Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/07/1998 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50. |
Art. 2. Modifiche all'art. 5 della L.R. 50/95. |
Art. 3. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. |
Art. 4. Modifiche all'art. 10 della L.R. 50/95. |
Art. 5. Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95. |
Art. 6. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. |
Art. 7. Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95. |
Art. 8. Norme transitorie. |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.4.14b - L.R. 3 luglio 1998, n. 21. [1]
Modifiche alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento".
(B.U. 7 luglio 1998, n. 92).
Art. 1. Modifiche all'art. 1 della
Art. 2. Modifiche all'art. 5 della L.R. 50/95.
1. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 50/95, è abrogato.
Art. 3. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. [3]
Art. 4. Modifiche all'art. 10 della L.R. 50/95. [4]
Art. 5. Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95. [5]
Art. 6. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. [6]
Art. 7. Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95.
1. [7].
2. [8].
Art. 8. Norme transitorie.
1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini.
2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Legge abrogata dall'art. 14 della
[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della
[3] Inserisce l'art. 5 bis nella
[4] Modifica il comma 1, art. 10 della
[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della
[6] Inserisce l'art. 14 bis alla
[7] Modifica il comma 3, art. 15 della
[8] Aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'art. 15 della