [8].
2. [9].
1. [10].
2. [11].
1. Le disponibilità del fondo speciale, di cui alla
1 bis. Sono altresì trasferite sul fondo speciale di cui alla
1. Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità, i comuni nei quali è presente la coltivazione del predetto vitigno, quale espressamente della vocazionalità delle aree territoriali interessate, in particolare il comune di Tivoli sono autorizzati ad attuare programmi di intervento che prevedono:
a) l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di uva da tavola con materiale idoneo della cultivar "Pizzutello di Tivoli", compresi le opere e le strutture aziendali per l'irrigazione;
b) l'ammodernamento e la razionalizzazione dei vigneti esistenti, con o senza reimpianto, compresi le opere e le forniture aziendali per l'irrigazione;
c) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture aziendali e interaziendali per la cernita ed il confezionamento dell'uva e la conservazione;
d) la realizzazione della "strada del Pizzutello" in comune di Tivoli idonea a soddisfare le esigenze agricole dei viticoltori unitamente a quelle di promozione dell'uva tramite il turismo rurale.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere riconosciuti agli agricoltori singoli o associati che gestiscono gli impianti e le strutture oggetto di aiuto.
3. L'intervento di cui alla lettera d) è riservato al comune di Tivoli.
4. L'aiuto per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è previsto fino al 45 per cento dell'investimento ammesso, mentre l'aiuto per l'intervento di cui alla lettera d) è previsto fino al 75 per cento della spesa ammessa.
5. I comuni interessati acquisiscono le domande di aiuto e provvedono all'istruttoria delle stesse utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture decentrate dell'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.
6. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, si istituisce il capitolo di spesa n. 21144 con la seguente denominazione: "Contributi per la salvaguardia del patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità con la somma in competenza e cassa di L. 400.000.000 che si prelevano dal capitolo di spesa 21137.
7. L'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale provvede a proporre l'accreditamento dei fondi ai comuni interessati secondo quanto previsto dall'articolo 6 della
1. [15].
2. [16].
1. La denominazione del capitolo 32143 è così modificata: dopo la parola "attrezzature" aggiungere "e per lo svolgimento dei suoi programmi di sviluppo".
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo 23112 denominato "Contributo ai comuni sugli oneri conseguenti all'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo" con lo stanziamento di L. 500.000.000.
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11212 un importo pari a L. 120.000.000 è destinato all'Abbazia territoriale di Subiaco per manifestazioni ed iniziative di carattere storico, culturale ed artistico.
2. Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione al dipartimento affari strategici istituzionali della presidenza del programma delle attività e del relativo piano finanziario delle spese da sostenere.
1. L'articolo 4, comma 4 e l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della
2. All'erogazione delle somme spettanti a saldo dei finanziamenti concessi, si provvede a seguito del rilascio del certificato di collaudo.
1. Il comune di Zagarolo è autorizzato ad integrare il programma previsto dall'articolo 2, comma 1 della
1. Il termine di trasformazione delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, previste dall'articolo 11 della
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, la somma di L. 700.000.000 è destinata alle maggiori esigenze per contributi per gli alloggi degli studenti dell'A.DI.S.U. Roma Tor Vergata risultati idonei.
1. E' istituito il capitolo 32154 pari a L. 500.000.000 destinato all'amministrazione provinciale di Latina per la riqualificazione ambientale e le aree di accesso al Cristo Redentore e al Santuario di San Michele Arcangelo, in occasione del centenario del Redentore secondo quanto previsto dall'articolo 32 della
1. Lo stanziamento del capitolo 12201 è incrementato di L. 150.000.000 per consentire all'ARSIAL di concorrere alle spese per la realizzazione della prima fiera regionale dei prodotti tipici enogastronomici del Lazio.
1. Gli importi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 64 della
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 12201, una quota è riservata alla corresponsione di un rimborso spese non superiore a L. 3.500.000 agli allievi dell'ottavo corso per l'accesso alla professione forense, per i quali non è stata corrisposta alcuna borsa di studio a causa dell'indisponibilità di fondi nell'esercizio 1998.
1. Per la ricostruzione della Torre Campanaria nella città di Cassino travolta dagli eventi bellici, nell'ambito della partecipazione regionale alla ricostruzione delle memorie storiche, urbanistiche e monumentali del territorio, è autorizzato uno stanziamento di L. 200.000.000.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 44233 di nuova istituzione denominato "contributo regionale per la ricostruzione della Torre Campanaria della città di Cassino per un importo di L. 200.000.000".
3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo 16313.
1. In attesa dell'adozione del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della
2. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra i comuni capoluoghi di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 febbraio 1982, come da ultimo modificata dalla deliberazione del 30 maggio 1985, in quote-parti proporzionali ai seguenti parametri:
a) numero delle abitazioni in locazione esistenti presso ciascun comune, come individuate dall'ISTAT nell'ultimo censimento;
b) numero degli sfratti desunto dall'ultima pubblicazione ufficiale del Ministero degli Interni "Osservatorio degli sfratti" o comunque fornito dal Ministero stesso;
c) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 11, comma 3 della
3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal comma 2 e sentiti i comuni interessati, adotta l'elenco dei comuni destinatari delle risorse del fondo, assegnando ad ognuno la quota-parte di competenza.
4. I requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione sono quelli previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1999, fatto salvo quanto previsto per i comuni dell'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale.
5. I comuni gestiscono il fondo secondo quanto previsto dal d.m. 7 giugno 1999, e provvedono alla pubblicazione dei bandi di cui all'art. 11, comma 8 della
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia fino alla data di esecutività del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Modifica il comma 1, art. 23 della
[2] Modifica il comma 1, art. 55 della
[3] Sostituisce il comma 5, art. 70 della
[4] Sostituisce l'art. 100 della
[5] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 20 della
[6] Sostituisce il comma 2, art. 20 della
[7] Sostituisce il comma 2 quinquies, art. 53 della
[8] Aggiunge le lettere o-sedecies) e o-septies decies) al comma 1, art. 9 della
[9] Aggiunge le lettere o-sedecies) e o-septies decies) al comma 2, art. 9 della
[10] Sostituisce il comma 3, art. 6 della
[11] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 6 della
[12] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 4 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[15] Il presente articolo è abrogato dall'art. 7 della
[16] Il presente articolo è abrogato dall'art. 7 della
[17] Aggiunge le lettere a), b) e c) all'art. 64 della
[18] Aggiunge i commi 8 bis e 8 ter all'art. 10 della
[19] Modifica la lettera e), comma 1, art. 9 della
[20] Articolo abrogato dall’art. 43 della