§ 4.4.50 – L.R. 17 dicembre 2003, n. 26.
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/12/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle Province.
Art. 4.  Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
Art. 5.  Procedimento istruttorio.
Art. 6.  Adempimenti dei gestori soggetti a notifica.
Art. 7.  Effetto domino.
Art. 8.  Misure di semplificazione.
Art. 9.  Certificazioni di qualità.
Art. 10.  Piani di emergenza.
Art. 11.  Consultazione della popolazione.
Art. 12.  Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 13.  Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 14.  Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 15.  Misure di controllo.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 18.  Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 19.  Disciplina transitoria.
Art. 20.  Abrogazione di norme.


§ 4.4.50 – L.R. 17 dicembre 2003, n. 26.

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(B.U. 18 dicembre 2003, n. 190).

 

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

     2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.

     3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334 del 1999 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

     2. Per le finalità di cui al comma 1:

     a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;

     b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999 [1].

 

     Art. 3. Funzioni delle Province.

     1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all’articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province [2].

     2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

     3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 [3].

     3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all’articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 19 del decreto medesimo [4].

 

CAPO II

Norme sul procedimento amministrativo

 

     Art. 4. Comitato tecnico di valutazione dei rischi.

     1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

     a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;

     b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

     c) da un esperto in materia di ARPA;

     d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;

     e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso. [5]

     2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso [6].

     3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione.

 

     Art. 5. Procedimento istruttorio.

     1. La Provincia, acquisito il parere del competente Comitato di cui all’articolo 3, comma 3 bis, effettuate le valutazioni di competenza, provvede a:

     a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria;

     b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri permessi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio. [7]

     2. La valutazione positiva effettuata dalla Provincia abilita all’esercizio dell’attività [8].

     3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.

 

     Art. 6. Adempimenti dei gestori soggetti a notifica.

     1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 8, predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione [9].

     1 bis. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione [10].

 

     Art. 7. Effetto domino.

     1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

 

     Art. 8. Misure di semplificazione.

     1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999.

     2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all’istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi).

 

     Art. 9. Certificazioni di qualità.

     1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

     2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

 

CAPO III

Norme di pianificazione e di salvaguardia

 

     Art. 10. Piani di emergenza. [11]

     1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all’articolo 11 del medesimo decreto.

     2. La Provincia, sentita l’ARPA, l’Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d’intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d’emergenza esterni:

     a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

     b) per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 e dell’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.

 

     Art. 11. Consultazione della popolazione.

     1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato articolo.

 

     Art. 12. Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

     1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

     2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.

     3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.

     4. Qualora, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

     5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge [12].

 

     Art. 13. Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

     1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

     2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi [13].

     3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

     4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:

     a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;

     b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

     c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;

     d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;

     e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.

 

     Art. 14. Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

     1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.

     2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

     3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.

     4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all’articolo 18, comma 1, lettera c bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999 [14].

 

     Art. 15. Misure di controllo.

     1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

     2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge [15].

     3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.

     4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: “connessi ad attività produttive” sono sostituite con le parole: “connesse all'utilizzo di sostanze pericolose”, mentre le parole: “disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13” sono sostituite con le parole: “disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)”.

 

     Art. 18. Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

     1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3 dell'allegato “Contenuti della pianificazione”, è aggiunto il seguente articolo A-3-bis:

     “Art. A-3-bis. Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

     1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

     a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

     b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

     2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

     3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

     4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

     5. La pianificazione comunale aggiorna l’individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l’intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell’ambito del PTCP.

     6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:

     a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;

     b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

     7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.”.

 

     Art. 19. Disciplina transitoria.

     1. L’istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.

 

     Art. 20. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988).


[1] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[10] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[14] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.