Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 13/10/1986 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di controllo delle opere nelle zone dichiarate sismiche e individuano le opere di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. 1. Per il deposito del progetto di cui all'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, il committente consegna al competente Servizio provinciale Difesa del suolo due [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. 1. Per eventuali varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, dovranno essere preparati nuovi elaborati di progetto seguendo le stesse [...] |
Art. 7. 1. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali [...] |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Omissis). |
Art. 20. 1. Al fine di specificare le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche, previste dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, le disposizioni del presente [...] |
Art. 21. 1. Le opere di Rilevante interesse pubblico sono quelle per le quali il Decreto ministeriale 24 gennaio 1986 al paragrafo B.4.2 prescrive l'assunzione del valore del coefficiente di protezione [...] |
Art. 22. (Omissis) |
Art. 23. 1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e [...] |
Art. 24. 1. I controlli sul progetto vengono svolti verificando la rispondenza degli elaborati alle norme tecniche nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture. |
Art. 25. 1. Entro cinque giorni dal sorteggio, ciascuna pratica estratta viene assegnata dal responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo a un nucleo di valutazione, composto da almeno due tecnici [...] |
Art. 26. 1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituito, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44, un gruppo di coordinamento con il compito di indirizzare e portare a sintesi [...] |
§ 4.1.24/1 - Regolamento Regionale 13 ottobre 1986, n. 33. [1]
Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata) [1a].
(B.U. n. 123 del 17-10-1986).
Titolo I
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di controllo delle opere nelle zone dichiarate sismiche e individuano le opere di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 6, comma 1, della
Art. 4. 1. Per il deposito del progetto di cui all'art. 3 della
Art. 6. 1. Per eventuali varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, dovranno essere preparati nuovi elaborati di progetto seguendo le stesse modalità previste per i nuovi progetti, indipendentemente dalla necessità di nuova concessione o autorizzazione edilizia ai sensi degli artt. 7 e 8 della
2. Per altre eventuali varianti in corso d'opera, che non modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, non è richiesto il preventivo deposito del progetto di variante: vanno però trasmessi, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati al Servizio provinciale Difesa del suolo.
3. Le varianti in corso d'opera, che portino alla realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico, di cui all'articolo 5, terzo comma, della
Art. 7. 1. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera di eventuali elementi prefabbricati.
2. A tal fine il costruttore, anche attraverso la figura del direttore del cantiere, deve garantire la necessaria capacità tecnico-operativa dell'impresa esecutrice e la fedele esecuzione delle prescrizioni del direttore dei lavori, essendo di ciò responsabile anche ai sensi dell'art. 6 della
Titolo II [7]
ELABORATI PROGETTUALI
Capo I
ELENCAZIONE
Art. 8. (Omissis)
Capo II
RELAZIONE TECNICA GENERALE
Art. 9. (Omissis).
Capo III
FASCICOLO DEI CALCOLI
Artt. 10. - 12. (Omissis).
Capo IV
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
Artt. 13. - 16. (Omissis).
Capo V
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
Artt. 17. - 19. (Omissis).
Titolo III
MODALITA' DI CONTROLLO DELLE OPERE NELLE ZONE SISMICHE [8]
Art. 20. 1. Al fine di specificare le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche, previste dall'art. 5 della
a) le opere da sottoporre a controllo sistematico, in ragione del loro rilevante interesse pubblico;
b) per le opere non rientranti nei casi di cui alla lettera a), le procedure del controllo, previsto dall'art. 5 della
c) la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione per il campo di indagine indicato al precedente punto b);
d) le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai punti precedenti, nonché di certificazione dell'esito degli stessi [9].
Art. 21. 1. Le opere di Rilevante interesse pubblico sono quelle per le quali il Decreto ministeriale 24 gennaio 1986 al paragrafo B.4.2 prescrive l'assunzione del valore del coefficiente di protezione sismica:
- I = 1.4, quando si tratta di opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile;
- I = 1.2, quando si tratta di opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso.
2. A titolo esemplificativo, costituiscono opere di rilevante interesse pubblico:
a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, e cioè:
1) quelle destinate a sedi di Prefetture;
2) quelle destinate a sedi comunali nonché a uffici e servizi tecnici dei Comuni e di altri enti elettivi;
3) caserme dei Vigili del fuoco, con edifici annessi, e altre caserme;
4) ospedali, case di cura, altri presidi sanitari locali;
5) quelle destinate a ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;
6) quelle destinate a ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;
7) altri edifici eventualmente specificati nei Piani di protezione civile;
b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, e cioè:
1) scuole e aule di istituti universitari;
2) chiese aperte al culto;
3) stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittima o fluviale;
4) locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione;
5) grandi opere e costruzioni per esposizione o vendita all'ingrosso o al dettaglio;
6) grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;
7) opere e costruzioni destinate al pubblico annesse a impianti per spettacoli sportivi;
8) dighe e sbarramenti di vario tipo;
9) ponti stradali;
10) grandi serbatoi di stoccaggio.
3. Alle opere individuate dal precedente comma 1 sono equiparati, ai fini del presente regolamento, gli edifici esistenti che assumano rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento della destinazione d'uso anche non connesso a trasformazioni fisiche, di cui all'art. 2, secondo comma, della
Art. 23. 1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della
2. L'estrazione del campione avverrà di norma con l'utilizzo di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo una frequenza mensile di sorteggio e dimensione dello stesso campione corrispondente a un numero di pratiche pari all'uno per cento del totale dei progetti depositati nel corso dell'intero anno solare precedente quello relativo all'estrazione [12].
2 bis. Ai fini della estrazione del campione, le varianti sostanziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della
3. L'estrazione del campione viene effettuata nei locali dei Servizi provinciali Difesa del suolo competenti, alla presenza del responsabile del Servizio o di un suo delegato e di almeno altri due collaboratori del Servizio [12].
4. Delle operazioni di sorteggio è redatto processo verbale sottoscritto dal responsabile del Servizio o dal suo delegato e dai collaboratori presenti [14].
5. Gli interessati alle pratiche estratte sono informati, mediante lettera raccomandata a cura del responsabile del Servizio competente, dell'esito dei sorteggi, anche per essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli, secondo successive modalità fissate - caso per caso - dai tecnici incaricati del controllo.
6. (Omissis) [15].
7. (Omissis) [15].
Art. 24. 1. I controlli sul progetto vengono svolti verificando la rispondenza degli elaborati alle norme tecniche nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture.
2. I controlli per le opere di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 5, terzo comma, della
a) il controllo sul progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della
b) il controllo in corso d'opera, da effettuarsi tramite una o più visite in cantiere;
c) il controllo a lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità, di cui all'art. 28 della
3. I controlli in corso d'opera e quelli a lavori ultimati sono effettuati sulla costruzione, anche mediante eventuali misurazioni e saggi, e sono svolti considerando in particolare i seguenti aspetti:
a) il sostanziale rispetto, in fase esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenute;
b) il rispetto delle norme tecniche e la corretta esecuzione nell'ambito di buone regole dell'arte del costruire, con riferimento anche ai particolari costruttivi.
4. Per i controlli di cui al comma 3, il committente, il progettista, il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a rendere disponibili gli elementi e gli usuali mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di controllo [16].
Art. 25. 1. Entro cinque giorni dal sorteggio, ciascuna pratica estratta viene assegnata dal responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo a un nucleo di valutazione, composto da almeno due tecnici regionali, uno dei quali con laurea attinente alle materie di scienza e tecnica delle costruzioni. Il responsabile del Servizio provvede analogamente per le opere soggette a controllo sistematico, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della
2. (Omissis) [18].
3. Ove, per il migliore espletamento dei controlli, particolari esigenze lo rendano necessario, il responsabile del Servizio può richiedere il parere del gruppo di coordinamento di cui all'art. 26.
4. L'esito delle operazioni di controllo va attestato, comunque, entro sessanta giorni dalla data di consegna degli atti al nucleo di valutazione incaricato.
5. A tal fine il responsabile del Servizio provinciale difesa del suolo competente, su parere espresso dal nucleo di valutazione incaricato ovvero a seguito di processo verbale di cui al comma 6, dopo avere eventualmente sentito i soggetti interessati, con proprio provvedimento [19]:
a) attesta l'esito positivo dei controlli;
b) o richiede, assegnando congruo termine, le integrazioni progettuali e/o l'esecuzione dei lavori occorrenti al fine di conseguire il rispetto della normativa vigente;
c) o attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dal Titolo III della
per i casi di cui alla lettera b), ove gli interessati non provvedano, nel termine assegnato, alle integrazioni progettuali e/o alla esecuzione dei lavori richiesti, si applica quanto previsto alla lettera c).
6. Nel caso di controlli sulla costruzione viene redatto processo verbale [20].
7. I responsabili dei Servizi provinciali difesa del suolo provvederanno a predisporre ed a trasmettere al gruppo di coordinamento di cui all'art. 26 la documentazione necessaria per l'utilizzo tecnico dell'esito dei controlli [21].
8. (Omissis) [22].
Art. 26. 1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituito, ai sensi dell'art. 13 della
2. Tale gruppo di coordinamento, su richieste scritte dei responsabili dei Servizi provinciali difesa del suolo, esprime pareri in ordine all'espletamento dell'attività di controllo ove particolari esigenze lo richiedano.
3. Tale gruppo di coordinamento sarà composto da funzionari regionali dei Servizi centrali interessati e dei Servizi provinciali difesa del suolo, nonché da esperti di scienza e tecnica delle costruzioni, indicati anche dalle principali organizzazioni professionali e produttive, e dai tecnici del nucleo di valutazione di volta in volta interessati all'espressione di parere.
4. Il gruppo di coordinamento:
a) svolge la sua attività a diretto supporto delle strutture regionali decentrate preposte al controllo sull'attività edilizia in zona sismica;
b) contribuisce all'aggiornamento, sulla base delle esperienze svolte, del regolamento di cui all'art. 6 della
c) compila periodici manuali di istruzione tecniche, ai fini di divulgazione e aggiornamento professionale.
[1] Abrogato dall'art. 23 della
[1a] Titolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[7] L'intero Titolo II è stato abrogato dall'art. 5 del
[8] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del
[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 del
[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[13] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[14] Comma così modificato dall'art. 10 del
[15] Comma abrogato dall'art. 10 del
[15] Comma abrogato dall'art. 10 del
[16] Articolo così sostituito dall'art. 11 del
[17] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[18] Comma abrogato dall'art. 12 del
[19] Comma così modificato dall'art. 12 del
[20] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[21] Comma così modificato dall'art. 12 del
[22] Comma abrogato dall'art. 12 del