Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/07/2007 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Ambito di intervento |
Art. 3. Finalità |
Art. 4. Programmazione degli interventi |
Art. 5. Requisiti e modalità per gli interventi straordinari |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997 |
Art. 7. Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei |
Art. 8. Enti pubblici non economici regionali |
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 2.1.50 - L.R. 4 luglio 2007, n. 9.
Razionalizzazione dell’impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale.
(B.U. 4 luglio 2007, n. 95)
CAPO I
Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi
professionali nella regione Emilia-Romagna
Art. 1. Finalità
1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.
Art. 2. Ambito di intervento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 1 la Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell’ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.
CAPO II
Misure di razionalizzazione della gestione del personale.
Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009.
Modifica alla
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)
Sezione I
Finalità e interventi
Art. 3. Finalità
1. Il presente capo detta disposizioni ai fini dell’ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla
2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarietà operando, anche con le modalità previste dall’articolo 6, per favorire l’acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell’ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l’Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalità e competenze presenti tra il personale dell’Ente.
3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all’interno dell’Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 4. Programmazione degli interventi
1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 558 della
Art. 5. Requisiti e modalità per gli interventi straordinari
1. Gli interventi straordinari previsti dal presente capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:
a) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dal 1 gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa;
b) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che maturi l’esperienza triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalità previste dal presente articolo, a condizione che l’esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l’Amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del
3. La Regione può procedere, in via prioritaria, all’assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall’Amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi individuati dall’Amministrazione.
4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione può indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l’articolo 6 della
5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.
6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui è stata maturata l’esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l’anzianità di servizio sia stata maturata in differenti categorie, l’assunzione avviene nella categoria in cui è stata maturata per il maggior periodo.
7. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalità e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.
Sezione II
Ricorso alle forme flessibili
Art. 6. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 6 della
"Art. 6 bis. Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l’attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.".
Art. 7. Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all’articolo 1, comma 560 della
Sezione III
Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e finali
Art. 8. Enti pubblici non economici regionali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi riferito a ciascun Ente.
2. Gli atti per i quali il presente capo prevede la competenza della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), e per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente, la Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di cui all’articolo 1, comma 565, lettera c) della
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie
1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un’adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall’articolo 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall’articolo 5, comma 1.
2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 93 della
2009.
3. Le assunzioni disposte ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all’articolo 2 del
4. Fermo restando quanto disposto nel presente capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.
5. La validità delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della
6. In applicazione dei principi fissati dall’articolo 1, comma 519 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.