Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/12/2003 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. |
Art. 2. Funzioni della Regione. |
Art. 3. Funzioni delle Province. |
Art. 4. Comitato tecnico di valutazione dei rischi. |
Art. 5. Procedimento istruttorio. |
Art. 6. Adempimenti dei gestori soggetti a notifica. |
Art. 7. Effetto domino. |
Art. 8. Misure di semplificazione. |
Art. 9. Certificazioni di qualità. |
Art. 10. Piani di emergenza. |
Art. 11. Consultazione della popolazione. |
Art. 12. Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. |
Art. 13. Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. |
Art. 14. Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. |
Art. 15. Misure di controllo. |
Art. 16. Sanzioni. |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995. |
Art. 18. Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. |
Art. 19. Disciplina transitoria. |
Art. 20. Abrogazione di norme. |
§ 4.4.50 – L.R. 17 dicembre 2003, n. 26.
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(B.U. 18 dicembre 2003, n. 190).
CAPO I
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel
Art. 2. Funzioni della Regione.
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c-bis del
Art. 3. Funzioni delle Province.
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4. Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della
b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso. [5]
2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso [6].
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione.
Art. 5. Procedimento istruttorio.
1. La Provincia, acquisito il parere del competente Comitato di cui all’articolo 3, comma 3 bis, effettuate le valutazioni di competenza, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri permessi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio. [7]
2. La valutazione positiva effettuata dalla Provincia abilita all’esercizio dell’attività [8].
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del
Art. 6. Adempimenti dei gestori soggetti a notifica.
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 6, del
1 bis. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
Art. 7. Effetto domino.
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del
Art. 8. Misure di semplificazione.
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all’istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al
Art. 9. Certificazioni di qualità.
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del
CAPO III
Art. 10. Piani di emergenza. [11]
1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del
2. La Provincia, sentita l’ARPA, l’Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d’intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d’emergenza esterni:
a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del
b) per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 20 comma 4 del
Art. 11. Consultazione della popolazione.
1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del
Art. 12. Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all’articolo 16 della
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge [12].
Art. 13. Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi [13].
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14. Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del
3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all’articolo 18, comma 1, lettera c bis) del
Art. 15. Misure di controllo.
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge [15].
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della
Norme finali
Art. 16. Sanzioni.
1. La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del
Art. 17. Modifiche alla
1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della
Art. 18. Integrazione della
1. Nella
“Art. A-3-bis. Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
5. La pianificazione comunale aggiorna l’individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l’intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell’ambito del PTCP.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:
a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del
7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.”.
Art. 19. Disciplina transitoria.
1. L’istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal
Art. 20. Abrogazione di norme.
1. E' abrogata la
[1] Lettera così modificata dall'art. 23 della
[2] Comma così modificato dall'art. 24 della
[3] Comma così modificato dall'art. 24 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[5] Comma così modificato dall'art. 25 della
[6] Comma così modificato dall'art. 25 della
[7] Comma così modificato dall'art. 26 della
[8] Comma così modificato dall'art. 26 della
[9] Comma così modificato dall'art. 27 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 28 della
[12] Comma così modificato dall'art. 29 della
[13] Comma così modificato dall'art. 30 della
[14] Comma così modificato dall'art. 31 della
[15] Comma così modificato dall'art. 32 della