§ 1.5.10 - Regolamento Regionale 14 marzo 2001, n. 6.
Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:14/03/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione dell'attività contrattuale.
Art. 3.  Modifiche dei programmi e contratti urgenti.
Art. 4.  Attuazione dei programmi.
Art. 5.  Articolazione delle competenze.
Art. 6.  Bandi indicativi e di gara.
Art. 7.  Trattativa privata.
Art. 8.  Servizi di provveditorato.
Art. 9.  Elenco dei fornitori.
Art. 10.  Categorie e sottocategorie.
Art. 11.  Iscrizione e aggiornamento.
Art. 12.  Documentazione.
Art. 13.  Accertamento d'idoneità.
Art. 14.  Non iscrivibilità o cancellazione dall'Elenco.
Art. 15.  Criterio di rotazione.
Art. 16.  Procedure in economia.
Art. 17.  Soggetti competenti a concludere i contratti per procedure in economia.
Art. 18.  Modalità di scelta del contraente per procedure in economia.
Art. 19.  Ordinazione e conclusione dei contratti per procedure in economia.
Art. 20.  Impegno di spesa per procedure in economia.
Art. 21.  Liquidazione delle spese per procedure in economia.
Art. 22.  Spese di rappresentanza.
Art. 23.  Cassa economale.
Art. 24.  Pagamenti effettuabili tramite la Cassa economale centrale.
Art. 25.  Casse economali periferiche.
Art. 26.  Pagamenti sulla Cassa economale.
Art. 27.  Quietanza del buono di pagamento.
Art. 28.  Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale.
Art. 29.  Responsabilità e obblighi degli incaricati.
Art. 30.  Scritture contabili.
Art. 31.  Passaggio di gestione.
Art. 32.  Verifiche.
Art. 33.  Anticipazioni di cassa.


§ 1.5.10 - Regolamento Regionale 14 marzo 2001, n. 6. [1]

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali.

(B.U. n. 38 del 14 marzo 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività contrattuale di acquisizione di beni e servizi della Regione Emilia-Romagna in attuazione della L.R. 25 febbraio 2000, n. 9, di seguito denominata "legge".

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge, alle forniture di beni e servizi come definiti dall'art. 2 della legge stessa.

     3. Lo svolgimento dell'attività contrattuale si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione delle singole Direzioni generali attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

 

     Art. 2. Programmazione dell'attività contrattuale.

     1. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi indicano gli obiettivi che si intendono perseguire e le azioni richieste per il loro raggiungimento con l'indicazione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.

     2. I programmi sono predisposti con riferimento ai capitoli di bilancio e il loro importo deve essere determinato in relazione agli stanziamenti e tenendo conto della necessità di soddisfare eventuali esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, e di assicurare la copertura finanziaria delle spese per gli affidamenti in economia di cui all'art. 16, nonché dei contratti in essere.

     3. Le Direzioni generali formulano i programmi relativi all'attività contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso dell'esercizio finanziario. La Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali, predispone il programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento.

     4. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui i programmi si riferiscono, possono essere integrati e modificati nel rispetto delle modalità di cui ai commi precedenti, e sono pubblicati ai sensi dell'art. 13 della legge.

     5. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi (non standardizzati) tramite procedure di gara sono trasmessi al Servizio Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

 

     Art. 3. Modifiche dei programmi e contratti urgenti.

     1. La Giunta regionale integra e modifica i programmi di cui all'art. 2, di norma in occasione delle variazioni di bilancio.

     2. Qualora, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) della legge, sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei programmi e l'urgenza non ne consenta il previo adeguamento, il Direttore generale del settore interessato provvede motivatamente all'avvio della procedura contrattuale, assumendo il relativo impegno di spesa.

     3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura è data comunicazione, entro 15 giorni, alla Giunta regionale per la ratifica da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 4. Attuazione dei programmi.

     1. Alla Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete l'adozione di tutti gli atti necessari all'individuazione del contraente con riferimento alle gare per le acquisizioni di beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento.

     2. Alla Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete, altresì, l'adozione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), c) e d) della legge, con riferimento alle procedure di gara per le acquisizioni di beni e servizi non standardizzati.

     3. L'individuazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della legge nonché la predisposizione dei capitolati speciali, relativi all'acquisizione di beni e servizi non standardizzati, competono alla Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di acquisizione, che li trasmette alla Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, per gli adempimenti di cui al comma 2.

     4. Qualora si proceda ad affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, l'adozione degli atti a tal fine necessari compete alla Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di acquisizione.

     5. In deroga ai commi 2 e 3, gli atti di programmazione dell'attività contrattuale di settore possono affidare alle singole Direzioni generali competenze specifiche in ordine alle procedure di gara necessarie ai fini delle acquisizioni stesse, fino al limite di 100.000 Euro.

 

     Art. 5. Articolazione delle competenze.

     1. Ciascun Direttore generale, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relative all'attuazione dei programmi e allo svolgimento dell'attività contrattuale.

     2. La Direzione generale, nel cui ambito è incardinata la struttura organizzativa preposta allo svolgimento della procedura di scelta del contraente, provvede all'approvazione del contratto, nonché all'avvio della procedura contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 2.

     3. Il dirigente di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge è, salvo diversa determinazione del Direttore generale di cui al comma 2, individuato nel Responsabile del Servizio preposto allo svolgimento della procedura di scelta del contraente.

 

     Art. 6. Bandi indicativi e di gara.

     1. I bandi indicativi di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge, redatti dal Servizio Patrimonio e Provveditorato, sono elaborati sulla base dei programmi di cui all'art. 2 e contengono le tipologie e l'importo complessivo delle acquisizioni di beni e servizi da effettuare con procedure di gara.

     2. I bandi indicativi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e della loro pubblicazione è dato avviso, a cura del Servizio Patrimonio e Provveditorato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

     3. I bandi di gara relativi agli appalti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge, di importo superiore a 100.000 Euro, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e della loro pubblicazione è dato avviso in almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

     4. Qualora il bando di gara non indichi in quale misura i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento ovvero dal solo mandatario, si intendono richiesti in capo al raggruppamento unitariamente considerato. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il bando, pur indicando i suddetti requisiti, si limiti a richiedere che solo alcuni di essi debbano essere posseduti da uno o più componenti il raggruppamento.

 

     Art. 7. Trattativa privata.

     1. La trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara qualora:

     a) ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. b) della legge;

     b) l'affidamento di servizi di cui all'art. 15, comma 4, lett. b) della legge ricomprenda lo svolgimento di attività strumentali e/o connesse il cui importo sia superiore a 100.000 Euro.

 

     Art. 8. Servizi di provveditorato.

     1. Rientrano tra i servizi di provveditorato tutte le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle strutture regionali centrali e periferiche, fornendo alle stesse i beni e i servizi di contenuto standardizzato e di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento.

     2. In armonia con gli atti organizzativi sono affidati al Servizio Patrimonio e Provveditorato, in particolare con riferimento alle materie di cui alla legge, i seguenti compiti:

     a) la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1;

     b) lo svolgimento delle procedure di gara e delle ricerche di mercato per l'acquisizione di beni e servizi;

     c) l'attività contrattuale relativa al godimento di beni mobili;

     d) l'attività relativa alla tenuta dell'inventario dei beni mobili di uso durevole;

     e) la gestione dell'elenco dei fornitori di cui all'art. 10 della legge;

     f) il decentramento delle acquisizioni di settore con proposte di definizione di budget e monitoraggio sugli stessi;

     g) la predisposizione di locali, attrezzature, strumenti e materiali in occasione di concorsi, selezioni e simili;

     h) gli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni di rappresentanza;

     i) la gestione amministrativa delle spese di rappresentanza degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

     j) il supporto, su richiesta degli altri Servizi regionali, all'attività contrattuale di loro competenza;

     k) la tenuta del Repertorio generale dei contratti e la cura degli adempimenti di legge;

     l) la predisposizione dei capitolati speciali e delle clausole contrattuali nelle materie di propria competenza;

     m) la formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per le forniture ed i lavori per il collaudo degli stessi nei casi non regolati da capitolato;

     n) l'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti uffici regionali; del servizio di stamperia e riproduzione di atti e documenti; del servizio di spedizione e del centralino telefonico;

     o) l'esecuzione dei compiti attribuiti alla Giunta regionale dalla normativa vigente in occasione delle elezioni e dei referendum regionali, compresa la gestione delle spese di competenza della Regione;

     p) l'imbandieramento, l'illuminazione e l'addobbo degli uffici regionali nelle ricorrenze stabilite od in particolari occasioni;

     q) l'attività amministrativa relativa a:

     1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti destinati agli uffici, compresi quelli assunti in locazione;

     2) la realizzazione di opere da destinare ad uffici regionali e di lavori su beni di proprietà regionale;

     3) la logistica.

 

     Art. 9. Elenco dei fornitori.

     1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge, le strutture organizzative regionali utilizzano l'Elenco dei fornitori, come lo strumento idoneo all'individuazione di soggetti qualificati per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle procedure a trattativa privata o delle procedure in economia. Nessun soggetto può comunque essere escluso o non invitato alle procedure di affidamento perché non iscritto nell'Elenco.

     2. L'Elenco, a seguito del bando istitutivo, è approvato con atto del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato. E' gestito anche tramite procedure informatizzate e conservato dalla medesima struttura organizzativa.

 

     Art. 10. Categorie e sottocategorie.

     1. Nell'ambito dei settori delle forniture e dei servizi, l'Elenco è ripartito in categorie merceologiche all'interno delle quali, ove necessario, sono individuate sottocategorie merceologiche.

     2. Le categorie e le sottocategorie merceologiche sono approvate con atto del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato.

 

     Art. 11. Iscrizione e aggiornamento.

     1. Le domande di iscrizione all'Elenco devono essere presentate al Servizio Patrimonio e Provveditorato entro il termine previsto dal bando istitutivo.

     2. L'Elenco contiene i dati relativi a ciascun soggetto iscritto e gli esiti degli inviti a partecipare alle procedure di affidamento.

     3. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato, con periodicità semestrale, provvede all'inserimento delle nuove iscrizioni nell'Elenco. Le domande di iscrizione pervenute entro il 31 marzo vengono istruite al fine dell'inserimento nel primo semestre, quelle pervenute entro il 30 settembre nel secondo semestre.

     4. Le variazioni o le integrazioni relative a soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione devono essere effettuate tempestivamente a seguito di comunicazioni pervenute dai soggetti iscritti o, d'ufficio, su segnalazioni da parte delle strutture regionali.

     5. I soggetti iscritti nell'Elenco devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione.

 

     Art. 12. Documentazione.

     1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato approva la scheda registro generale e individua i requisiti per l'iscrizione e la documentazione idonea a comprovarli.

     2. La domanda di iscrizione deve contenere gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto e tutte le notizie utili al fine di conoscere il grado di organizzazione, specializzazione ed affidabilità del soggetto stesso.

 

     Art. 13. Accertamento d'idoneità.

     1. L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie e nelle sottocategorie merceologiche dell'Elenco è effettuato dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.

     2. L'identificazione e la scelta delle categorie e sottocategorie merceologiche alle quali i soggetti intendono essere iscritti deve essere coerente con l'attività svolta secondo quanto desumibile dalla documentazione della CCIAA o da altra idonea documentazione. Gli elementi di riscontro possono essere anche dichiarati ai sensi della Legge 15/68 nel caso di soggetti in attesa di iscrizione alla CCIAA.

 

     Art. 14. Non iscrivibilità o cancellazione dall'Elenco.

     1. Non possono essere iscritti all'Elenco o, se iscritti, devono essere cancellati i soggetti:

     a) nei cui confronti sussista una delle condizioni previste dall'art. 17, comma 2 della legge;

     b) che non possiedano o abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione;

     c) nei cui confronti sussista un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

     d) che, a seguito di gravi inadempienze contrattuali nel corso dei tre anni precedenti, siano stati esclusi dalle procedure di gara secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge. A tal fine, il dirigente competente o il responsabile del procedimento comunica, immediatamente, in forma scritta al Servizio Patrimonio e Provveditorato i soggetti esclusi dalle procedure per la scelta dei contraenti.

     2. Sono cancellati dall'Elenco:

     a) i soggetti che non abbiano, per tre volte consecutive, risposto all'invito a presentare offerta all'Amministrazione. In questo caso la cancellazione avviene limitatamente alle categorie e sottocategorie relative;

     b) i soggetti che presentano istanza scritta di cancellazione.

     3. I soggetti rimangono iscritti nell'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

 

     Art. 15. Criterio di rotazione.

     1. Il Servizio Patrimonio e Provveditorato applica il criterio della rotazione mediante scorrimento sistematico dell'Elenco secondo l'ordine precostituito dalla data di iscrizione. Indica, inoltre, i nominativi degli iscritti alle strutture organizzative regionali che lo richiedano per l'espletamento delle procedure di affidamento.

     2. Può essere escluso, dalle procedure di affidamento, il soggetto affidatario di precedenti contratti di acquisizione di beni e servizi di analoga natura, previa espressa motivazione.

 

     Art. 16. Procedure in economia.

     1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici regionali sono affidati in economia.

     2. Possono inoltre essere affidati in economia, nel limite di importo fissato nell'art. 16, comma 2 della legge, le seguenti tipologie di forniture e servizi:

     a) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti necessari per il loro funzionamento;

     b) acquisto, manutenzione e riparazioni di beni mobili e materiali occorrenti per il funzionamento degli uffici;

     c) locazione di immobili e noleggio di beni mobili e strumenti per il soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata;

     d) acquisto di libri, pubblicazioni e materiale documentario, abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a banche dati;

     e) rilegatura, riproduzione, stampa di materiale documentario;

     f) trasporti, noli, spedizioni imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

     g) pulizia e interventi per l'igiene e la salubrità dei locali in uso agli uffici, loro custodia;

     h) illuminazione, riscaldamento e fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, nonché servizi telefonici e di telecomunicazione e relative spese di allacciamento;

     i) partecipazione od organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni similari, ivi comprese le necessarie acquisizioni di beni e servizi;

     j) materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;

     k) organizzazione e partecipazione del personale in servizio ad attività di formazione, nel territorio italiano o all'estero;

     l) acquisto e/o stampa di materiale per lo svolgimento di attività di formazione per il personale in servizio;

     m) servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti di meccanizzazione e di automazione;

     n) iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali qualora sia richiesta per l'acquisizione di beni e servizi di cui al presente comma;

     o) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle informazioni;

     p) rilievi planoaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici;

     q) indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;

     r) studi idraulici, idrologici;

     s) attività tecniche di supporto per frazionamenti;

     t) misure di portata e di trasporto solido.

 

     Art. 17. Soggetti competenti a concludere i contratti per procedure in economia.

     1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni e servizi standardizzati, dai Responsabili di Servizio ovvero dai Direttori generali sui capitoli di spesa di loro competenza nonché entro i limiti dei budget eventualmente assegnati dagli atti di programma di acquisizione di beni e servizi [2].

     2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato può, nell'ambito dei fondi definiti per le proprie autorizzazioni di spesa, delegare ai Cassieri economi periferici, di cui all'art. 25, l'ordinazione di spese singolarmente non superiori a 750 Euro per minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato, previa definizione di specifici budget.

 

     Art. 18. Modalità di scelta del contraente per procedure in economia.

     1. Agli affidamenti di cui all'art. 16, comma 1 si procede previo sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la specialità o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento ad un esecutore determinato.

     2. Gli affidamenti di cui all'art. 16, comma 2 sono preceduti da indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo preventivo-offerta, è consentito qualora sussistano ragioni di motivata specialità o urgenza. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità delle prestazioni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, si procede previa acquisizione di almeno tre preventivi-offerta validi per il periodo di tempo previsto. L'affidatario dà esecuzione al contratto in conformità a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, nel rispetto dei limiti di spesa.

 

     Art. 19. Ordinazione e conclusione dei contratti per procedure in economia.

     1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 1, è predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dai soggetti di cui all'art. 17. Il contratto si intende concluso all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte dei contraenti.

     2. L'ordinazione, delle forniture e dei servizi a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 2, è effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 con atti che dovranno essere sottoscritti per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante, e dovranno contenere le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le eventuali penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento.

     3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e servizi conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.

 

     Art. 20. Impegno di spesa per procedure in economia.

     1. Nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare alle spese da effettuarsi con procedure in economia.

     2. L'impegno di spesa è assunto dai Direttori generali cumulativamente. Dove la natura della spesa lo richieda, il Direttore generale competente può assegnare budget di spesa alle singole Direzioni generali.

 

     Art. 21. Liquidazione delle spese per procedure in economia.

     1. Le fatture, note o altri documenti fiscali relativi alle spese derivanti da affidamenti in economia non possono essere ammessi al pagamento se non sono corredati dall'autorizzazione di spesa, dal certificato di conformità di cui all'art. 30, comma 1 della legge, ad esclusione dei documenti di spesa relativi ad utenze e a spese di importo inferiore a Euro 50,00, dal visto di liquidazione e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti [3].

     2. La documentazione di spesa, con esclusione per le spese autorizzate tramite l'istituto del funzionario delegato, è trasmessa per il pagamento al Cassiere economo centrale o periferico.

 

     Art. 22. Spese di rappresentanza.

     1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali all'attività di relazione istituzionale della Regione nell'ambito dei rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai fini istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla Presidenza, purché tali spese siano riferibili alle esigenze inerenti la carica rivestita.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.

     3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con riferimento alle proprie funzioni.

     4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base della richiesta dell'interessato cui compete conservare la documentazione concernente le spese sostenute.

     5. Sono altresì da considerarsi di rappresentanza le spese per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono realizzate secondo le modalità di cui all'art. 16, secondo comma e sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della Giunta.

     6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate con atto del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Strumentali.

     7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura opportunamente rendicontate.

     8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma deliberato.

 

     Art. 23. Cassa economale.

     1. Sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale in materia di organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi, la struttura Cassa economale della Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali, è distinta in una cassa centrale ed in casse economali periferiche. All'assegnazione del fondo economale provvede la Giunta con propri atti.

     2. Il Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali nomina il Cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori appartenenti, di norma, alla categoria non inferiore alla D, nonché gli agenti contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di cui all'art. 24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi previste. Coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione provvede ad adeguare le professionalità necessarie allo svolgimento di tali attività, al fine di omogenizzarne le competenze e la categoria d'inquadramento [4].

     3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un mandato di pagamento a favore del Cassiere economo della Regione, sull'apposito capitolo delle partite di giro - Parte Spesa - dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reversale sul corrispondente capitolo di Parte Entrata - della competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sul capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar corso a movimenti di denaro. Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato, il Cassiere economo quietanzerà il mandato per la parte eccedente l'importo del fondo dell'anno precedente.

     4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse periferiche sono resi disponibili in conti correnti bancari presso gli istituti di credito che gestiscono la Tesoreria regionale. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.

     5. Da tali conti il Cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici, ciascun per il proprio conto corrente, effettueranno prelievi a mezzo assegni bancari, in contante e tramite "bancomat" per dotarsi di mezzi liquidi.

     6. La Regione provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati. E' altresì assicurato il rischio per l'attività di portavalori svolta dai dipendenti regionali sulla base del presente regolamento. E' fatto comunque obbligo agli incaricati di assumere le necessarie cautele onde evitare la perdita dei valori in custodia, da detenere in contanti presso l'ufficio in apposite casseforti, nei limiti delle somme assicurate.

     7. Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al trimestre, tenendo presente l'esigenza di conservare una disponibilità sul fondo di cassa congrua rispetto alle necessità, e comunque alla fine dell'esercizio, il Cassiere economo centrale dovrà presentare il rendiconto analitico delle spese economali articolate per capitoli di bilancio, e corredato di tutta la documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati, al Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali per l'approvazione.

     8. Sulla base del rendiconto approvato, la Ragioneria regionale disporrà il reintegro del fondo stesso. Il Cassiere economo centrale provvederà a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse economali periferiche.

 

     Art. 24. Pagamenti effettuabili tramite la Cassa economale centrale.

     1. Coi fondi della Cassa economale si provvede ai pagamenti concernenti le spese di cui all'art. 16, alle spese di rappresentanza di cui all'art. 22 ed alle anticipazioni di cui all'art. 33.

     2. L'incaricato del Servizio di Cassa economale centrale della Regione provvede al pagamento di spese per le quali sono necessarie procedure più tempestive o comunque idonee a garantire la loro puntuale effettuazione, entro scadenze predeterminate.

     3. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la Cassa economale centrale, senza limite di importo, le seguenti spese:

     a) spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas ed energia elettrica);

     b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;

     c) canoni radiofonici e televisivi;

     d) canoni telefonici e spese di allacciamento;

     e) tasse, imposte ed altri diritti erariali;

     f) spese postali e di telecomunicazione;

     g) carte e valori bollati;

     h) spese di registro e contrattuali;

     i) oneri e dei diritti di sdoganamento;

     j) buoni pasto;

     k) spese per i pedaggi autostradali;

     l) spese sostenute dai dipendenti autorizzati per l'ingresso alle manifestazioni fieristiche;

     m) premi di assicurazione;

     n) tessere e biglietti per i pubblici servizi di trasporto;

     o) spese per il trasporto dei dipendenti autorizzati o degli amministratori nel caso in cui non sia previsto il trattamento di missione, e sia impossibile l'uso del mezzo pubblico;

     p) inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica e nella Gazzetta Ufficiale;

     q) spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in genere;

     r) spese autorizzate dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito sempreché si verifichino i presupposti previsti al comma 2.

     4. Al pagamento delle predette spese la Cassa economale centrale provvede direttamente a seguito di richiesta dei Responsabili delle strutture organizzative competenti, corredata della documentazione di spesa di cui all'art. 21.

     5. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali, su segnalazione della struttura organizzativa interessata, dal quale risultino la causale dei pagamenti, gli importi ed i beneficiari. L'agente contabile ha l'obbligo di consegnare all'incaricato della Cassa economale centrale, non appena effettuato il pagamento, la documentazione di spesa regolarmente liquidata e quietanzata.

 

     Art. 25. Casse economali periferiche.

     1. Con atto del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali viene determinata l'entità dei fondi economali assegnati agli uffici periferici della Regione. La costituzione dei fondi viene effettuata attraverso il Cassiere economo centrale.

     2. I movimenti di cassa fra la Cassa economale centrale e quelle degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.

     3. L'incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo economale nei limiti d'importo e di tipologia di spesa e con le modalità sottoindicate:

     a) pagamento delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, singolarmente non superiori a 750 Euro, per minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato;

     b) pagamento delle spese previste all'art. 24, comma 3;

     c) pagamento delle spese effettuate in economia previste all'art. 16, relative alla struttura di appartenenza.

     4. Gli incaricati dei servizi, prima di effettuare qualsiasi pagamento, accertano la relativa disponibilità sul fondo di cassa, tenuto conto delle spese aventi una scadenza prefissata.

     5. L'ordinazione delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, avviene facendo ricorso ad appositi buoni d'ordinazione, firmati dal cassiere economo periferico.

     6. Il pagamento delle spese è effettuato previa attestazione, del cassiere economo periferico a seguito dei documenti contabili corredati della documentazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 21.

     7. I buoni di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del Responsabile del Servizio. I buoni fino a 750 Euro possono riportare la sola firma del Cassiere economo.

     8. Lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, un rendiconto in cui le spese sostenute vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle eventuali anticipazioni, da registrarsi separatamente.

     9. Il Cassiere economo centrale controlla i rendiconti e formula la proposta di approvazione al Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali.

     10. Il Cassiere economo centrale, una volta ottenuta la reintegrazione, verserà immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi economali periferici.

 

     Art. 26. Pagamenti sulla Cassa economale.

     1. I pagamenti vengono effettuati a mezzo degli addetti al servizio di cassa in base a buoni di pagamento, numerati progressivamente, compilati con procedure automatizzate o da staccarsi da un registro a ricalco a madre e figlia, emessi dal Cassiere economo. Per le spese di cui all'art. 24, comma 3, il buono di pagamento costituisce anche buono di ordinazione.

     2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate le seguenti modalità e procedure, secondo le scelte operate dal creditore:

     a) in contanti;

     b) con assegno bancario a firma dei cassieri economi, o dei loro sostituti;

     c) con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del richiedente;

     d) con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite remote banking;

     e) con versamento postale mediante apposito bollettino con spese a carico del richiedente;

     f) con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e spesa a carico del richiedente;

     g) con carta di credito aziendale nei casi in cui è ammessa e con le modalità definite dal Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali;

     h) addebito diretto sul conto corrente bancario dove sono conservati i fondi della Cassa economale centrale o periferica.

 

     Art. 27. Quietanza del buono di pagamento.

     1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che l'Economo unirà al rendiconto come documentazione di prova. La firma di quietanza può essere apposta sull'originale della fattura. In questo caso sul buono dovrà essere fatta espressa menzione della quietanza.

     2. Nel caso di cui alla lettera c) farà fede la matrice dell'assegno circolare e l'avviso di ricevuta della raccomandata o assicurata.

     3. Nel caso di cui alla lettera d) ed h) farà fede la ricevuta bancaria per i bonifici manuali, e la registrazione del movimento a mezzo on-banking per i bonifici elettronici e per l'addebito diretto.

     4. Nel caso di cui alle lettere e) ed f) è sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale, che dovrà essere unita all'originale del buono di pagamento.

     5. Nel caso di cui alla lettera g) farà fede la firma del titolare della CARD sugli ordini di pagamento (giustificativo di spesa) nonché l'estratto conto periodico della società emittente la carta di credito (S.I.).

 

     Art. 28. Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale.

     1. I buoni di pagamento con la relativa documentazione sono uniti al rendiconto amministrativo che formerà oggetto di determinazione da parte del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali.

     2. Ad adozione della determinazione il Cassiere economo centrale richiede la emissione dei mandati per il reintegro del fondo economale per un importo pari al totale del rendiconto amministrativo approvato.

 

     Art. 29. Responsabilità e obblighi degli incaricati.

     1. Gli incaricati di cui all'art. 23, comma 2, sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutto il periodo della gestione economale dal momento dell'assunzione dell'incarico e fino alla revoca del medesimo.

     2. Per i pagamenti per le spese autorizzate dai responsabili delle strutture regionali, questi ultimi sono personalmente responsabili delle spese disposte e l'incaricato del servizio risponde solo in ordine alla regolarità della documentazione di spesa e del relativo pagamento.

 

     Art. 30. Scritture contabili.

     1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente entro il terzo giorno feriale successivo, anche con sistemi automatizzati, tutte le operazioni di pagamento effettuate e dovranno altresì tenere un partitario nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

     2. Dal giornale di cassa deve sempre potersi desumere, distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, quanto residua del fondo di cassa inizialmente costituito.

     3. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo, l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.

 

     Art. 31. Passaggio di gestione.

     1. Gli incaricati dei servizi economali che cessano dalle relative funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate secondo le modalità previste all'art. 25, comma 9.

     2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale vistato dal dirigente competente, i contanti ed i valori all'incaricato subentrante.

     3. Del passaggio di gestione è data comunicazione alla Ragioneria regionale e all'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente ai sensi dell'art. 23, comma 4.

 

     Art. 32. Verifiche.

     1. La Ragioneria regionale, al fine di garantire la regolarità del servizio, dispone verifiche periodiche ai sensi dell'art. 75, L.R. 31/77.

 

     Art. 33. Anticipazioni di cassa.

     1. La Cassa economale è autorizzata ad anticipare le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente la Cassa economale è autorizzata ad anticipare le spese di missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di pagamento, che deve essere quietanzata dal percepiente.

     3. Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e restituite alla Cassa economale.

     4. La Cassa economale è inoltre autorizzata ad anticipare le seguenti spese:

     a) iscrizione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari e manifestazioni varie sulla base di richieste scritte del Direttore della struttura interessata;

     b) acconti sullo stipendio per motivate esigenze con richieste a firma del Responsabile del Servizio competente.

     5. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la Cassa economale sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'art. 23, comma 7.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 3 dicembre 2002, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 del R.R. 3 dicembre 2002, n. 32.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 del R.R. 3 dicembre 2002, n. 32.