§ 98.1.28279 - D.L. 26 maggio 1992, n. 296 .
Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1992
Numero:296


Sommario
Art. 1.      1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28279 - D.L. 26 maggio 1992, n. 296 [1].

Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali

(G.U. 26 maggio 1992, n. 122)

 

     Art. 1.

     1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

     2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonchè ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

     3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

     4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

     5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

     a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

     b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 febbraio 1993, n. 32, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.