Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 01/03/1999 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 97.2.26 - D.L. 1 marzo 1999, n. 43. [1]
Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario
(G.U. 2 marzo 1999, n. 50)
1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del
2. L'AIMArecepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al
3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:
a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del
b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del
3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare. [5]
3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del
4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, lettera b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del
4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente. [8]
5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del
6. Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della
7. L'AIMA effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999 [10] . I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate. [11]
8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna di cui alla
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; [14]
e-bis) in favore di tutti gli altri produttori. [15]
9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decreto
10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi o da inviare anche con lettera raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del
11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo. [17]
12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.
13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.
14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del
15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del
16.
Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza. [19]
17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA , per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del
18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA . Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.
19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA , a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.
20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del
21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del
21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. [22]
21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10. [23]
22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla
23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Termine differito al 30 aprile 2000 dall'art. 1 del
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[13] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[14] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[15] Lettera inserita dalla legge di conversione.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito differito al 30 aprile 2000 dall'art. 1 del
[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[20] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma inserito dalla legge di conversione.
[23] Comma inserito dalla legge di conversione.